In questi interessanti appunti si evidenziano - dopo un'introduzione iniziale sul diritto comparato, i suoi caratteri e le scuole di giuristi nel corso dei secoli - i principali codici di riferimento, l'evoluzione storica delle leggi e la gerarchia delle fonti giuridiche di Francia, Inghilterra, Stati Uniti d'America e Paesi nordici.
I paragrafi conclusivi sono invece dedicati a vari approfondimenti sul diritto consuetudinario albanese, il Kanun, che, sebbene non più in vigore, permette di ricostruire le basi della società e del conseguente sistema giuridico in Albania.
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e
Albania
di Stefano Civitelli
In questi interessanti appunti che riassumono i volumi "La tradizione giuridica
occidentale" di V. Varano e V. Barsotti e "Diritto consuetudinario albanese" di
A. Simoni, vengono schematizzate le principali caratteristiche dei sistemi
giuridici dell'Occidente.
In particolare si evidenziano - dopo un'introduzione iniziale sul diritto
comparato, i suoi caratteri e le scuole di giuristi nel corso dei secoli - i principali
codici di riferimento, l'evoluzione storica delle leggi e la gerarchia delle fonti
giuridiche di Francia, Inghilterra, Stati Uniti d'America e Paesi nordici.
I paragrafi conclusivi sono invece dedicati a vari approfondimenti sul diritto
consuetudinario albanese, il Kanun, che, sebbene non più in vigore, permette
di ricostruire le basi della società e del conseguente sistema giuridico in
Albania.
Università: Università degli Studi di Firenze
Facoltà: Giurisprudenza
Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto
consuetudinario albanese"1. Studio del diritto prima del 1900
Fin da ora occorre riflettere su un fatto che è sotto gli occhi di tutti, ossia la crescita di interesse per gli altri
sistemi giuridici, sia a livello pratico sia a livello teorico.
In effetti, il fenomeno della diversità dei vari sistemi giuridici è costante nel corso della storia; l’attenzione
consapevole degli studiosi del diritto nei suoi confronti è invece relativamente recente e risale agli inizi del
XX secolo.
Come curiosità storiche possiamo ricordare Platone che nell’opera Le Leggi fa una comparazione delle città
Stato della Grecia; la leggenda narra poi che i decemviri redassero la legge delle XII Tavole, una delle fonti
più antiche del diritto romano, dopo aver condotto un’indagine sulle città della Magna Grecia; Montesquieu
nella sua opera L’Esprit des Lois guarda per la prima volta al diritto come fenomeno sociale, e considera la
diversità dei vari diritti quale prodotto di diversità naturali, storiche, politiche, etniche e di altri fattori
dell’assetto sociale.
In ogni caso si tratta spesso, più che di consapevole uso del metodo comparativo, di geografismo e di
aspirazione a un modello di diritto superiore.
Il XIX secolo è invece caratterizzato da una chiusura netta nei confronti di ciò che è estraneo, è il secolo
delle codificazioni e dello statualismo.
Non mancano, pur in questo clima, alcuni eventi che testimoniano l’importanza della comparazione per la
cultura giuridica.
Sono, ad esempio, della seconda metà dell’800 la fondazione in Francia della Société de Législation
Comparée, in Germania nel 1878 il primo numero della Zeitschrift fr vergleichende Rechtswissenschaft, e
risale al 1894 anche la fondazione a Londra della Society of Comparative Legislation.
Si snoda poi nel corso del secolo XIX l’opera di Emerico Amari, autore nel 1857 della Critica di una scienza
delle legislazioni comparate.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 2. La nascita della disciplina del diritto comparato nel 1900
Al diritto comparato nella sua connotazione odierna può essere attribuita una data di nascita: il 1900, quando
si svolse a Parigi, sotto l’impulso di due grandi giuristi francesi, il Congresso internazionale di diritto
comparato.
L’idea utopica dei due grandi giuristi era quella di un diritto comune dell’umanità.
Il diritto comparato doveva servire a superare le barriere tra i diversi diritti e le diverse concezioni
giuridiche, create da mere contingenze e da accidenti storici, e non da profonde e intrinseche ragioni di
fondo.
In effetti, il periodo che va dal 1900 agli anni ’30, gli anni della depressione, dei totalitarismi, che
culmineranno in una guerra dalle proporzioni spaventose, è un periodo di lancio euforico del diritto
comparato sulla scia di tanti fattori: il c.d. clima dell’Aja, che produce convenzioni volte a istituire una corte
permanente di arbitrato per risolvere pacificamente le controversie fra Stati e una serie di convenzioni volte
ad unificare le norme di diritto internazionale privato.
La formazione di nuovi Stati dopo la prima guerra mondiale, ansiosi di dotarsi di un proprio diritto, fa sì che
siano aperti all’indagine sulle soluzioni più promettenti offerte da altri ordinamenti.
Il mondo che si sveglia dall’incubo dei campi di concentramento e della seconda guerra mondiale è un
momento caratterizzato da uno straordinario progresso tecnologico.
E’ un’epoca di esigenze nuove per cui è necessario un nuovo diritto, o meglio la consapevolezza che il
diritto è un fenomeno sociale in continua trasformazione.
In questo mondo è essenziale il contributo che la comparazione può portare allo sviluppo del nuovo diritto:
contributo che si esprime nella ricerca di valori, di regole, di istituti di portata tendenzialmente
sovranazionale e universale.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 3. Dal diritto nazionale al diritto internazionale nell'età
contemporanea
In sostanza, nell’epoca contemporanea, contrassegnata dalla facilità degli scambi e dallo straordinario
sviluppo dei mezzi di comunicazione, non è più lecito, per ragioni storiche e pratiche, considerare il diritto
come un fenomeno puramente nazionale.
Occorre poi rendersi conto che la progressiva integrazione economica e politica dell’Europa pone anche al
giurista problemi sempre nuovi di armonizzazione del diritto.
Le iniziative di questo tipo non mancano: si pensi alla Commissione Lando che ha prodotto, dopo un lungo
lavoro di compilazione e di rielaborazione, i Principles of European Contract Law; e si pensi pure
all’iniziativa promossa a Pavia da Giuseppe Gandolfi con l’aspirazione di arrivare a una codificazione del
diritto dei singoli contratti.
Anche se il cammino di approvazione del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” è ancora
lungo, è da osservare con grande interesse, se non altro per il suo carattere politico-programmatico.
A livello mondiale: l’UNDIROT (l’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato), fondato a
Roma nel 1926, ha elaborato di recente una disciplina uniforme dei “principi dei contratti commerciali
internazionali”; Geoffrey Hazard e Michele Taruffo hanno dato il via, con i loro Transational Principles and
Rules of Civil Procedure, al progetto ancora più ambizioso di mettere a punto regole destinate a valere
ovunque, in tutti i processi con elementi di internazionalità.
Che tutti gli eventi che abbiamo ricordato abbiano prodotto un forte sviluppo della comparazione è evidente
sia sotto il profilo scientifico sia sotto il profilo didattico.
Sotto il primo profilo è innanzi tutto aumentata la produzione di opere sistemologiche, e sotto il secondo
profilo è cresciuta la produzione di studi specialistici (sotto tale profilo è sufficiente indicare la crescente
diffusione degli insegnamenti comparatistici nelle nostre facoltà giuridiche).
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 4. Definizione di diritto comparato
Il diritto comparato è quella parte della scienza giuridica che si propone di sottoporre a confronto critico e
ragionato più sistemi, o gruppi di sistemi, giuridici nazionali (c.d. macrocomparazione) o di più istituti (c.d.
Microcomparazione).
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 5. Diritto comparato e diritto positivo
Il diritto comparato è diverso dai tradizionali rami del diritto positivo: non è un complesso di norme (come
ad esempio, il diritto privato o pubblico).
Anche il diritto internazionale privato, che indica quale diritto deve essere applicato in un caso con
collegamenti stranieri, è parte del diritto positivo nazionale, ed è quindi diverso dal diritto comparato.
Tuttavia, il diritto comparato è utile al diritto internazionale privato, sia al fine di “qualificare” i concetti
utilizzati dalle norme di conflitto, sia al fine di applicare correttamente il diritto straniero.
Il diritto internazionale pubblico, dal canto suo, è un sistema giuridico sopranazionale e globale diretto a
regolare le relazioni fra Stati, ed è quindi anch’esso diverso dal diritto comparato.
Vedremo tuttavia più avanti il contributo essenziale che la comparazione giuridica offre alla spiegazione dei
c.d. “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”.
Quanto fin qui detto a proposito del rapporto tra diritto comparato e diritto positivo è utile per capire perché
sarebbe più corretto usare l’espressione comparazione giuridica, anziché diritto comparato.
L’utilizzazione di tale espressione non significa affatto considerare la comparazione metodo anziché
scienza: essa, come ogni disciplina, è in parte metodo e in parte scienza.
Se di norma la comparazione non è diritto positivo, vi sono tuttavia ipotesi in cui la comparazione può essa
stessa presentarsi come diritto positivo, fonte, cioè, di norme direttamente regolatrici di rapporti:
si pensi all’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia: “la Corte, la cui funzione è di
decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: (…) i principi
generali del dritto riconosciuti dalle nazioni civili.
La norma suggerisce un procedimento di comparazione attraverso il quale la Corte arriverà a distillare i
“principi generali”, che costituiranno la regola per il caso sottopostole, cioè il diritto positivo del caso
concreto;
oppure all’art. 2882 Trattato CE: “in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire,
conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni”.
Il ricorso a presunti principi generali comuni è la via per arrivare, da parte della Corte, al controllo della
legittimità degli atti comunitari: la premessa è che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei
principi generali del diritto, di cui la Corte garantisce l’osservanza, e quindi, nel garantire la tutela di tali
diritti, essa è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe
ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni di
tali Stati.
Nel far ciò, la Corte di Giustizia farà comparazione, e della comparazione distillerà la regola “comune”, il
diritto positivo del caso concreto;
infine, si può pensare alla pratica commerciale internazionale in tema di contratti fra privati o fra privati e
Stati.
In genere, essi contengono una clausola di deferimento ad arbitri per la soluzione delle controversie
eventualmente insorgenti e l’indicazione del diritto applicabile.
A riguardo, sono frequenti le clausole che fanno riferimento ai principi comuni agli ordinamenti dei
contraenti.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 6. Diritto comparato e diritto straniero
La comparazione giuridica è diversa dallo studio del diritto straniero.
Lo studio di quest’ultimo è generalmente il presupposto della comparazione giuridica, ed è tuttavia
implicitamente comparatistico dal momento in cui pone continuamente a confronto la categoria giuridica
“straniera” con le categorie nazionali.
Mentre lo studio del diritto straniero può essere implicitamente comparatistico, il giurista nazionale che
“racconta” il proprio sistema senza “staccarsi” da questo non compie nessuna comparazione.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 7. Rapporti fra diritto comparato e altri rami della scienza giuridica
Stretti sono i rapporti che intercorrono fra il diritto comparato ed altre discipline non positive: la teoria
generale del diritto, la storia del diritto e la sociologia.
La comparazione è essenziale per costruire una teoria generale del diritto, della sua natura, dei suoi fini, che
si elevi sui particolarismi propri dei diritti locali.
Lo storico del diritto è comparatista nel senso che “valuta” il diritto storico oggetto del suo studio alla luce
della propria formazione di giurista nazionale moderno.
Il comparatista, dal canto suo, sa che il diritto straniero è comprensibile solo alla luce della sua storia.
Il sociologo del diritto, può essere tanto più convincente nella prospettazione delle sue ipotesi circa
l’interazione tra diritto e società se la sua indagine abbraccia un orizzonte più ampio di una singola società o
di un singolo diritto.
Da canto suo, il comparatista è, o deve essere, consapevole che l’analisi sulla law in action richiede
conoscenza dei meccanismi sociali.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 8. La scienza del diritto comparato: la funzione della conoscenza
per il comparatista
La prima fondamentale funzione è tipica di ogni scienza, ed è assai felicemente espressa da alcuni tra i padri
fondatori della moderna scienza comparatistico: “gli interessi immediati del comparatista sono interessi di
conoscenza pura”; “la migliore conoscenza dei modelli deve essere considerata come lo scopo essenziale e
primario della comparazione intesa come scienza”; “il compito della comparazione giuridica, senza il quale
essa non sarebbe scienza, è l’acquisizione di una migliore conoscenza del diritto.
Non si può, crediamo, non concordare con l’approccio teso a porre l’acquisizione di nuova conoscenza come
compito essenziale e primario del diritto comparato.
Vogliamo tuttavia sottolineare “essenziale e primario”, non necessariamente esaustivo.
Per quanto ci riguarda, privilegiamo l’approccio metodologico che vede la comparazione come strumento di
politica del diritto e a collocare il dato giuridico in un più ampio contesto culturale, alle prospettive di
riforme nell’ambito dei singoli ordinamenti e alla ricerca del modello migliore.
In questa prospettiva, quello della conoscenza è il presupposto imprescindibile di una ricerca volta a scelte
di valore, le quali sono dunque il risultato naturale e non meramente eventuale della comparazione.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 9. Diritto comparato: per un'universalità della scienza giuridica
La comparazione mira a restituire alla scienza giuridica il carattere di universalità che è proprio di ogni
scienza.
Lo studio del diritto è di regola ancora oggi accentrato sull’homo italicus o germanicus o gallius ecc…, non
sull’uomo in quanto tale.
Paradossalmente, si può arrivare a dire che l’unica facoltà non umanistica sia la facoltà giuridica, se per
umanesimo si intende l’interesse per i problemi e le creazioni dell’uomo, al di là dei gretti limiti locali.
Ma non fu sempre così, se solo si riflette sul fatto che nei suoi grandi periodi di fioritura la scienza giuridica
ha avuto carattere di universalità: si pensi al diritto romano, al giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII,
ecc…
Una misura di base può ritenersi mantenuta negli ordinamento di common law, che non hanno vissuto un
una rottura rivoluzionaria con il passato.
Nella tradizione di civil law, invece, il periodo dell’universalità è finito con la nascita dello Stato moderno e
si è consolidato con le grandi codificazioni civilistiche dell’800 che hanno profondamente minato il carattere
extrastatuale del diritto civile.
Dunque, può sostenersi che tra le funzioni della comparazione giuridica vi è anche quella di recuperare la
perduta universalità della scienza giuridica, andando oltre i confini nazionali, riscoprendo le analogie,
ricostruendo le varie tradizioni giuridiche, comprendendo le ragioni storiche-economiche-sociologiche-
culturali delle differenze, chiarendo le tendenze di sviluppo.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 10. Diritto comparato: per una comprensione delle culture
Si può ritenere che la comparazione mira a farci capire che non è barbarie la diversità di linguaggio, di
costumi, di istituti, di leggi.
“Comprendersi è un passo sempre necessario per la cooperazione e la pace.
Rompere il chiuso del proprio sistema giuridico significa allargare il proprio orizzonte e la propria
esperienza e perciò arricchirsi spiritualmente e rendersi conto dei propri limiti in uno spirito di modestia che,
a sua volta, comporta tolleranza e libertà.”
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 11. Funzione del diritto comparato: per una migliore
comunicazione tra giuristi
Dal punto di vista pratico, il diritto comparato mira a far comunicare giuristi appartenenti a tradizioni
diverse assolvendo a compiti sia pratici che teorici.
Il comparatista si interroga, infatti, su come i diversi sistemi affrontino problemi analoghi.
In tal modo il comparatista giunge a conoscere come si organizzano, per esempio, il sistema inglese e quello
italiano, aiutando le due tradizioni a comunicare fra loro.
In questo quadro si inserisce un’altra possibile finalità del diritto comparato, quella cioè di fornire gli
strumenti per tradurre correttamente i testi giuridici.
Infatti, per ottenere tale risultato è necessario che l’interessato sia in grado di accertare che esista, nella
lingua verso la quale traduce, un vocabolo concettualmente analogo a quello della lingua di partenza.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 12. Funzione del diritto comparato: una migliore politica legislativa
I legislatori di tutto il mondo hanno sempre trovato che in molti settori non è possibile emanare buone leggi
senza essere al corrente delle soluzioni e della disciplina offerta negli stessi settori da altri Paesi.
La storia fornisce vari esempi di imitazione, o addirittura di trapianti massicci di interi sistemi normativi da
un Paese all’altro.
L’esempio classico è quello del Code Civil, che le armate napoleoniche imposero in molti Paesi europei ma
che rimase in vigore anche dopo la restaurazione e costituì il modello cui si ispirò, ad esempio, la nostra
prima codificazione unitaria.
Il processo di utilizzazione di esperienze straniere suggerisce qualche considerazione non secondaria: in
primo luogo il comparatista sa che anche se due testi normativi sono identici non è detto che la pratica
applicativa sia anch’essa identica, in secondo luogo ai fini dell’adozione di una soluzione accolta in un altro
ordinamento occorre verificare da un lato se tale soluzione funziona bene nel Paese che l’ha seguita e
dall’altro se può funzionare bene anche altrove senza provocare crisi di rigetto, tenuto conto delle differenze
tra le strutture politiche, economiche e sociali sottostanti a ordinamenti giuridici differenti.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 13. Funzione del diritto comparato: interpretare il diritto nazionale
Il ricorso alla comparazione può consentirci una migliore conoscenza anche del nostro diritto: ci si deve
interrogare se e in che limiti ci si può o ci si deve valere di una soluzione straniera per l’interpretazione del
diritto del proprio Paese.
Nei sistemi di common law che non hanno conosciuto il fenomeno della codificazione e che continuano ad
essere “sistemi aperti” in cui il giudice è chiamato ad esercitare una funzione esplicitamente creativa, è
frequente il caso di sentenze che si richiamano ad esperienze di altri Paesi.
Nei sistemi di civil law il discorso non è così netto a causa della presunta esclusività del sistema.
Tuttavia, non è affatto ignoto o impossibile il ricorso alla c.d. lex alii loci (legge degli altri luoghi); talvolta è
lo stesso codice che autorizza espressamente il giudice a cercare altrove la soluzione di casi omessi.
Così, per esempio, il notissimo art. 1 del codice civile svizzero afferma: “nei casi non previsti dalla legge il
giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come
legislatore. Egli deve seguire in questi casi la dottrina consolidata e a giurisprudenza già formata”.
Negli altri Paesi dell’area di civil law, la giurisprudenza non concede alle argomentazioni derivanti dal
diritto comparato il ruolo che esse potrebbero svolgere nella interpretazione e nello sviluppo del diritto.
E’ soprattutto in Germania che il metodo comparativo viene spesso utilizzato in aggiunta ai mezzi di
interpretazione tradizionali per confermare e per promuovere un risultato.
Quanto all’Italia, si parla di “disattenzione di avvocati e magistrati italiani a quanto avviene all’estero”,
anche se qualche cenno può trovarsi talvolta nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale.
In ogni caso si è di recente sostenuto che anche nell’ordinamento italiano, a somiglianza di quanto avviene
nel diritto tedesco, può darsi un più ampio spazio alla lex alii loci, là dove debba farsi ricorso all’analogia,
che l’art. 122 disp. prel. c.c. non lega unicamente alle disposizioni nazionali.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 14. Diritto comparato: armonizzazione dei diritti nazionali
Si è già accennato al lavoro di armonizzazione che sta accompagnando la costruzione dell’UE e alle
iniziative intraprese in tale direzione anche a livello mondiale.
E’ indispensabile, nella realtà contemporanea, creare una certa unificazione-armonizzazione del diritto,
soprattutto di certi settori del diritto, a livello regionale o anche su scala mondiale.
L’armonizzazione, si è visto, è tra gli obbiettivi della CE; l’unificazione del diritto internazionale privato è
l’obiettivo della Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato istituita nel 1893; molte convenzioni
internazionali si propongono di imporre una disciplina uniforme per i contratti internazionali; l’unificazione
del diritto del commercio internazionale e la creazione di una nuova lex mercatoria sono lo scopo di
organismi quali la Commissione delle Nazioni Unite per il commercio internazionale o l’Istituto
Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato istituita nel 1926.
L’unificazione-armonizzazione del diritto è un obiettivo molto sentito anche a livello per così dire di diritto
interno.
L’esempio classico è quello degli Stati Uniti d’America, dove molti strumenti e metodi sono usati per
avvicinare i diritti dei singoli Stati.
Non c’è dubbio che ogni operazione tendente all’unificazione o all’armonizzazione del diritto richieda
l’ausilio della comparazione.
Il problema del diritto uniforme emerge con particolare evidenza nel momento applicativo.
L’uniformità raggiunta a livello sopranazionale può essere infatti compromessa dalle interpretazioni che
della legge uniforme vengono offerte dalle corti dei vari Paesi.
Il problema è risolto laddove accanto alla legge uniforme è istituita una Corte sopranazionale che ne
garantisca uniformità di applicazione nei Paesi membri.
Ciò è quanto avviene, in maniera assai significativa, nella CE.
In mancanza di una Corte sopranazionale “bisognerebbe almeno che i tribunali Supremi dei vari Stati
membri, conoscessero e tenessero reciprocamente ben presenti la relativa giurisprudenza venutasi a creare
sul diritto uniforme”.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 15. Diversità dei diritti positivi nazionali
Tra le ragioni dell’esistenza e della necessità del diritto comparato, vi è senz’altro la presenza di una grande
varietà di sistemi giuridici: ogni Stato possiede, cioè, un diritto che gli è proprio.
Vi sono quindi tanti diritti, tanti sistemi giuridici, quanti sono gli Stati nazionali.
Ma ciò non basta, poiché talvolta concorrono all’interno di uno stesso Stato più sistemi giuridici (ad esempio
negli USA).
Inoltre alcune comunità non statuali hanno un loro diritto: diritto canonico, diritto musulmano, diritto indù,
diritto ebraico.
Infine esiste il diritto delle organizzazioni internazionali e, soprattutto importante, il diritto della CE, ed
esiste, più in generale, un sistema di diritto internazionale pubblico.
In che cosa consiste e in che cosa si manifesta la diversità degli ordinamenti?
La risposta più semplice, e per certi versi superficiale, sottolinea la diversità delle regole che nei vari sistemi
risolvono problemi analoghi.
Ma il fenomeno giuridico è più complesso, e le distinzioni e le divergenze tra i sistemi corrono a un livello
più profondo e attengono alla concezione stessa dell’ordine sociale, al modo in cui le regole vengono
concepite e interpretate.
E’ dunque importante, in via preliminare, esaminare, seppur sinteticamente, alcune questioni generali
connesse alle diversità profonde dei vari sistemi.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 16. Diritti positivi: importanza attribuita alla norma giuridica
Esse si traducono in differenze di vario ordine, relative all’importanza e al ruolo e quindi alla natura stessa
della norma giuridica e al modo in cui è prodotta e interpretata.
La norma giuridica può godere di un primato assoluto e in questo caso il diritto svolge un ruolo preminente
quale regolatore e organizzatore della società: è la concezione occidentale del diritto condivisa tanto dai
sistemi di common law che da quelli di civil law.
La norma giuridica può essere sottomessa a una regola superiore come, per esempio, a un ordine religioso: è
il caso del diritto islamico o del diritto indù.
La norma giuridica può infine assumere un ruolo strumentale di preparazione ad un particolare tipo di
società per poi scomparire, secondo la concezione marxista del diritto e dello Stato seguita nei Paesi
Socialisti.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 17. Diritti positivi: elaborazione e produzione della norma giuridica
Le fonti normative possono essere varie, e diverso può essere il rapporto tra loro.
Le principali fonti che troviamo nei sistemi moderni sono la legge, la consuetudine, la giurisprudenza e la
dottrina.
Il ruolo di tali fattori cambia da sistema a sistema e da epoca a epoca.
Nei vari sistemi possono essere dunque diversi i “protagonisti” del diritto: in un luogo il giudice, in un altro
il dottrinario.
Inoltre la norma giuridica può presentarsi con maggiore o minore generalità o astrattezza.
Alcuni ordinamenti, soprattutto gli ordinamenti di civil law e soprattutto le grandi codificazioni, tendono a
porre norme più generali e astratte, mentre gli ordinamenti di common law tendono a porre norme più
particolari e concrete.
Si deve infine tener conto del fatto che il quadro normativo può essere tendenzialmente stabile (un esempio
di tale stabilità è offerto dalle codificazioni ottocentesche) oppure mostrarsi più dinamico, mobile, ed esigere
frequenti aggiornamenti: è quanto accade negli ordinamenti contemporanei in cui la rapida evoluzione della
società sconsiglia di intraprendere opere destinate a durare nel tempo come i codici.
Ne consegue una netta prevalenza della legislazione speciale, mentre il codice tende a perdere la sua
centralità.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 18. Diritti positivi: interpretazione e applicazione della norma
giuridica
Con riguardo all’interpretazione può darsi un atteggiamento più formalista che attribuisce l’importanza
preminente al testo e predilige un approccio ermeneutico-letterale oppure può aversi una maggiore
attenzione allo spirito della regola e dunque un atteggiamento che attribuisce minore importanza
all’espressione formale.
Il primo approccio interpretativo è ascrivibile ai Paesi di common law, mentre il secondo è riscontrabile
negli ordinamenti di civil law.
In alcuni ordinamenti vi può essere un’attenuazione della regola di stretto diritto mediante ricorso a principi
equitativi.
Nell’epoca attuale tuttavia appare assai ridotto il ruolo dell’equità sia negli ordinamenti di civil law che in
quelli di common law.
Nei primi, all’equità il giudice può ricorrere solo nei limiti in cui il diritto positivo glielo consente, ossia
nelle ipotesi di equità c.d. sostitutiva o integrativa.
Negli ordinamenti di common law, il consolidamento dell’equity e la sua trasformazione in sistema, uniti
all’accresciuto ruolo del legislatore, rendono assai improbabile l’ipotesi di una new equity.
Vi possono essere infine differenze rispetto al grado di effettività della norma giuridica, ovvero se la norma
è effettivamente osservata e come si garantisce tale osservanza.
In questa prospettiva, rilevano le differenze relative all’organizzazione giudiziaria e, più in generale, relative
al ruolo della giurisdizione.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 19. Cause di diversificazione dei diritti nazionali: cause e origini
della diversità
I diritti dei popoli si differenziano per varie cause tra cui le condizioni naturali, l’evoluzione storica e la
volontà politica.
a. Condizioni naturali
Le condizioni naturali, quali il clima, la situazione geografica o la ricchezza di materie prime, impongono
proprie particolarità e specificità e quindi proprie esigenze, e le norme giuridiche ne sono in modo più o
meno importante, il riflesso.
L’esempio classico è l’Inghilterra, Paese ricco di fiumi e di laghi, in cui i corsi d’acqua sono utilizzabili solo
dai rivieraschi, mentre in America, Paese ove sono presenti vaste zone aride, sono utilizzabili anche da altri
proprietari per l’irrigazione.
b. Storia
Alle differenze e alle specificità della storia fanno eco le differenze dei vari diritti e le loro strutture
giuridiche.
c. Volontà politica
La volontà politica può accentuare le diversità e le varietà causate da condizioni naturali e storiche.
Questo è, per esempio, il caso della formazione degli Stati nazionali in Europa cha hanno portato, nel XIX
secolo, alle codificazioni.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 20. Superamento delle diversità dei vari diritti positivi
Il superamento delle diversità nei vari diritti può essere provocato, a sia volta, da una molteplicità di fattori,
fra i quali possono ricordarsi le condizioni naturali, ma soprattutto la circolazione di modelli e tecniche
giuridiche.
a. Condizioni naturali
Le condizioni geografiche così come possono separare nazioni e quindi portare a diritti diversi, possono
anche avvicinarli.
La prossimità geografica ha sempre stimolato la ricerca di uniformità di vita e di regole comuni.
Questa è anche la storia dell’UE.
b. La circolazione di tecniche e metodi giuridici
Alcuni grandi sistemi giuridici hanno segnato la civiltà, la cultura e la mentalità dei vari popoli.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 21. Influenze nei diritti nazionali: diritto romano, canonico,
islamico, Code Civil, pandettistica tedesca e Common law
Hanno più o meno influenzato diversi diritto nazionali, provocando importanti somiglianze di termini,
categorie, concetti, metodi, strutture.
Si possono fare numerosi esempi:
Diritto romano: dal V secolo a.C. al V secolo d.C. lo jus quiritium ha mano a mano ceduto il posto allo jus
gentium, ovvero ad un diritto fatto per popoli di origine diversa.
Il diritto romano si è imposto in due tempi: prima attraverso le conquiste militari, poi attraverso la rinascita
degli studi nell’Europa medievale.
Diritto canonico: per lungo tempo le giurisdizioni ecclesiastiche sono state le sole competenti per le
questioni che avevano un legame più o meno stretto con la religione e solo in un secondo momento le
giurisdizioni laiche estesero progressivamente le loro competenze in settori di appartenenza della Chiesa.
Diritto islamico: la shari’a ha valenza universale, in quanto insieme di precetti rivelati da Dio agli uomini.
Le sue fonti primarie sono il Corano, ossia l’insieme delle dichiarazioni religiose di Maometto, e la Sunnah,
ossia i comportamenti del Profeta, ispirati da Dio e quindi esemplari.
Code Civil: del 1804, applicato d’autorità nei territori conquistati da Napoleone (Belgio, Paesi Bassi,
territori renani della Germania, parte della Svizzera e parte dell’Italia).
Dopo la propria indipendenza, tali Paesi hanno mantenuto, o comunque fortemente imitato, il Code Civil:
l’influenza del modello francese è stata enorme, e la si ritrova non solo in gran parte del continente europeo,
ma anche in altri continenti che hanno subito la colonizzazione di Spagna, Portogallo o Francia, quali
l’America Latina, il Québec, la Louisiana, i Paesi francofoni dell’Africa, ecc…
Schemi teorici elaborati dalla pandettistica tedesca: hanno dato luogo a molte imitazioni da parte della
dottrina austriaca, ungherese e italiana del ‘900, che ha prodotto l’apparato concettuale del codice civile del
1942.
Common law: circa un terzo del mondo vive oggi in un regime giuridico influenzato dalla common law
inglese (Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, India e Paesi anglofobi dell’Africa e del Sud-Est
asiatico).
Anche in questo caso la common law si impone con il processo di colonizzazione e poi viene mantenuta
dagli Stati dopo l’indipendenza.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 22. Comparazione giuridica e classificazione: le famiglie giuridiche
I comparatisti ritengono praticamente impossibile, e forse vano, entrare nel dettaglio del diritto di ogni
sistema, e ritengono invece che il punto di messa a fuoco più appropriato per un primo approccio alla
comparazione sia l’introduzione degli studenti alle caratteristiche essenziali delle più importanti tradizioni
giuridiche o famiglie giuridiche.
Preliminarmente è importante qualche chiarimento terminologico sui concetti di sistema giuridico e di
tradizione giuridica.
Per sistema giuridico si intende “un complesso operativo di istituzioni, procedure e norme giuridiche”
vigenti in un dato territorio o per un gruppo particolare di persone.
La tradizione o famiglia giuridica raccoglie invece quei sistemi giuridici, quegli ordinamenti che
condividono “un complesso di atteggiamenti profondamente radicati, storicamente condizionati, sulla natura
del diritto, sul ruolo del diritto nella società e nell’assetto politico, sull’organizzazione e il funzionamento di
un sistema giuridico, e sul modo in cui il diritto è, o deve essere, creato, applicato, studiato, perfezionato e
insegnato”.
L’obiettivo di questo corso è fornire gli strumenti per cogliere le differenze e le similitudini tra la civil law,
la tradizione giuridica continentale che affonda le sue origini nel diritto romano e che si estende per quasi
tutta l’Europa, nell’America centrale e meridionale, in molti Paesi dell’Asia e dell’Africa, e la common law,
che inizia il suo tragitto in Inghilterra nel 1066, per diffondersi anch’essa in molte parti del mondo, dagli
Stati Uniti al Canada, alla Australia e a molti Paesi dell’Africa e dell’Asia.
Si tratta in pratica, di offrire agli studenti i materiali per comprendere le due più antiche e diffuse tradizioni
giuridiche del mondo occidentale contemporaneo; le due tradizioni insomma il cui il giurista occidentale si
trova più spesso ad operare.
E’ pure bene aggiungere fin da ora che siamo d’accordo con l’esigenza, largamente diffusa, di evitare la
secca contrapposizione tra civil law e common law, e di considerarle come due aspetti di una medesima
grande tradizione giuridica occidentale, che non a caso è il titolo di questo manuale.
Riteniamo che le convergenze attuali tra le due tradizioni siano sempre più vistose e importanti.
Restano tuttavia, a nostro avviso, delle differenze importanti, che marcano in maniera abbastanza profonda i
due gruppi di ordinamenti.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 23. Il carattere relativo di ogni classificazione del diritto
E’ importante avere presente che ogni classificazione è inevitabilmente imperfetta e relativa, e quindi da
considerare nel suo valore strumentale, legato al fine che si propone e ad esso condizionata.
Ogni classificazione vale infatti con riferimento al momento storico in cui l’osservatore si colloca.
Inoltre, nella comparazione giuridica, nessuna classificazione può pretendere di inquadrare completamente
qualsiasi aspetto del diritto.
Per esempio, la dicotomia fondamentale tra civil law e common law, pur adatta a studiare e comprendere
diversità importanti con riferimento a molti aspetti del diritto, potrebbe risultare inadeguata e priva di
potenzialità esplicative con riferimento ad altri aspetti: ad esempio al diritto costituzionale.
Qui potrebbe essere più utile raggruppare i sistemi in modo diverso, basandosi per esempio sulla forma di
Stato o sulla presenza o meno del controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 24. Le classificazioni degli ordinamenti in famiglie giuridiche: P.
Arminjon, B. Nolde e M. Wolff
Alcuni dei più importanti tentativi di classificazione degli ordinamenti in famiglie giuridiche sono:
P. Arminjon, B. Nolde e M. Wolff propongono negli anni ’50 una suddivisione dei sistemi moderni di diritto
in base al loro contenuto intrinseco, indipendente quindi da fattori esterni come quelli geografici o razziali, e
individuano 7 famiglie di diritti:
i. gruppo francese, che deriva la sua autonomia dal Code Napoléon;
ii. gruppo tedesco, che raccoglie la tradizione dei codici civili austriaco (ABGB), tedesco (BGB) e svizzero
(ZGB);
iii. gruppo scandinavo, contrassegnato da proprie codificazioni e da significativi esperimenti di unificazione
regionale;
iv. gruppo inglese (e derivati), ove è preminente il diritto giurisprudenziale;
v. gruppo indù;
vi. gruppo islamico, ambedue fondati su antiche tradizioni religiose e culturali;
vii. gruppo russo (sovietico), traente la sua autonomia dal rilievo attribuito al governo dell’economia.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 25. Le classificazioni degli ordinamenti in famiglie giuridiche: Réne
David
Réne David sosteneva che i sistemi potevano essere raggruppati correttamente in famiglie solo in
considerazione del fattore ideologico e del fattore tecnico-giuridico, e procedeva ad una prima
classificazione così concepita:
i. sistema di diritto occidentale (a sua volta suddiviso in gruppo francese e anglo-americano);
ii. sistema di diritto sovietico;
iii. sistema di diritto musulmano;
iv. sistema di diritto indù;
v. sistema di diritto cinese.
Tuttavia, successivamente, David procede ad una revisione della classificazione originaria che conduce ad
una riduzione del numero delle famiglie a 4:
i. famiglia romano-germanica;
ii. famiglia di common law;
iii. famiglia dei diritti socialisti;
iv. sistemi filosofici o religiosi (diritto musulmano, indù, ebraico, diritto dell’estremo oriente, diritto
dell’Africa nera e del Madagascar).
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 26. Le classificazioni degli ordinamenti in famiglie giuridiche: K.
Zweigert e H. Kötz
K. Zweigert e H. Kötz propongono quale criterio distintivo delle varie famiglie giuridiche l’idea di stile.
Lo stile è un termine convenzionale che racchiude elementi già considerati in varia misura da altri studiosi.
Tali elementi sono 5:
1. Evoluzione storica: elemento particolarmente evidente se guardiamo agli ordinamenti di common law,
che sono frutto di un cammino privo di interruzioni in cui il presente può essere spiegato e capito solo
attraverso il ricorso alla storia.
Per quanto riguarda i diritti continentali, è più corretto individuare due filoni distinti, quello francese e
quello tedesco: in quest’ultimo si è infatti sviluppata, nel XIX secolo, una tecnica giuridica formale che
adottava concetti giuridici della massima precisione, e che non ha mai ottenuto grande seguito in Francia, la
cui tradizione culturale era semmai più attenta agli aspetti politici e sociali.
2. Particolare mentalità giuridica: sia il diritto tedesco sia il diritto francese sono caratterizzati dalla tendenza
all’astrazione della norma giuridica.
In Inghilterra, il diritto ha origine nel foro, ha carattere casistica e i grandi protagonisti sono i giudici.
3. Istituti giuridici particolari: possono essere così caratteristici da concorrere ad attribuire un certo stile a un
sistema.
Nella common law sono peculiari istituti come il trust, o l’agency, o la consideration, il regime delle prove,
ecc…; mentre nella civil law sono tipici istituti quali il negozio giuridico, la causa, l’abuso del diritto o
l’arricchimento senza causa.
4. Fonti del diritto e metodi per la loro interpretazione: nelle varie famiglie giuridiche il rapporto tra le fonti
varia e diverse sono le regole di interpretazione.
L’esempio classico è quello del diverso valore del diritto giurisprudenziale delle famiglie di common law e
di civil law.
5. Ideologia: intesa come dottrina politico-economica, oppure come credenza religiosa incidente sul diritto.
In base allo “stile” dei vari sistemi, si ottiene la seguente classificazione:
i. sistema romanistica;
ii. sistema germanico;
iii. sistema anglo-americano;
iv. sistema scandinavo;
v. sistema dei paesi socialisti;
vi. ulteriori sistemi di diritto, in cui confluiscono sistemi tanto diversi tra loro come il diritto dell’estremo
oriente, il diritto islamico, il diritto indù.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 27. Le classificazioni degli ordinamenti in famiglie giuridiche:
Mattei e Monateri
Mattei e Monateri sostengono che le classificazioni tradizionali possono considerarsi superate perché non in
grado di cogliere le grandi linee della carta geografica di un mondo profondamente mutato, anche sul piano
giuridico.
E’ proposta dunque una classificazione che tiene conto di alcuni importanti mutamenti.
Il primo è dovuto al crollo dei regimi socialisti dell’Europa orientale; il secondo mutamento è invece legato
ai successi della medesima ideologia in Cina.
A questo evento può aggiungersi, come terzo fattore di ripensamento, l’accresciuta importanza e la
straordinaria evoluzione del diritto giapponese negli ultimi 30 anni.
In quarto luogo, l’accresciuta presa di coscienza del mondo islamico riguardo alle proprie peculiarità
culturali e giuridiche.
La raggiunta indipendenza di tutto il mondo africano costituisce l’ultimo cambiamento epocale.
Alla luce di questi mutamenti è proposta una classificazione che tiene conto di concezioni del diritto diverse
da quelle tipiche dell’occidente:
i. Famiglia caratterizzata dall’egemonia del diritto come modello di organizzazione sociale: è la tradizione
giuridica occidentale, in cui la distinzione tra civil law e common law si pone come una sotto-distinzione
all’interno di una famiglia dotata di un tasso notevole di omogeneità, quello fornito appunto dall’egemonia
professionale, ossia dalla separazione fra diritto e politica e dalla secolarizzazione del diritto, separazione fra
diritto e tradizione religiosa e/o filosofica.
Della famiglia fanno parte:
- sistemi di common law;
- sistemi di civil law;
- sistemi c.d. misti, ossia tutti i sistemi in cui nell’ambito delle microscelte il momento giuridico non
incontra una concorrenza notevole da parte di circuiti di organizzazione sociale alternativi.
ii. Famiglia caratterizzata dall’egemonia della politica come modello di organizzazione sociale: la famiglia
contiene tutti i sistemi in cui non c’è stato divorzio tra diritto e politica.
Comprende:
- molti Paesi ex-socialisti dell’Europa orientale;
- i Paesi in via di sviluppo, africani e latino-americani;
Il modello in questione è chiamato “diritto dello sviluppo e della transizione”, vedendo così nella
transitorietà un elemento caratterizzante fino a quando i Paesi da collocare in questa famiglia saranno protesi
verso un obiettivo politico al cui raggiungimento il cui diritto è funzionalizzato.
iii. Famiglia caratterizzata dall’egemonia della tradizione religiosa o filosofica come modello di
organizzazione sociale: comprende:
- Paesi musulmani;
- Paesi indù;
- Paesi dell’Estremo Oriente, a tradizione confuciana, buddista, taoista, ecc… (Cina e Giappone).
Si tratta di Paesi in cui c’è diritto e c’è politica, ma appare prevalente la presenza di regole strettamente
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e religiose nei sistemi musulmani e di regole tradizionali a matrice filosofica nei sistemi del lontano oriente.
Caratteristiche comuni dei sistemi appartenenti a tale famiglia sono la prevalenza del principio gerarchico su
quello democratico e l’enfasi sui doveri piuttosto che sui diritti.
L’aspetto interessante della classificazione è il suo carattere dinamico, che risponde bene alle continue
evoluzioni politiche ed economiche delle società contemporanee.
Ciò significa che un ordinamento, o gruppo di ordinamenti, può muoversi lungo i lati di un ipotetico
triangolo, i cui vertici sono segnati da Tradizione, Politica, Diritto, mano a mano che l’evoluzione politica,
economica, sociale lo allontana da una famiglia e lo accosta all’altra.
Civil law e common law sono decisamente nell’orbita del Diritto; i Paesi post-socialisti sono più vicini al
vertice della Politica ma hanno iniziato la loro marcia di avvicinamento al Diritto; il diritto cinese si colloca
fra Tradizione e Politica; il diritto giapponese si trova tra Tradizione e Diritto; il diritto musulmano tra
Tradizione e Politica; il diritto indù tra Tradizione e Diritto.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 28. La crisi del diritto nei secoli VI-XI
La tradizione di civil law ha, fin dalle origini, il suo centro in Europa continentale.
Si può parlare di tradizione giuridica di civil law in senso proprio a partire dalla fine del XI secolo, inizi del
XII.
E’ in questo periodo, infatti, che vengono istituite le prime università, ed è in queste università che il diritto
viene riscoperto, insegnato e studiato come scienza.
Prima del XII secolo, il sistema giuridico europeo continentale si fonda essenzialmente sulle consuetudini.
Il diritto romano declina con la caduta dell’Impero romano.
Circolano compilazioni scritte di diritto romano e nel VI secolo si cominceranno a redigere anche
compilazioni di leggi barbariche, e il processo continuerà fino al XI secolo.
Tuttavia, tali compilazioni non rappresentano fedelmente il diritto applicato nell’Europa medievale, o perché
regolano settori marginali (leggi barbariche), o perché sono troppo complicate (leggi romane).
Di qui la sostituzione di un diritto c.d. volgare, cioè spontaneamente applicato dalle popolazioni.
In sostanza il diritto perde la sua funzione e la sua importanza in una società in cui i processi si risolvono
mediante il ricorso a un sistema di prove irrazionali e le sentenze mancano della forza per essere eseguite.
La concezione di una società garante di diritti è ancora lontana.
Domina piuttosto l’ideale cristiano, fondato sulle idee di fratellanza e carità.
Il contesto in cui inizierà a formarsi la tradizione di civil law si caratterizza quindi per la sua fisionomia
disorganica, e lo stato di arretratezza in cui versa il diritto.
Tale contesto è il prodotto anche, e naturalmente, delle condizioni politiche, economiche e sociali
dominanti.
A livello politico, manca un’autorità centrale forte; la società e l’economia sono agricole, chiuse,
autosufficienti, poco inclini ai traffici e agli scambi.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 29. Il rinascimento giuridico: dopo l'anno 1000
Il periodo del rinascimento giuridico si inserisce in un’età, all’indomani dell’anno 1000, che è di profondo
rinnovamento in tutti i campi, ed è legato al rifiorire delle città e dei commerci.
Solo il diritto, e non più gli ideali cristiani, si mostrano in grado di assicurare l’ordine e la sicurezza di cui il
progresso ha bisogno.
Rinascimento giuridico vuol dire essenzialmente rinascimento dello studio del diritto romano:
Quale diritto romano?
Il diritto romano che si studia è il diritto del Corpus Juris Civilis, voluto da Giustiniano e pubblicato nella
prima metà del VI secolo, che sostituì tutto il diritto precedente.
Il Corpus Juris Civilis si articola in quattro parti:
a. Codex, che è una raccolta dei decreti imperiali;
b. Digesta, di gran lunga la parte più importante e più usata, che è una raccolta delle opinioni di 39
giureconsulti su una grande varietà di materie;
c. Institutiones, articolate in tre parti (personae, res, actiones), è un testo introduttivo al diritto, ma dotato di
valore normativo;
d. Novellae, ossia gli atti normativi promulgati dopo la pubblicazione del Corpus Juris Civilis.
La codificazione giustinianea si propone, allo stesso modo in cui si proporranno i grandi codici
ottocenteschi, come una rottura con il passato: tutto il diritto preesistente è spazzato via.
Il giurista di civil law (ri)nasce come interprete di un testo autorevole: il giurista è tale perché studioso di un
testo, non perché si interessa dei conflitti da risolvere.
Infine, fin dalla compilazione giustinianea, la tradizione di civil law ha nella dottrina il suo fulcro principale,
come testimonia l’attribuzione di forza di legge alle opinioni dei giureconsulti e alle Institutiones.
Perché il diritto romano?
La considerazione di partenza, per rispondere a tale quesito, è che per superare i diritti locali, e per
rispondere così ai bisogni concreti di una società sempre più mobile e aperta, il diritto viene concepito e
insegnato nelle università come modello di organizzazione sociale.
L’importante è trovare le regole giuste, e insegnarle in modo da diffondere di nuovo l’ideale di una società
fondata sul diritto.
In secondo luogo, il diritto romano è dotato di un grande prestigio, è un diritto ricco e raffinato, accessibile
perché conservato in un’unica grande opera, nella lingua custodita dalla Chiesa, il latino, collegato all’idea
di una civiltà luminosa.
Infine, il diritto romano è strettamente collegato con l’ideologia imperiale: il diritto romano è valido perché
deriva da una manifestazione di volontà dell’imperatore, è uno strumento della sua autorità.
L’epoca di cui si discorre è quella in cui la società tende a trovare nel Sacro Romano Impero una base
unitaria del proprio regime politico.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 30. Il rinascimento giuridico: il ruolo delle università
Si è anticipato più volte che il rinascimento giuridico è legato all’insegnamento che si impartisce nelle
università.
Come funziona l’università medievale?
Gli studenti si riunivano ed ingaggiavano un insegnante che spiegasse loro il testo, per un anno.
In particolare, emerse a Bologna un professore, chiamato Irnerio, intorno al quale si raccolsero studenti da
ogni parte d’Europa, e a lui si unirono mano a mano altri docenti.
Verso il 1150 si calcola che a Bologna vi fossero circa 2000 studenti di diritto.
Infine, questi si unirono in due gruppi più ampi, o ghilde, quello degli “ultramontani” (studenti provenienti
dal nord delle Alpi) e quello dei “citramontani” (studenti provenienti dal sud delle Alpi).
Ognuno dei due gruppi era organizzato come una associazione con personalità giuridica.
I docenti erano pagati direttamente dagli studenti nelle rispettive classi.
Dal canto loro, i professori costituirono la propria associazione, il Collegium Doctorum, che aveva il diritto
di esaminare e ammettere i candidati al dottorato e di imporre le relative tasse.
Dato che il dottorato legittimava all’insegnamento, i professori si riservavano il diritto di ammettere i dottori
nella propria corporazione.
Ma questo era tutto il potere che avevano.
All’inizio, dunque, e finché non caddero sotto il controllo della Chiesa, le università furono istituzioni libere,
centri di cultura autonomi.
La struttura di Bologna fu esportata dai suoi ex studenti, divenuti dottori, in molte altre università che
fiorirono in tutta Europa nel XII e nel XIII secolo.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 31. Le scuole di giuristi fiorite nelle università
Le grandi scuole di giuristi che hanno contribuito in maniera determinante alla rinascita e alla diffusione del
diritto romano sono state quella dei glossatori, quella dei canonisti, quella dei commentatori e quella degli
umanisti, ciascuna contrassegnata da un metodo e da un approccio al diritto, ma anche da una propria
visione socio-politica.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 32. Le scuole di giuristi: i Glossatori
Glossa significa “annotazione a un testo biblico o giuridico”, ma la glossa non è soltanto un’opera di
chiarificazione del testo, svolta con la preoccupazione di restare fedeli al valore dei verba.
L’esegesi analitica dei glossatori fu sempre animata da spirito di sintesi.
I singoli passi del Corpus Juris Civilis furono sempre considerati nei loro reciproci rapporti, e pertanto in
riferimento al complesso del sistema giuridico.
I giuristi bolognesi ebbero sempre viva l’idea del diritto come complesso unitario e armonico.
La concezione autoritaria del diritto romano da cui partono i glossatori rende il loro atteggiamento simile a
quello che il teologo ha di fronte alle scritture, con tutti i limiti necessariamente imposti allo sviluppo libero
e creativo della ragione.
L’opera dei glossatori raggiunge il suo culmine alla metà del XIII secolo, con la Magna Glossa,
comprendente circa 96000 glosse, opera di semplificazione e punto di arrivo della presa di coscienza da
parte dei glossatori dell’importanza dei problemi dell’applicazione concreta del diritto romano.
Quel che tuttavia accade con la Magna Glossa, che determina anche la crisi del metodo dei glossatori, è che
essa stessa, e non più il Corpus Juris Civilis, diviene il fulcro di ogni insegnamento.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 33. Le scuole di giuristi: i canonisti
Nel panorama medievale spicca l’importanza della Chiesa, custode vigile della tradizione e della cultura che
provengono dal mondo romano.
La Chiesa si presenta come un’istituzione fortemente gerarchica, dotata precocemente di un organizzazione
centralizzata ed efficiente.
E’ in questo contesto che si sviluppa, parallelamente all’opera dei glossatori, quella dei canonisti, che si
segnalano per un lavoro di riorganizzazione delle fonti canoniche.
Fra il 1139 e il 1142, Graziano da Chiusi pubblicò il Decretum Magistri Gratiani, la prima compiuta
consolidazione de diritto della Chiesa.
Il Decretum costituisce la base del diritto canonico rimasta praticamente in vigore fino all’emanazione del
primo Codex Juris Canonici nel 1917.
Deve tuttavia essere sottolineato il contributo che il diritto della Chiesa dette alla costruzione dello jus
commune.
Infatti, l’organizzazione capillare della Chiesa favorì una rapida diffusione del diritto canonico.
Particolarmente significativo, infine, è il contributo dei canonisti alla costruzione del processo, di cui i
civilisti poco si interessano.
La definizione delle liti, l’esercizio della giurisdizione era da un lato compito dei pratici, dall’altro era
prerogativa del potere politico.
La Chiesa si fece promotrice della lotta contro le ordalie, e regolò in maniera assai rigorosa il procedimento
di accertamento dei fatti: un processo caratterizzato da scrittura, segretezza, inquisitorietà e lontananza dei
giudici dal fatto.
E’ quello della Chiesa il processo che diventa tipico in tutto il continente europeo, oltre che delle
giurisdizioni ecclesiastiche, e funge da veicolo per la diffusione dello jus commune.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 34. Le scuole di giuristi: i commentatori
Con la scuola dei commentatori, l’approccio al diritto romano muta.
Mentre la glossa è una chiarificazione dei testi, preoccupata di restare aderente ai verba, la scuola del
commento è soprattutto diretta a mettere in luce il sensus, il significato razionale, il principio giuridico
racchiuso nel testo, e a richiamare l’attenzione sulla pratica del diritto
Con il tramonto dell’Impero e la nascita di nuovi modelli di organizzazione politica, la cultura giuridica
tende a liberarsi della soggezione alla romanità imperiale.
La novità dei commentatori è lo spirito di libertà, di critica, di indipendenza di fronte all’opinione della
glossa e, in generale, al valore dell’autorità.
Non è un caso, visto quello che si è appena detto, che uno dei grandi centri di fioritura del commento sia la
Francia.
Del resto, anche in Italia sono le mutate condizioni politiche, l’emergere degli Stati particolari e degli jura
propria che nascono, a far sentire un’esigenza di libertà nella scienza giuridica.
Il rapporto tra diritto romano e jura propria è, nel commento, ribaltato e non poteva essere altrimenti: al
primo viene ora attribuito carattere sussidiario.
I commentatori studiano lo jus proprium cercando di coordinarlo e contrapporlo al diritto romano, che viene
considerato come un complesso mirabile di principi giuridici da adattare alle esigenze che sorgevano come
fondamento solido per la costruzione di un diritto nuovo.
L’autorità dei maestri è tale che spesso le communis opinio dovevano essere seguite in assenza di disciplina
di legge.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 35. Le scuole di giuristi: gli umanisti
La scuola degli umanisti espresse la reazione all’appiattimento provocato dalla communis opinio.
Sorta in Francia nel XVI secolo, si diffonde in realtà in tutta Europa.
Allo studio del diritto romano, a fini pratici, gli umanisti oppongono un diverso approccio.
Loro obiettivo è di restituire al diritto romano la sua portata autentica e il senso originale; sistemare il diritto
romano così ricostruito per estrarne lo spirito e la filosofia; recuperare la originale eleganza linguistica.
Anche i giuristi tedeschi dei secoli XVI-XVIII subirono l’influenza degli umanisti.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 36. Lex mercatoria
Nel corso dei secoli in cui si susseguono le scuole dei giuristi che si dedicano allo studio e alla diffusione del
diritto romano e in cui fiorisce il diritto canonico, si sviluppa un atro sistema giuridico: quello della
comunità dei mercanti.
Nei grandi centri mercantili italiani dell’epoca, le corporazioni dei mercanti gettano le basi di un sistema di
diritto commerciale terrestre e marittimo destinato a costituire un’altra componente essenziale della
tradizione giuridica occidentale.
La lex mercatoria, nata come diritto di una comunità particolare, diviene ben presto un diritto commerciale
comune a tutta l’Europa.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 37. Il fenomeno della recezione del diritto
L’insegnamento universitario ha corso il rischio di restare, ma non è mai restato, esclusivamente
accademico.
In qualche modo, il modello che le università proponevano è diventato positivo: non si è infatti proposto, o
imposto, un modello nuovo (come è avvenuto ad esempio in Inghilterra).
Un avvenimento importante fu il IV Concilio Laterano (1215) che vietò ai chierici di partecipare ai processi
in cui si faceva ricorso al soprannaturale.
La conseguenza fu una nuova procedura, mutuata dal modello canonico, più razionale, più complessa e
scritta, cioè un ritorno all’idea di diritto anche nel campo della procedura.
L’amministrazione della giustizia si tecnicizzò, divenne compito esclusivo di giuristi colti, formati nelle
università, e quindi nello studio del diritto romano.
In tal modo, il diritto impegnato nelle università cominciò ad esercitare una notevole influenza sulla pratica
del diritto.
Il diritto romano non viene mai imposto, ma i giuristi, utilizzando le distinzioni e i concetti del diritto
romano, che essi propongono come diritto migliore, più facilmente accessibile e conoscibile, sicuramente
hanno una forte autorità persuasiva.
Il diritto romano viene recepito come idea, non come vero e proprio diritto uniforme.
D’altra parte, se guardiamo alle varie fonti, alle consuetudini, alla legge, alla giurisprudenza, vediamo che la
loro condizione contribuisce in ogni caso a favorire la recezione, la diffusione del diritto romano studiato
nelle università.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 38. Le consuetudini e il loro ruolo nella diffusione del diritto
romano
Le consuetudini preesistenti alla rinascita del diritto crollano perché tipiche di una società e di una economia
chiuse, variano da borgo a borgo, sono troppo difficili da conoscersi e provarsi.
Infatti possono sperare di resistere di fronte all’influenza e ai vantaggi del diritto romano solo se raccolte in
grandi compilazioni che le rendano più facilmente accessibili e conoscibili.
E’ il caso del celebre “specchio sassone” (tedesco).
Se poi le compilazioni, anziché limitarsi a raccogliere e sistemare le vecchie consuetudini cercano di
presentare un sistema giuridico completo, allora i compilatori compiono un’opera creatrice e armonizzatrice
dei particolarismi locali che di fatto implica ricorso al diritto romano come ratio scritta.
E’ il caso, ad esempio, delle c.d. Siete Partidas (spagnolo).
Questo delle grandi compilazioni delle consuetudini, è uno dei fattori decisivi per la vasta recezione del
diritto romano in tutta Europa, compresa la Francia.
Nonostante la diffidenza del re nei confronti del diritto romano, la Francia è sede importante delle scuole del
commento e degli umanisti, due dei movimenti più ricchi per lo studio e la diffusione del diritto romano.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 39. La legislazione e il suo ruolo nella diffusione del diritto romano
Nel contesto medievale, la legislazione svolge un ruolo modesto, non tocca che raramente il diritto privato,
concentrandosi soprattutto sul diritto pubblico, sul diritto dell’amministrazione e sul diritto penale.
Il diritto romano è la risposta più immediata e più valida per la regolamentazione dei rapporti privati.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 40. La giurisprudenza e il suo ruolo nella diffusione del diritto
romano
Anche la giurisprudenza svolge in Europa un ruolo secondario che favorisce la recezione del diritto romano:
Germania
In Germania l’influenza del diritto romano fu molto più profonda che in altri Paesi europei.
La ragione è da ricercarsi nella situazione politica: la disgregazione dell’Impero che porta a un lungo
periodo di frammentazione degli ordinamento politici.
Il feudalesimo germanico è diverso dal feudalesimo inglese o francese, controllati da un potere regio più o
meno forte.
La frammentazione portò indubbiamente a favorire la recezione del diritto romano.
Non vi era infatti un diritto privato comune tedesco.
La Germania medievale non ha organi centrali giudiziari e politico-amministrativi che possano gettare le
fondamenta di un diritto tedesco unificando le fonti locali.
Pertanto la giurisprudenza può aver avuto una certa importanza a livello locale, ma non a livello nazionale:
di qui la naturale e totale romanizzazione del diritto privato tedesco e l’impossibilità di parlare di un
Deutsches Privatrecht, cui contribuisce non poco anche la prassi della richiesta di pareri che i giudici
rivolgono alle università in casi dubbi che saranno evidentemente risolti alla luce del diritto romano.
Paesi latini
Anche qui la giurisprudenza è debole, anche qui la recezione è pressoché totale.
Bisogna attendere il XVIII secolo perché in Savoia, a Napoli e nella penisola iberica i giudici siano liberi
dall’obbligo di seguire la communis opinio doctorum.
In sostanza, c’è nell’Europa medievale una giurisprudenza debole che non è in grado di resistere
all’influenza del diritto romano.
L’eccezione è ancora una volta, e non casualmente, la Francia: il primo Stato moderno del continente
europeo.
In certi settori grande è l’influenza del diritto romano, ma il vero diritto comune è dato proprio dalla
giurisprudenza dei parlamenti raccolta in repertori.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 41. Premesse storiche della codificazione del diritto
Da quanto si è detto, emerge che il diritto romano esercita una notevole influenza, particolarmente marcata
in Germania e nei Paesi latini, ma non si sostituisce mai alle varie fonti locali del diritto, come al contrario
avvenne per la common law che, come vedremo, schiacciò inesorabilmente i particolarismi locali e costruì
sentenza dopo sentenza un diritto uniforme per tutta l’Inghilterra.
Ciò che quindi caratterizza l’organizzazione giuridica dell’Europa continentale fino alla rivoluzione francese
è la permanenza di una molteplicità di fonti giuridiche.
La caratteristica più saliente di questo periodo, nonostante la forza di penetrazione del diritto romano, è il
particolarismo giuridico, con quel che ne segue in termini di confusione e contraddittorietà delle norme.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 42. Crisi dell’assetto medievale del diritto
In sostanza si apre un panorama di crisi dell’assetto medievale che ha un duplice volto, coinvolgendo tanto
la tradizione metodologico-scientifica quanto la situazione politico-sociale medievale:
a. Crisi dei metodi scientifici tradizionali
La scienza giuridica tradizionale che era stata lo strumento fondamentale per l’evoluzione del diritto
comune, risente della crisi del sistema normativo: non ha più a forza di fornire risposte certe e non riesce più
ad adattare l’ordinamento alle mutate circostanze.
b. Crisi della situazione politico-sociale tipica del medioevo
Quello che emerge è la tendenza verso una nuova forma di governo assoluto, livellatore di particolarismi,
accentrato.
Obiettivo particolare della politica assolutistica è il processo di semplificazione delle fonti normative e
l’autoritaria riconduzione allo Stato (ossia al Sovrano) dell’intera attività di produzione e applicazione del
diritto.
Gli strumenti per raggiungere l’obiettivo sono il potenziamento della legislazione e il controllo
dell’amministrazione della giustizia esercitato per delega del Sovrano.
In sostanza, si toglie potere ai giuristi in nome della certezza del diritto, ma quale certezza?
Quella del diritto preesistente: cioè si persegue la semplificazione e la razionalizzazione entro i limiti delle
fonti in vigore.
Il Sovrano, nella concezione medievale, non ritiene di poter riformare il diritto privato secondo la sua
volontà; tuttavia, egli vede nell’opera di riorganizzazione delle fonti in vigore uno dei mezzi per consolidare
il suo potere e per impedire che i giudici violino il suo comando.
Si ricorda in proposito che i codici settecenteschi contengono una sorta di divieto di interpretazione creativa.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 43. Assolutismo e crisi del diritto medievale: il caso della Francia
L’esempio tipico della crisi e del mutamento è dato dalla Francia che, fin dal XVI secolo è il primo Stato in
cui emergono: la tendenza a limitare le autonomie e i poteri dei nobili; la tendenza a costruire uno Stato
centralizzato con un corpo di leggi unico per tutto il territorio nazionale; la critica verso la scienza giuridica
medievale formulata dalla scuola degli umanisti, e l’idea che il diritto romano comune non può essere
considerato eterno, ma appartiene ad una fase e ad un ambiente determinati della civiltà giuridica che sono
ormai finiti (ci si può servire, se del caso, del diritto romano per estrarne la filosofia e lo spirito);
l’esaltazione del diritto come fenomeno nazionale più aderente alle caratteristiche dei popoli e dei luoghi.
A tutto ciò si aggiunge, da un lato, l’affermazione di un ceto potente di giuristi pratici, soprattutto intorno al
Parlamento di Parigi, che appare estremamente sensibile ai richiami di un diritto nazionale; dall’altro, la
fioritura di una nuova grande scuola di pensiero: la scuola del diritto naturale.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 44. Crisi del diritto medievale: rivoluzione francese,
giusnaturalismo e razionalismo
Uno dei tratti caratterizzanti del giusnaturalismo è il soggettivismo, in contrapposizione all’oggettivismo
medievale: prima si diceva che il diritto naturale era una realtà oggettiva anteriore ed estranea al soggetto,
che riceve da tale realtà le norme del proprio agire, norme inserite in un ordine universale esterno
all’individuo e non poste dal suo intelletto; i soggettivisti invece sostengono che il diritto naturale è norma
umana posta dall’attività del soggetto, sganciata da ogni presupposto oggettivo (specialmente di ordine
teologico) e manifestantesi nella ragione.
Connotati fondamentali del giusnaturalismo sono la concezione laica del diritto che ha per fonte la ragione;
la teoria per cui il sovrano non ha un potere illimitato, ma è un legislatore in grado di dichiarare e riformare
il diritto conformemente a legge di natura; il ruolo centrale dell’individuo e del principio di uguaglianza fra
individui; la funzione garantista dello Stato.
La rivoluzione, quindi, non è solo il fatto traumatico a tutti noto, non è solo la presa della Bastiglia, ma è un
movimento che ha alle sue spalle nuove forze intellettuali, nuovi modi di concepire l’uomo, la società,
l’economia, lo Stato.
Schematicamente esse sono: l’appena ricordato giusnaturalismo; la dottrina della separazione dei poteri, che
esprimerà anche un profondo e duraturo senso di diffidenza nei confronti del potere dei giudici; il
razionalismo, e la sua fede nella capacità della ragione di produrre nuove regole, che sono l’antitesi del
particolarismo giuridico; il liberalismo, centrato sui concetti dominanti di proprietà e di contratto e sulla
reazione contro la società dei privilegi; lo statualismo, che vede Stato e individuo padroni assoluti della
scena sociale e giuridica; il nazionalismo, che vede nel sistema giuridico l’espressione di idee nazionali e
dell’unità della cultura nazionale.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 45. Le codificazioni civilistiche del XIX secolo
In questa sezione ci occuperemo delle grandi codificazioni civilistiche che percorrono tutto il secolo XIX.
Cominceremo dal Code Civil des Français, l’archetipo delle codificazioni che più compiutamente riassume i
contenuti della “Rivoluzione”; passeremo poi ai codici dei paesi tedeschi, da quelli di Prussia del 1794 e di
Austria del 1811, ancora figli dell’assolutismo illuminato, a quello tedesco del 1900, figlio di un grande
dibattito dottrinale, per chiudere la nostra rassegna con l’esame delle due codificazioni italiane.
Ci limiteremo a parlare delle codificazioni privatistiche.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e 46. Il Code Civil des Français del 1984
Non è solo il fulcro del diritto civile francese e il teso cui ogni giurista fa costante riferimento, ma
rappresenta anche il modello delle codificazioni privatistiche dei sistemi a base romanistica.
Il Code Civil può definirsi il primo vero codice dell’età moderna.
Il Code Civil rappresenta una svolta non solo perché riformula i rapporti civili, ma anche perché assume il
modello garantistico a guida di una coerente organizzazione del diritto.
Esso segna il trionfo dei gruppi borghesi usciti vittoriosi dalla rivoluzione.
Il codice garantisce la libertà di agire in senso economico, così come le costituzioni garantiscono le libertà
politiche dei cittadini nei loro rapporti con lo Stato.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
Sistemi giuridici di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Paesi nordici e