La gerarchia delle fonti e la nozione inglese di costituzione
I testi inglesi in tema di fonti del diritto configurano un’impostazione gerarchica che non pare a prima vista molto diversa da quella continentale.
Vi si trovano infatti elencate la Costituzione, il diritto comunitario, la legge, i precedenti e la consuetudine.
A ben guardare, tuttavia, le differenze sono profonde a partire dall’idea stessa di Costituzione.
Nel panorama del costituzionalismo moderno, contrassegnato da documenti scritti che non risalgono mai al di là dell’epoca delle rivoluzioni americana e francese, il Regno Unito fa infatti eccezione sotto un duplice profilo: da un lato presenta vari atti normativi solenni di età remota, quali la Magna Charta del 1215, il Bill of rights del 1688, l’Act of Settlement del 1701; dall’altro ancora oggi nel Regno Unito non è presente una Costituzione intesa come documento scritto di rango superiore alla legge ordinaria del Parlamento.
Esiste tuttavia un “diritto costituzionale”, un insieme di regole che disciplinano i rapporti dello Stato e contribuiscono a definire la forma di governo, ricavabili da atti di varia epoca e da fondamentali convenzioni.
Non esiste dunque nel Regno Unito alcuna “legge superiore” e non è ammissibile nessun controllo giurisdizionale di costituzionalità, ma vige invece il principio della supremazia del Parlamento.
In questo quadro si inserisce lo Human Rights Act del 1998, una notevole legge in materia costituzionale cha ha posto fine a un lungo dibattito sul ruolo della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata dall’Inghilterra fin dal 1951.
Lo Human Rights Act, che consente finalmente l’ingresso della Convenzione nel diritto inglese ammettendo la tutela di alcuni diritti previsti dalla Convenzione da parte delle stesse corti inglesi, è di particolare interesse se parliamo di gerarchia delle fonti e quindi di controllo di costituzionalità.
L’Act prevede infatti che tutte le disposizioni legislative (passate e future) siano lette e applicate in conformità alla Convenzione, e inoltre attribuisce ai giudici, in caso di contrasto tra la legge interna e la Convenzione stessa, il potere di pronunciare una “dichiarazione di incompatibilità”.
Tale dichiarazione può costituire una novità di grande rilievo nell’ambito dei rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo.
Per cercare dunque di cogliere cosa ha distinto, e forse ancora distingue, la common law, che si afferma come abbiamo visto, nel corso di una ininterrotta storia i cui principali protagonisti sono i giudici, dagli ordinamenti dell’Europa continentale, dominati, a partire dalla rivoluzione francese, da un legislatore codificatore centralizzato e forte, è bene prendere le mosse dalla giurisprudenza.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
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- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
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