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Diritti positivi: interpretazione e applicazione della norma giuridica


Con riguardo all’interpretazione può darsi un atteggiamento più formalista che attribuisce l’importanza preminente al testo e predilige un approccio ermeneutico-letterale oppure può aversi una maggiore attenzione allo spirito della regola e dunque un atteggiamento che attribuisce minore importanza all’espressione formale.
Il primo approccio interpretativo è ascrivibile ai Paesi di common law, mentre il secondo è riscontrabile negli ordinamenti di civil law.
In alcuni ordinamenti vi può essere un’attenuazione della regola di stretto diritto mediante ricorso a principi equitativi.
Nell’epoca attuale tuttavia appare assai ridotto il ruolo dell’equità sia negli ordinamenti di civil law che in quelli di common law.
Nei primi, all’equità il giudice può ricorrere solo nei limiti in cui il diritto positivo glielo consente, ossia nelle ipotesi di equità c.d. sostitutiva o integrativa.
Negli ordinamenti di common law, il consolidamento dell’equity e la sua trasformazione in sistema, uniti all’accresciuto ruolo del legislatore, rendono assai improbabile l’ipotesi di una new equity.
Vi possono essere infine differenze rispetto al grado di effettività della norma giuridica, ovvero se la norma è effettivamente osservata e come si garantisce tale osservanza.
In questa prospettiva, rilevano le differenze relative all’organizzazione giudiziaria e, più in generale, relative al ruolo della giurisdizione.

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