Definizione di norma giuridica
Il codice rappresenta, come si è più volte orma i ricordato, una rottura con il passato.
Con il codice si chiude una vicenda plurisecolare in cui giganteggia il dottrinario.
Con il codice si afferma il monopolio del legislatore, che fra l’altro esprime, nelle democrazie che via via si formano, la sovranità popolare.
Con il codice si consolida la distinzione fra diritto pubblico e privato, espressione delle correnti di pensiero economico, sociale e politico dominanti nel XVII e nel XVIII secolo.
Il codice, infine, impersona l’ideale di norma giuridica espresso dalla tradizione di civil law, che, per effetto dello sforzo sistematico della dottrina, viene concepita come regola di condotta, dotata di quella generalità che le consente di situarsi fra la decisione della lite, considerata come applicazione concreta della disposizione, e i principi, dotati di maggiore latitudine, di cui essa può essere considerata un’applicazione.
La generalità riconosciuta alla norma giuridica spiega come nei Paesi di civil law il compito del giurista sia concepito essenzialmente come compito di interpretazione delle formule legislative.
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
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