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Le corti speciali: ecclesiastiche, mercantili e marittime


Indipendenti dalla giurisdizione ordinaria e dunque dalle corti di common law, si affermano precocemente in Inghilterra anche importanti tribunali dotati di giurisdizione speciale, che sviluppano un diritto di derivazione romano-canonica: le corti ecclesiastiche, le corti mercantili e le corti marittime.
Guglielmo I, in risposta all’aiuto del Papa nella realizzazione della sua “conquista”, assicura l’indipendenza alla Chiesa e le conferisce esclusiva giurisdizione in materia ecclesiastica.
Tale giurisdizione concerne le questioni che coinvolgono direttamente i chierici o i beni della Chiesa, molti reati tra i quali la bestemmia e l’eresia, alcune questioni testamentarie e quelle matrimoniali.
Queste corti ecclesiastiche giudicano in base al diritto canonico.
Le corti mercantili applicano, invece, la lex mercatoria, ossia il diritto comune della pratica dei commerci fino al XV secolo, quando inizia il declino che porta al loro completo assorbimento da parte delle corti ordinarie di common law.
Le corti marittime applicano un diritto fondato in larga misura nello ius gentium e nelle relazioni internazionali.
Il loro declino ha luogo nel momento in cui il diritto della navigazione viene ricompreso nella competenza delle corti di common law.

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