Articolo III-IV-V-VI-VII della Costituzione americana
Articolo III
Qui si prevede la giurisdizione federale attribuendola espressamente a una Corte Suprema e conferendo al Congresso il potere di creare, eventualmente, corti federali inferiori.
Articoli IV-V-VI-VII
Gli articoli successivi prevedono norme molto eterogenee.
Di particolare importanza: l’affermazione che i cittadini di tutti gli Stati hanno uguali diritti; il complesso procedimento per emendare la Costituzione; la dichiarazione secondo cui la Costituzione e le leggi federali sono la “supreme law of the land”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
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