Il modello adversary di processo civile nella giurisprudenza inglese
La netta distinzione in due fasi costituisce senz’altro una delle caratteristiche evidenti del processo civile.
La distinzione tra pre-trial e trial, ossia fra fase pre-dibattimentale e dibattimento, è fondamentale per comprendere la natura e il funzionamento del processo adversary.
Il pre-trial, che inizia con le primissime battute del processo e si conclude con l’avvio del dibattimento, è la fase in cui gli avvocati delle parti hanno la più ampia possibilità di dimostrare la propria abilità ed esperienza nella condizione della causa.
In questa fase “the case is in the hands of the parties” e sono rarissimi gli interventi del giudice.
Le funzioni fondamentali del pre-trial sono essenzialmente tre:
a. la preparazione della causa per il dibattimento: si intendono tutti gli atti che vanno dalla proposizione della domanda all’udienza ove si danno le ultime disposizioni per il trial; inoltre si scambiano i pleadings (ora statements of case), ossia le memorie attraverso cui le parti definiscono con chiarezza e precisione le questioni realmente controverse, così che sono queste saranno decise dalla corte; si svolge inoltre un altro momento caratterizzante il processo civile adversary, la discovery (ora discolsure), che consiste nello scambio di elementi che possano costituire prove per il dibattimento;
b. la decisione della causa senza dibattimento: la fase pre-dibattimentale offre, inoltre, alla parte numerosi strumenti procedurali intesi a definire la controversia evitando il dibattimento, e tali strumenti si rivelano particolarmente importanti e incisivi se si pensa che le actions tried rappresentano solo l’1-1,5 % di tutte le azioni proposte; tra i meccanismi che possono condurre alla soluzione del processo senza giungere al trial sono di particolare interesse:
i. la transazione giudiziale;
ii. il “payment into court”, nelle azioni a contenuto pecuniario, il convenuto può, senza ammettere la propria responsabilità, depositare presso la corte una somma di denaro a soddisfazione della pretesa dell’attore;
iii. il “default judgment”, si riferisce alla sanzione per la mancata osservanza degli adempimenti richiesti da una norma o da un provvedimento del giudice; può essere pronunciato anche semplicemente contro la parte che ha omesso di dichiarare la propria intenzione di difendersi in giudizio oppure non ha notificato un atto difensivo (insomma la contumacia costituisce presunzione di colpevolezza);
c. l’adozione di provvedimenti provvisori e cautelari in attesa del dibattimento: la fase pre-dibattimentale offre altresì alle parti la possibilità di ottenere alcuni importanti provvedimenti di carattere provvisorio; in particolare è possibile chiedere al giudice l’emanazione di una interlocutory injunction volta ad ottenere una tutela rapida e immediata o tendente ad assicurare lo status quo ante; costituisce generalmente un ordine di non fare ed è un provvedimento che trova origine nell’equity, e rientra dunque nel potere discrezionale del giudice.
Il trial è il dibattimento, caratterizzato da quell’oralità, concentrazione e immediatezza tipici del processo civile adversary.
Le prove vengono infatti assunte oralmente davanti al giudice nel dibattimento e le regole che disciplinano l’assunzione delle prove sono ancora piuttosto rigorose.
E’ per questo che si parla di “presenza morale” della giuria.
Il dibattimento, in cui si attua l’interrogatorio e il controinterrogatorio dei testimoni, si dice concentrato perché tende a risolversi in una sola udienza o in più udienze in stretta successione tra loro.
Infine, secondo il modello classico dell’adversary system, la distribuzione dei poteri tra giudice e parti risponde a un’idea del processo come libero scontro tra contendenti che, nel rispetto delle regole, si sfidano davanti a un giudice passivo.
Corollari di questa idea di processo sono i due principi della party-presentation e pary-prosecution.
In base al primo, spetta in via elusiva alle parti il potere di andare alla ricerca delle prove ed allegarle a confronto dei fatti affermati.
In base a secondo, sono le parti ad iniziare un procedimento fissandone l’oggetto, e a farlo proseguire fino alla sua conclusine.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
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