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I lavori preparatori nel sistema delle fonti nel diritto dei paesi nordici


Nella lettura dei testi normativi va tenuto conto di un elemento di norma particolarmente trascurato nelle sintesi sui diritti nordici, costituito dalla tendenza dei lavori preparatori ad essere considerati come una fonte del diritto pariordinata alla legge in senso stretto.
Vediamo come si pone il problema.
Niente conforta di più un avvocato che poter citare, a sostegno della sua tesi, una serie di passaggi tratti dalle relazioni governative di accompagnamento ai disegni di legge.
Chi volesse realizzare una scala ideale dei sistemi giuridici europei, basata sull’importanza che i lavori preparatori hanno nella gerarchia delle fonti, dovrebbe indubbiamente collocare i Paesi nordici, e in particolare Svezia e Finlandia, a uno dei due estremi, con l’estremo opposto occupato dal diritto inglese.
Le origini storiche di questa posizione dei lavori preparatori non sono completamente chiare.
Essi sono giunti ad occupare una posizione molto alta nella gerarchia delle fonti alla fine del secolo scorso, in modo sostanzialmente inosservato, e la loro importanza non fa che accrescere ulteriormente a seguito dell’elaborazione delle “grandi leggi” civilistiche dalla fine del secolo scorso in poi.
Il peso attribuito ai lavori preparatori è uno di quei tipici dati “occulti” su cui gli stessi giuristi nazionali hanno a lungo trascurato di portare l’attenzione.
Esso, d'altronde, non ha una base di diritto positivo, né questa lacuna è corretta dalla dottrina o dalla giurisprudenza.
Il manuale più classico e diffuso di “metodo giuridico pratico”, su cui si formano oggi i giovani giuristi svedesi, riporta che “una corte non deve esitare a distaccarsi dalla soluzione proposta dai lavori preparatori, se ritiene che un’altra soluzione sia migliore”.
Significativamente, tale affermazione segue alla constatazione secondo la quale la prassi operativa delle corti svedesi denoterebbe invece una vincolatività di fatto del c.d. motiv.
Ancora più significativamente, nella stessa opera si specifica che “di regola una situazione del motiv configgente con una chiara regola del testo della legge non deve essere seguita”.

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