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Il marito e il padre nel Kanun


Il Kanun definisce la famiglia come un “insieme di individui umani che vivono sotto uno stesso tetto con lo scopo di moltiplicarsi per mezzo del matrimonio e svilupparsi fisicamente e spiritualmente”.
La definizione è evidentemente influenzata dalla dottrina cattolica, come concetto di famiglia scaturita dal matrimonio: l’unione sancita dalla società fra due soggetti di sesso opposto, finalizzata alla riproduzione e alla crescita dei figli.
Ma tale aspetto non esaurisce il significato giuridico del termine famiglia.
Infatti, accanto alla famiglia sorta per matrimonio, erano ammesse anche altre forme di unione fra uomo e donna, quali il concubinato, il matrimonio “in prova” e il matrimonio per ratto.
Il Kanun afferma: “il marito compra il lavoro e la convivenza della moglie, non la sua vita”.
Pertanto “il marito non ha diritto sulla vita della moglie” mentre “il padre ha il diritto di bastonare, legare, incarcerare e perfino uccidere il figlio o la figlia, senza che la legge lo punisca”.
La conseguenza: “se la donna incorre in una disgrazia per colpa del marito, la famiglia di lei chiederà soddisfazione secondo le regole del codice”.
A differenza del diritto romano, dove la donna perdeva qualsiasi contatto con la famiglia di provenienza per divenire parte integrante del nuovo gruppo a cui si univa, nel diritto albanese la donna rimane vita natural durante parte integrante della famiglia originaria e quindi elemento estraneo alla nuova famiglia.
L’art. 13 § 34 elenca i diritti della moglie: “la moglie ha il diritto di avere dal marito il sostentamento, i vestiti e le calzature”.
Il resto è rimesso al buon cuore dello sposo.

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