I Judicature Acts (1873-1875): l’amministrazione congiunta di common law ed equity
Un secondo momento di grande rilievo, connesso alle riforme introdotte dai Judicature Acts, attiene all’amministrazione “congiunta” di common law ed equity.
A partire dalla riforma, infatti, le varie sezioni della High Court e la Court of Appeal devono applicare tutte le regole e i principi del diritto inglese nel suo complesso, senza considerare che si sono sviluppate at law o in equity.
Il medesimo giudice applica cioè, una volta investito dell’azione, sia le regole di common law sia le regole di equity e la legge prevede, in via generale, che, in caso di contrasto tra le due sulla stessa materia, prevalgano le regole di equity.
Tuttavia, la distinzione tra i due rami del diritto inglese riveste un importanza non solo storica.
E’ sufficiente pensare che il rimedio di equity risente ancora della propria origine “eccezionale” e dunque la sua connessione rientra fra i poteri discrezionali della corte, ossia verrà accordato solo ove si dimostri l’inadeguatezza del rimedio di common law.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
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