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Diritto comparato: per un'universalità della scienza giuridica

Funzione del diritto comparato: per un'universalità della scienza giuridica


La comparazione mira a restituire alla scienza giuridica il carattere di universalità che è proprio di ogni scienza.
Lo studio del diritto è di regola ancora oggi accentrato sull’homo italicus o germanicus o gallius ecc…, non sull’uomo in quanto tale.
Paradossalmente, si può arrivare a dire che l’unica facoltà non umanistica sia la facoltà giuridica, se per umanesimo si intende l’interesse per i problemi e le creazioni dell’uomo, al di là dei gretti limiti locali.
Ma non fu sempre così, se solo si riflette sul fatto che nei suoi grandi periodi di fioritura la scienza giuridica ha avuto carattere di universalità: si pensi al diritto romano, al giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII, ecc…
Una misura di base può ritenersi mantenuta negli ordinamento di common law, che non hanno vissuto un una rottura rivoluzionaria con il passato.
Nella tradizione di civil law, invece, il periodo dell’universalità è finito con la nascita dello Stato moderno e si è consolidato con le grandi codificazioni civilistiche dell’800 che hanno profondamente minato il carattere extrastatuale del diritto civile.
Dunque, può sostenersi che tra le funzioni della comparazione giuridica vi è anche quella di recuperare la perduta universalità della scienza giuridica, andando oltre i confini nazionali, riscoprendo le analogie, ricostruendo le varie tradizioni giuridiche, comprendendo le ragioni storiche-economiche-sociologiche-culturali delle differenze, chiarendo le tendenze di sviluppo.

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