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Il codice civile italiano del 1865


Come i codici pre-unitari, il codice civile del 1865 è filiazione diretta del codice napoleonico.
Era opportuno, anzi necessario, che all’unificazione politica si accompagnasse rapidamente l’unificazione legislativa; esisteva in Italia una disciplina ormai pressoché omogenea del diritto civile, mentre mancava una dottrina di prestigio e di largo respiro; il Code manifestava una permanente intensa vitalità per le idee che aveva alla sua base e per la sua corrispondenza alla società italiana del momento.
Inoltre, l’unità d’Italia si era fatta con i francesi, il cui codice sembrava più liberale dell’ABGB, e contro gli austriaci, il che comunque rendeva poco popolari i modelli austriaci.
Alcune differenze rispetto al codice francese esistono.
L’art. 32 prel. c.c. si riferisce espressamente ai mezzi tecnici, cioè l’analogia e il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico per colmare le eventuali lacune, laddove, come ben si ricorda, il codice francese tace su questo punto; l’art. 2 c.c. apre ai gruppi intermedi ammettendo la possibilità di attribuire personalità giuridica agli enti morali; l’art. 3 c.c. afferma il principio secondo il quale l’esercizio dei diritti civili è concesso anche allo straniero senza condizioni di reciprocità; l’art. 148 c.c. sancisce l’indissolubilità del matrimonio.
Tuttavia il principio cardine del codice resta l’individualismo.
La partizione in 3 libri, identica a quella francese, risponde alla scelta per l’individualismo proprietario:
a. I libro: Delle Persone
Parla dei diritti del singolo in quanto tale.
b. II libro: Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni
Discorre della massima estrinsecazione pratica dei diritti della persona e definisce il diritto di proprietà all’art. 436 in maniera identica all’art. 544 del Code Civil.
c. III libro: Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose
Raggruppa una serie disparata e disomogenea di materie, come il libro terzo del Code Civil (Successioni, donazioni, obbligazioni, contratti, ecc…) che hanno una logica solo, appunto, se visti come funzionali alla proprietà, come strumenti per acquistarla e trasferirla.

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