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Equity e common law: flessibilità e rigidità


Se un contratto non viene eseguito, la common law offre alla parte lesa dall’inadempimento il solo risarcimento del danno.
Il cancelliere invece, tenendo conto che in certi casi il risarcimento può non soddisfare il credito, elabora per suo conto la figura dell’esecuzione in forma specifica del contratto; attraverso lo strumento dell’injunction può altresì emettere ordini di fare e di non fare.
In materia di vizi del consenso, la common law ha riguardo solamente alla violenza fisice come motivo di annullamento del contratto.
La dottrina della violenza morale è opera della cancelleria.
Tra gli istituti più significativi elaborati dalla Chancery Court vi è il trust, rapporto fiduciario.
La sua configurazione più semplice è quella in cui Tizio cede un bene a Caio, con l’intesa però che questi lo amministri in favore di Sempronio, che così ne percepirà i frutti.
La common law non riconosce alcun valore al rapporto fiduciario e considera Caio il titolare puro e semplice del bene.
Il cancelliere, invece, non nega che la titolarità del bene spetti a Caio, ma riconosce e tutela l’obbligazione che questi assume, secondo i dettami della propria coscienza nei confronti di Tizio.
Concludendo, l’equity si afferma, tra il XIII e il XV secolo, come giustizia secondo coscienza ed è infatti amministrata dal cancelliere, che, come si è detto, è un ecclesiastico “custode della coscienza del re”.
L’equity nasce dunque come giustizia “morale” contrapposta a quella “legale”, ed è una misura di giustizia essenzialmente relativa ed elastica, pronta ad adeguarsi alla necessità della singola situazione.
Se questa è l’impostazione originaria, con il passare del tempo l’equity cambia natura e fisionomia.
Dopo le vicende del 1616 comincia ad assumere i caratteri di rigidezza e inflessibilità già propri della common law.
L’ufficio stesso di cancelliere non viene più affidato, a partire dal 1673, a ecclesiastici, ma a uomini politici, per lo più giuristi.
Le decisioni giudiziarie non nascono più liberamente seguendo i dettami superiori dell’aequitas e adeguandosi alle esigenze del caso concreto.
Le decisioni sono regolarmente conservate in appositi Reports e cominciano a seguire piuttosto la strada dei precedenti.
In questo modo l’equity finisce proprio per diventare un secondo e ben definito complesso di casi giudiziali, di istituti, di dottrine e di regole acquisite, che si pone al fianco della common law.

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