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Articolo II della Costituzione americana


Il potere esecutivo è attribuito al Presidente degli Stati Uniti il quale è insieme Capo dello Stato e Capo dell’esecutivo, e deve essergli riconosciuta sul piano propriamente politico una posizione di marcata preminenza in virtù del fatto di non essere scelto dal Congresso ma di ricevere una diretta investitura nazionale dal corpo elettorale, ancorché secondo un sistema indiretto.
Il Presidente è eletto, infatti, per 4 anni (rinnovabili una sola volta), da un collegio di “Grandi Elettori”, che sono a loro volta eletti dal popolo.
Un importante attribuzione costituzionale concerne il comando delle forze armate del quale è esclusivo titolare il Presidente, nonostante la competenza formale di dichiarazione di guerra sia riconosciuta espressamente solo al Congresso.
Si ricorda inoltre che il Presidente ha il potere di stipulare trattati internazionali ed inoltre ha il potere di nominare ambasciatori, consoli, altri rappresentanti diplomatici e, per quel che ci interessa, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici ufficiali degli Stati Uniti.
Il Presidente degli Stati Uniti può essere rimosso dall’incarico solo con un procedimento di impeachment, che prevede la messa in stato di accusa da parte della Camera dei Rappresentanti e il giudizio di condanna del Senato, presieduto in quell’occasione dal Chief Justice della Corte Suprema.

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