L’assumpsit: origine della tutela contrattuale
L’estensione analogica dell’action on the case operata dalle corti continua per tutto il XV secolo e nel XVI secolo se ne differenzia una particolare forma, volta alla concessione del rimedio nell’ipotesi di danno derivante dalla non corretta condotta contrattuale della controparte: si tratta dell’assumpsit.
Nel writ of trespass on the case in assumpsit l’attore allega che il convenuto si è assunto di fare qualcosa, si è assunto un obbligo, ma, non avendolo adempiuto o avendolo adempiuto inesattamente, ha con ciò arrecato danno alla persona o ai beni dell’attore.
L’assumpsit subisce una progressiva espansione diventando un’azione per danni, di natura contrattuale e non più delittuale, che sanziona in via generale l’inadempimento.
Dal trespass on the case si sviluppa, dopo quella di assumpsit, a metà del XVI secolo, anche l’azione di trover.
Si tratta di un’azione di danni a tutela di chi è privato di un bene mobile.
Si fonda sulla finzione che l’attore abbia smarrito i suoi beni e il convenuto li abbia ritrovati e convertiti al proprio uso, rifiutando di restituirli.
Diviene presto irrilevante il titolo con cui la conversione è avvenuta e dunque il trover diventa un’azione generale per danni contro lo spossessamento immobiliare.
Ritornando al trespass, poiché questo è, nella sua forma classica, concesso a chi subisce le conseguenze dannose di un’illecita invasione della sua sfera giuridica, e il rimedio è costituito dall’imprigionamento del responsabile e dal risarcimento dei danni, tutte le nuove azioni che da questo writ scaturiscono portano l’impronta delle azioni delittuali e sfociano, pertanto, nel solo risarcimento.
Rimane completamente estranea, sia all’assumpsit che al trover, la possibilità di esecuzione forzata in forma specifica.
Questa è la ragione che spiega perché la common law conosce solo il risarcimento del danno come sanzione per l’inadempimento contrattuale ed è anche la ragione che spinge, al fine di ottenere un decreto di esecuzione in forma specifica, verso la procedura di equity.
“Ubi remedium ibi ius” e “remedies precede rights”
A questo punto non si può non osservare la somiglianza fra l’affermazione e lo sviluppo iniziale della common law e il diritto romano.
In entrambe le tradizioni infatti il rimedio precede il diritto e la tutela dei diritti si realizza solo previo ottenimento di particolari documenti da un organo non giurisdizionale (pretore o cancelliere); e tali documenti sono raccolti in un registro.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
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