Ricaduta sull'attività legislative dei Paesi nordici dei lavori preparatori sul sistema delle fonti
Al di fuori dei casi più problematici, ma rari (come il conflitto tra motiv e testo di legge), i redattori di testi legislativi potevano essere sicuri della fedeltà delle corti alle indicazioni contenuti nei lavori preparatori.
Nella pratica, ciò finiva per consentire un “doppio livello” legislativo potendo inserire una norma di dettaglio alternativamente nel testo o nei lavori preparatori, senza per questo diminuirne in modo effettivo l’effettività.
La flessibilità offerta da tale possibilità di modulazione, è stata ampiamente utilizzata dai legislatori.
La scelta tecnica consisteva pertanto nel lasciare al testo la formulazione dei principi di fondo, riversando la regolamentazione più puntuale nei lavori preparatori, con i riferimenti alla “ragionevolezza” a fungere da caveat per invitare alla lettura della relazione d’accompagnamento.
Le clausole di “ragionevolezza” contenute negli articoli di una legge, possono risultare, almeno in parte, ingannevoli per l’osservatore straniero.
Infatti, la disposizione che apparentemente attribuisce ampia discrezionalità all’interprete è suscettibile di trasformarsi in una norma casistica al momento della lettura dei lavori preparatori, quando questi specifichino espressamente le ipotesi applicative.
Le forme del processo legislativo prevedono la preventiva nomina di Commissioni governative a composizione tecnico-giuridica che, sulla base di determinate direttive, stendono un progetto di legge accompagnato da una ponderosa relazione.
Il rapporto della Commissione preparatoria viene sottoposto, per un parere, ad un’ampia serie di soggetti (dalle facoltà di giurisprudenza, alle corti superiori, ai sindacati, ad associazioni, ecc…) e dei pareri espressi viene tenuto conto nel disegno di legge governativo, anch’esso accompagnato da un’ampia relazione.
Le statuizioni della relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo, specie se conformi alle proposte della Commissione preparatoria, sono investite di una doppia legittimità, democratica, perché comunque sottoposte al Parlamento e ad un confronto ampio e trasparente, e culturale, perché redatte con assistenza tecnica molto qualificata.
La forza dei lavori preparatori come fonte del diritto è però un dato che comincia ad entrare in crisi anche dove, come in Svezia, essa era sino ad oggi più marcata.
Le ragioni sono varie e non tutte facilmente identificabili.
Da tenere conto è senza dubbio la scena politica molto più instabile e variegata degli anni d’oro delle social-democrazie, che ha condotto a discutere il problema di quale sia effettivamente la legittimazione democratica di una norma non contenuta nel testo in articoli approvato dall’assemblea parlamentare, ma nella relazione scritta da un Ministro.
La riflessioni sulle peculiarità della tradizione nazionale è stata poi, in Svezia e Finlandia, indotta al momento dell’accesso nell’UE, il 1° Gennaio 1995.
Svezia e Finlandia si sono infatti trovate a dover recepire, in breve tempo, tutto l’acquis communautaire, modificando e adattando una molteplicità di norme legislative e regolamentari.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
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