La tregua nel Kanun
La tregua è l’istituto cardine della normativa sull’omicidio contenuta nel Kanun.
Viene definita puntualmente all’art. 122:
§ 854: “la tregua è quel periodo di libertà e sicurezza che la famiglia dell’ucciso accorda all’omicida e alla sua famiglia, obbligandosi a non inseguirli a scopo di vendetta fino al giorno convenuto”.
§ 855: “è legge mandare mediatori e chiedere la tregua. Concedere la tregua è un dovere e cosa degna di uomini forti”.
Spirate le 24 ore non c’è più motivo di custodirsi, perché entra in vigore la tregua dell’omicida e quindi il sangue eventualmente versato non attiene più alla vendetta di sangue, ma è il segno di un nuovo omicidio.
Nelle 24 ore dall’omicidio, l’omicida deve presenziare ai funerali della vittima, in modo che la comunità conosca la verità e sappia chi siano stati i contendenti.
Il Kanun afferma, al § 856: “quando dalla famiglia dell’ucciso viene accordata la tregua dell’omicida, costui, sebbene assassino del morto, dovrà prender parte ai funerali e accompagnare il cadavere fino al sepolcro, trattenendovisi anche al convito funebre. Questa tregua dura solo 24 ore”.
§ 857: “se poi l’assassino, nonostante la tregua avuta, si rifiuta di prender parte alla cerimonia e al convito funebre, non è atto disonorevole se la famiglia dell’ucciso ritira la tregua, perché in quel modo a vergogna aggiunge vergogna”.
La coerenza della normativa Kanunaria è qui palese e si mostra tramite una precisa sequenza di atti:
1. l’omicida ha l’obbligo di rivendicare l’omicidio;
2. l’omicida chiede la tregua: “l’omicida dovrà mandare a chiedere la tregua”;
3. è obbligo concedere la tregua;
4. durante la tregua, l’omicida deve partecipare al rito funebre e al banchetto funebre; se non lo fa, la tregua viene ritirata e riprende vigore la normativa sulla vendetta; se lo fa, allo spirare delle 24 ore, i congiunti dell’ucciso possono attuare la vendetta.
La tregua è garantita dalla besa
Se la besa viene tradita, la famiglia dell’omicida è disonorata e in più incorre nelle sanzioni previste dall’art. 157: “incendio della casa, la distruzione della terra coltivata, la fucilazione, il bando di una famiglia con tutto quello che possiede si infliggono a colui il quale: […] f) uccide il sanguinario durante il periodo della tregua”.
Spirata la tregua è discrezione della famiglia della vittima concedere altre tregue.
Il Kanun riporta: “dopo che l’ucciso sarà sepolto, il villaggio è nel diritto di ottenere la tregua per l’assassino e per la sua famiglia”.
Dunque è il villaggio che deve farsi portatore della nuova richiesta di tregua.
Ma le richieste successive alla prima doverosa tregua possono essere anche eluse dalla famiglia dell’ucciso, facendo rivivere l’originaria vendetta di sangue.
La tregua non cancella la vendetta originaria, la sospende.
Se la tregua del villaggio viene accolta, ha la durata di 30 giorni.
Continua a leggere:
- Successivo: La rilevanza della stirpe nel Kanun
- Precedente: La vendetta nel Kanun
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
Altri appunti correlati:
- Diritto costituzionale comparato
- Appunti di Diritto pubblico
- Diritto Ecclesiastico
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Istituzioni di Diritto Privato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.