Titolo introduttivo del Code Civil
Si compone di soli 6 articoli e contiene un paio di norme sulle quali è bene soffermare la nostra attenzione.
L’art. 5 vieta al giudice di disporre in via generale e regolamentare, cioè vieta al giudice, in ossequio al principio della separazione dei poteri, di seguire la prassi sviluppata dai Parlements pre-rivoluzionari che partecipavano al governo del regno.
In altre parole, l’art. 5 vieta al giudice di sostituirsi al legislatore emanando regole generali di condotta, e vieta dunque anche di risolvere controversie sulla base di decisioni precedenti che altrimenti uscirebbero convertite, da questo procedimento, in regole generali di condotta.
Nell’art. 4 i redattori del codice, però, prendono anche atto che il codice non può essere completo e autosufficiente.
Il giudice francese deve sapersi muovere nelle regole poste dal legislatore e deve sempre decidere la controversia.
Nel codice non troviamo una specifica indicazione dei criteri che devono essere seguiti nel ricercare la soluzione concreta; viene tuttavia ritenuto pacifico che il giudice si avvalga dei canoni, peraltro ben noti alla tradizione giuridica francese, dell’interpretazione letterale, logica, analogica e teleologica.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: "La tradizione giuridica occidentale" e "Diritto consuetudinario albanese"
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