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Articolo I della Costituzione americana


Il potere legislativo federale è attribuito al Congresso, organo bicamerale.
Il Senato è composto da due rappresentanti per ogni Stato membro, che vengono rinnovati per ⅓ ogni due anni.
La Camera dei Rappresentanti è, invece, formata su base nazionale, in modo proporzionale alla popolazione degli Stati, da deputati con mandato biennale.
Il Congresso ha competenza legislativa solo per le materie espressamente previste: moneta, tasse, difesa, diritto d’autore, diritto marittimo, commercio con l’estero e tra i singoli Stati.
Oltre i poteri espressamente conferitigli ha anche il potere di promulgare le leggi “necessarie e adatte” all’esercizio di quanto esplicitamente attribuito.
La “necessary and proper clause” e la “intestate commerce clause” si sono rivelate nel tempo strumenti molto utili all’ideale federalista, poiché hanno portato, tramite l’interpretazione estensiva svolta dai giudici federali, ed in un lima istanza dalla Corte Suprema, ad un notevole ampliamento del potere di intervento del legislatore nazionale.
Nei settori principali del diritto privato la competenza rimane ai singoli Stati: diritto di famiglia, successioni, responsabilità civile, contratti, diritto societario.
Tutte queste materie sono disciplinate non solo e non tanto dalle leggi statali, ma, trattandosi di materie che tradizionalmente rientrano nella common law, sono governate dalla giurisprudenza delle corti locali.
Sotto il profilo quantitativo, l’estensione del diritto federale rispetto a quello degli Stati ha subito profondi mutamenti nel corso della storia.
Nel XIX secolo il Congresso è intervenuto assai poco in materia di diritto privato, mentre nel XX secolo ha invece legiferato con abbondanza in materia economica e nei settori della tutela dell’ambiente e dei consumatori.

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