Skip to content

La “besa” nel Kanun


Il sostantivo femminile “besa”, tradotto generalmente in italiano con la locuzione “parola data”, non indica soltanto un dovere giuridico, quale il mantenimento della promessa, ma un dovere che ha connotati religiosi e sacrali.
La besa non è una promessa; il Kanun è molto attento a definire i contorni della promessa.
L’art. 84 del Kanun afferma:
§ 511: “la promessa è quell’atto con cui uno si obbliga di dare qualcosa ad un altro per un servizio che sarà prestato”:
§ 512: “la promessa si fa: per una difesa in giudizio, per un viaggio o pellegrinaggio da compiere, per pattuire il prezzo del sangue, per stabilire una mediazione o le spese di una cura”.
Si nota una precisa area di intervento della promessa, un’area delimitata dai “casi ammessi dalla legge”, che nel diritto albanese sono casi incidentali, non inerenti alla difesa dell’onore o alla vendetta.
Il § 525 dell’art. 84 stabilisce inoltre: “se il giudice, il commesso viaggiatore, l’intermediario, ecc… non hanno compiuto la loro missione secondo gli impegni, il compenso promesso non si dà, e nemmeno il codice può obbligare a mantenere le promesse per missioni non compiute”.

La besa, a differenza della promessa, non trova una sua definizione nel Kanun.
Il carattere parareligioso che la contraddistingue non permette al codificatore di stabilire una sua precisa determinazione, lasciando che questa sia compiuta dai poeti e dai narratori.
La besa è dunque una “clausola in bianco”.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.