Appunti delle lezioni integrati con riassunti dei libri : Diritto processuale civile di C. Punzi, e Diritto processuale civile di C. Mandrioli. Nella prima parte del riassunto viene brevemente descritto il processo esecutivo e i procedimenti possessori, l'efficacia dell'ordinanza possessoria e l'opposizione all'esecuzione, cioè la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Viene trattato poi Il titolo esecutivo, i titoli stargiudiziali e il diritto certo liquido ed esigibile. Più dettagliatamente vengono descritti i provvedimenti sommari con funzione cautelare, la loro classificazione, la conlcusione e gli effetti del provvedimento. Si distinguono i processi sommari con funzione meramente esecutiva e il processo sommario societario. Successivamente viene descritto il procedimento per convalida di sfratto e i procedimenti di istruzione preventiva. Nella seconda parte del riassunto vengono descritte le diverse tipologie di sequestri, quello giudiziario, conservativo e liberatorio, oltre che gli effetti del sequestro stesso. Successivamente viene trattata l'esecuzione in forma specifica che si distingue tra esecuzione per consegna o per rilascio, e gli obblighi di fare o di non fare. Il tema successivo è quello dell'arbitrato, gli strumenti alternativi e la tipologie di soluzione delle controversie. Viene trattato poi il modello camerale e il suo ambito di applicazione, l'intervento e i provvedimenti d'urgenza, le caratterisrtiche e l'ambito di applicabilità.
Nell'ultima parte del riassunto viene trattato il procedimento cautelare nelle controversie societarie. Successivamente vengono descritti i processi sommari con funzione meramente esecutiva e il suo procediemnto.Vengono trattate poi le forme speciali di espropriazione, la piccola espropriazione mobiliare e l'espropriazione di beni beni indivisi. Viene trattato poi il tema del pignoramento, la sua funzione, la forma e gli effetti, i provvedimenti cautelari nunciativi e le azioni cautelari . Si conlcude con la descrizione dell'opposizione agli atti esecutivi in cui si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ovvero dei singoli atti esecutivi. Viene trattata la vendita e l'assegnazione forzata, gli effetti della vendita forzata secondo l'art. 2922 cc,i vizi della cosa, il concetto di lesione, di evizione e la nullità del porcesso esecutivo. Il riassunto si conlcude con il commento al D.lgs 286/1998 T.U. sull’immigrazione.
Diritto processuale civile
di Federica D'ortenzio
Appunti delle lezioni integrati con riassunti dei libri : Diritto processuale civile di
C. Punzi, e Diritto processuale civile di C. Mandrioli. Nella prima parte del
riassunto viene brevemente descritto il processo esecutivo e i procedimenti
possessori, l'efficacia dell'ordinanza possessoria e l'opposizione all'esecuzione,
cioè la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Viene trattato poi Il titolo esecutivo, i titoli stargiudiziali e il diritto certo liquido ed
esigibile. Più dettagliatamente vengono descritti i provvedimenti sommari con
funzione cautelare, la loro classificazione, la conlcusione e gli effetti del
provvedimento. Si distinguono i processi sommari con funzione meramente
esecutiva e il processo sommario societario. Successivamente viene descritto il
procedimento per convalida di sfratto e i procedimenti di istruzione preventiva.
Nella seconda parte del riassunto vengono descritte le diverse tipologie di
sequestri, quello giudiziario, conservativo e liberatorio, oltre che gli effetti del
sequestro stesso. Successivamente viene trattata l'esecuzione in forma
specifica che si distingue tra esecuzione per consegna o per rilascio, e gli
obblighi di fare o di non fare. Il tema successivo è quello dell'arbitrato, gli
strumenti alternativi e la tipologie di soluzione delle controversie. Viene trattato
poi il modello camerale e il suo ambito di applicazione, l'intervento e i
provvedimenti d'urgenza, le caratterisrtiche e l'ambito di applicabilità.
Nell'ultima parte del riassunto viene trattato il procedimento cautelare nelle
controversie societarie. Successivamente vengono descritti i processi sommari
con funzione meramente esecutiva e il suo procediemnto.Vengono trattate poi
le forme speciali di espropriazione, la piccola espropriazione mobiliare e
l'espropriazione di beni beni indivisi. Viene trattato poi il tema del
pignoramento, la sua funzione, la forma e gli effetti, i provvedimenti cautelari
nunciativi e le azioni cautelari . Si conlcude con la descrizione dell'opposizioneagli atti esecutivi in cui si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo e del
precetto ovvero dei singoli atti esecutivi. Viene trattata la vendita e
l'assegnazione forzata, gli effetti della vendita forzata secondo l'art. 2922 cc,i
vizi della cosa, il concetto di lesione, di evizione e la nullità del porcesso
esecutivo. Il riassunto si conlcude con il commento al D.lgs 286/1998 T.U.
sull’immigrazione.
Università: Università degli Studi Roma Tre
Facoltà: Giurisprudenza
Esame: Diritto processuale civile
Docente: Prof. Carratta
Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli1. Definizione di titolo esecutivo
-La creazione dei titolo nasce da una esigenza della pratica che non riguarda solo il processo, quella di
fissare in un documento una determinata situazione giuridica, dando la possibilità a un soggetto di esercitare
i diritti e le potestà che gli derivano dalla titolarità di tale situazione giuridica, senza doverne ogni volta
chiedere la verifica e l’accertamento con un apposito giudizio di cognizione.
Ma se da un lato la formazione del titolo non presuppone un accertamento definitivo e non più contestabile
di tale situazione giuridica, dall'altro, una volta formato il titolo, la legittimazione del suo titolare a far valere
i diritti ad esso connessi astrae e prescinde dall’esistenza di tali diritti e può essere esercitata fino a quando
chi ha interesse a contestarla non provochi un ordinario giudizio di cognizione per rimuovere il detto
accertamento.
-Nell’art.474 c.p.c. è consacrato il principio nulla executio sine titulo: il titolo esecutivo, alla stregua di tale
disposizione , si configura come condizione necessaria e sufficiente per procedere all’esecuzione forzata. E'
un requisito di natura formale la cui esistenza per il legislatore presuppone la legittimazione ad esercitare
l'azione esecutiva.
L’art.474 c.p.c. in forza del quale l’esecuzione forzata “non può aver luogo che in virtù di un titolo
esecutivo”, va però oltre questa prima proposizione ed aggiunge che l’esecuzione non può aver luogo che in
virtù di un titolo esecutivo “per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Questa disposizione deve essere
coordinata con l’art.2910 c.c. ove si proclama il diritto del creditore di “far espropriare i beni del debitore
secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”. Da questo coordianamento risulta confermato il
principio secondo cui il titolo è lo strumento “in virtù” del quale si tutela e si realizza il diritto del soggetto e
viene ribadita la tesi secondo la quale l’esecuzione forzata non costituisce attuazione esecutiva del titolo, ma
del diritto sotanziale.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 2. Caratteristiche dei titoli esecutivi
Dopo le recenti modifiche apportate al processo civile nel 2006, è stata ampliata l’elencazione degli atti e
dei provvedimenti aventi efficacia di titolo esecutivo.
Prima delle modifiche erano titoli esecutivi alla stregua dell’art.474 c.p.c.:
1 Le sentenze e i provv. ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
2 Le cambiali, gli altri titoli di credito e gli atti a cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia
3 Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, ma solo
limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
Il legislatore è intervenuto sul n1 dell’art.474 c.p.c., facendo confluire in esso il riferimento agli altri “atti”
cui la legge attribuisce efficacia esecutiva. In tal modo si sono voluti inserire accanto ai titoli esecutivi di
formazione giudiziale anche quegli atti ( come ad esempio i verbali di conciliazione), la cui natura giudiziale
era contestata da parte della dottrina e per i quali si discuteva in ordine alla idoneità a dar luogo
all’esecuzione diretta.
Tale intervento legislativo non ha dato luogo a rilevanti conseguenze applicative, soprattutto in riferimento
ai verbali di conciliazione giudiziale, dato che la giurisprudenza riconosceva l’idoneità degli stessi a
legittimare il ricorso a qualsiasi forma di esecuzione.
In secondo luogo il legislatore ha affiancato alle cambiali e agli altri titoli di credito contemplati nell’art.474
n2 c.p.c. le scritture private autenticate, che costituiscono oggi titolo esecutivo, sia pur limitatamente alle
obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Si evita in questo modo di costringere il titolare di un
credito risultante da una scrittura privata autenticata ad instaurare un processo di cognizione o a richiedere
un provv. monitorio allo scopo di procurasi un titolo esecutivo giudiziale. (le scritture private non
autenticate, pur non essendo titoli esecutivi, consentono di ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo ai sensi dell’art. 642c2 c.p.c. )
Tutti i titoli esecutivi contemplati dall’art.474 c2, n2, c.p.c. si accomunano per avere ad oggetto
esclusivamente obbligazioni pecuniarie.
Infine il legislatore, modificando il n3 dell’art.474 c.p.c. ha ampliato l’efficacia esecutiva riconosciuta agli
atti pubblici ( atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli ), che costituiscono
oggi titoli esecutivi idonei sia per l’espropriazione forzata che per l’esecuzione forzata per consegna e per
rilascio. Questi titoli non consentono invece di agire per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare.
La limitazione è fondata sul testo dell’art. 612 c.p.c. , il quale menziona come titolo esecutivo necessario per
intraprendere l’esecuzione di obblighi di fare e non fare, la sola sentenza di condanna, escludendo i titoli
stragiudiziali.
In conseguenza di questi interventi legislativi, costituiscono oggi titoli esecutivi:
1 Le sentenze, i provv. e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2 Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3 Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
-Tutti i titoli esecutivi possono essere classificati rispetto alla provenienza in due categorie: i titoli di
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile formazione giudiziale (le sentenze e gli altri provv. del giudice ) e quelli di esclusiva provenienza
stragiudiziale.
Sono invece considerati di natura mista quei titoli nei quali la manifestazione di volontà dei privati, che si
esprime nell’adesione alla conciliazione, si combina con l’intervento del giudice, che secondo i casi, si
limita a sottoscrivere insieme alle parti il verbale di conciliazione c.d.giudiziale, redatto in udienza (art.185,
ult. comma, c.p.c.) ovvero con decreto, conferisce efficacia di titolo esecutivo al verbale sottoscritto dalle
parti (art.696bis c 3 c.p.c.).
-L’art.474, c3, c.p.c. dispone che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio “non può aver luogo che in
virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma”.
-Infine al 3°comma l’art.474 c.p.c. dispone che il precetto deve contenere l’integrale trascrizione della
scrittura privata autenticata in forza della quale si intraprende l’esecuzione.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 3. I titoli della prima categoria: le sentenze
La formulazione utilizzata per i titoli della prima categoria deve essere interpretata nel senso che
l’attribuzione ex lege o, nei casi in cui la legge lo permette, ope judicis - ad es. art.642 c.p.c.- dell’efficacia
esecutiva è condizione imprescindibile sia per le sentenze e gli altri provv. giudiziali, sia per gli altri “atti”.
LE SENTENZE
-Il primo problema che si pone per le sentenze riguarda la loro idoneità a dar luogo all’esecuzione forzata
per il contenuto; questo problema viene comunemente, ma solo apparentemente, risolto con riferimento al
loro contenuto condannatorio, si tratta infatti ancora di stabilire quando tale contenuto condannatorio sia
riconoscibile.
Due sono le opzioni estreme: la prima è ricavabile dall’art.282 c.p.c. per cui ogni sentenza, fin dal primo
grado, essendo provvisoriamente esecutiva tra le parti costituirebbe titolo esecutivo; la seconda invece è nel
senso di riconoscere tale qualità solo nelle sentenze che si concludono con una esplicita pronuncia di
condanna (soluzione non formalistica).
È da escludere la prima opzione, in quanto, nonostante la lettera dell’art.282 c.p.c., si deve ritenere che la
sentenza di primo grado è senz’altro provvisoriamente esecutiva ma, per essere utilizzata come titolo per
procedere a esecuzione forzata, deve avere un contenuto idoneo a permettere tale esecuzione; questa
idoneità va negata alle sentenze di mero accertamento, inoltre talune sentenze sentenze costitutive o di
accertamento sono in realtà pronunce miste: di accertamento o costitutive e, ad un tempo, di condanna, in
questo caso bisogna avere riguardo al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato (art.112 c.p.c.), ad es. una sentenza che dichiara la nullità di un contratto o che ne pronuncia la
risoluzione, a cui può conseguire per il vincitore una aspettativa di reintegrazione, per essere idonea a
costituire titolo per agire in un processo esecutivo è necessario che la domanda di reintegrazione,
conseguente alla pronuncia di accertamento della nullità o risoluzione del contratto, sia stata formulata dalla
parte che su questa il giudice si sia pronunciato; solo in questo caso la sentenza contiene statuizioni
condannatorie e costituisce titolo esecutivo. In questo caso si tratterebbe quindi di sentenza mista di
accertamento e di condanna, che costituisce titolo esecutivo per la pronuncia di condanna.
-Riguardo il problema della successione delle sentenze nei vari gradi di giudizio, la soluzione va ricercata
nel postulato secondo cui sia nel caso di riforma sia nel caso di conferma la sentenza di appello si sostituisce
a quella di primo grado. Su questo presupposto, salve le ipotesi di impugnazione parziale, il titolo esecutivo
sarà costituito in ambedue i casi esclusivamente dalla sentenza d’appello. (ovviamente nel caso in cui la
sentenza d’appello dichiari l’inammissibilità, improponibilità o improcedibilità dell’impugnazione avverso
la sentenza di primo grado, avente contenuto condannatorio, il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza
di primo grado, mentre la sentenza d’appello costituirà titolo esecutivo solo per l’eventuale condanna alle
spese.)
Anche le sentenze della Cassazione possono costituire titolo esecutivo per le eventuali pronunce di
condanna emesse con la decisione nel merito, così come le sentenze emesse dal giudice del rinvio o dal
giudice della revocazione, con la precisazione che tali decisioni possono costituire titolo esecutivo anche in
ordine alle eventuali pronunce restitutorie conseguenti alla decisione di merito emesse dal giudice del rinvio
o, in sede rescissoria, dal giudice della revocazione. Lo stesso vale anche per le decisioni di accoglimento
dell’opposizione del terzo ex art.404c.p.c.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 4. Definizione dei provvedimenti giudiziali
Riguardo i provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza che costituiscono titolo esecutivo, è necessario
preliminarmente distinguere i provv. con contenuto decisorio o dichiarativo da quelli che si concretano in
una autorizzazione. Per questi ultimi, che ricomprendo i provv. cautelari di sequestro giudiziario e
conservativo, i provv. di denuncia di nuova opera e danno temuto, i provv. d’urgenza e quelli possessori, si
nega possano essere inclusi fra i titoli esecutivi, anche quando la loro attuazione debba avvenire, avuto
riguardo al loro contenuto, nelle forme dei procedimenti esecutivi. [ l’esecuzione delle misure cautelari
prende il nome di attuazione ed ha luogo sotto il controllo del giudice che ha emanato il provv. cautelare; lo
stesso giudice ne determina le modalità. Essendo venuta meno la strumentalità necessaria della misura
cautelare con il giudizio di merito, quasi tutte le misure cautelari hanno ormai natura anticipatoria e
dovrebbero essere annoverate tra i titoli esecutivi. Solo in questo modo di consentirebbe al beneficiario di
una misura cautelare, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, di intervenire
nell’espropriazione promossa da altri creditori.]
Costituiscono titoli esecutivi idonei a dar luogo all’esecuzione forzata una serie di provv., emessi nella
forma di ordinanza e decreto, aventi contenuto condannatorio: le ordinanze anticipatorie per il pagamento di
somme non contestate ex art. 186bis c.p.c., di ingiunzione ex art.186ter c.p.c. e successive alla chiusura
dell’istruzione ex art.186quater c.p.c. ; le ordinanze di condanna a pena pecuniaria ex art.179 c.p.c.; le
ordinanze per il pagamento di somme non contestate ex art.423 c.p.c.; il decreto ex art.28 dello Statuto dei
lavoratori; il decreto ingiuntivo dichiatato esecutivo ex art.642, 647 e 653 c.p.c. ; l’ordinanza di convalida di
sfratto per morosità; l’ordinanza di rilascio dell’immobile locato ecc.
GLI ALTRI ATTI ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
-d.lgs. n5 del 2003, istitutivo del procedimento societario, ha introdotto un meccanismo di conciliazione
amministrata che, se si conclude positivamente con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione,
permette l’omologazione di tale verbale con decreto del presidente del tribunale; il verbale così omologato
costituisce titolo esecutivo sia per l’espropriazione forzata, sia per l’esecuzione in forma specifica.
-Il novellato art.696bis c.p.c. invece attribuisce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale di
conciliazione redatto nel corso delle operazioni di consulenza tecnica preventiva diisposta ai fini
dell’accertamento e della determinazione dei crediti dipendenti dalla mancata o inesatta esecuzione di
obblighi contrattuali o da fatto illecito. Il decreto con cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo al
verbale consente di iscrivere ipoteca giudiziale e di intraprendere l’espropriazione forzata o l’esecuzione in
forma specifica.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 5. I titoli stragiudiziali
LE SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE
(atti stragiudiziali che fanno fede della provenienza della dichiarazione in essi contenuta, l'unico elemento
autenticato è la sottoscrizione)
Le scritture private autenticate costituiscono titolo esecutivo limitatamente alle obbligazioni di somme di
denaro in esse contenute. Il credito oggetto dell’obbligazione deve essere certo, liquido ed esigibile e deve
risultare inequivocabilmente dal testo dell’atto stesso; l’autenticazione potrà essere effettuata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Siccome il notaio non può rilasciare in originale la scrittura
privata autenticata, la parte interessata può solo richiederne copia autentica, tale copia costituirà il titolo
esecutivo.
A norma dell’art 474c3 c.p.c. il contenuto della scrittura privata autenticata deve essere integralmente
trascritto nell’atto del precetto.
(sono pertanto escluse le scritture private non autenticate+le scritture autenticate non disconosciute e quindi
riconosciute in sede processuale)
I TITOLI DI CREDITO
Secondo la legge del 1933 (!) la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e gli accessori.
Sia per la cambiale che per l’assegno bancario la qualità di titolo esecutivo è condizionata al fatto che siano
in regola con il bollo sin dall’origine, essendo irrilevante la regolarizzazione successiva anche se anteriore
all’inizio dell’azione esecutiva.
GLI ATTI RICEVUTI DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE
La terminologia usata porta a riconoscere la qualità di titoli esecutivi non solo ai contratti, ma anche agli atti
unilaterali e quindi anche agli atti unilaterali ricognitivi di debito e alle promesse di pagamento ex art.1988
c.c.
L’aquisto della qualità di titolo esecutivo è subordinato a condizioni di forma e contenuto che devono essere
presenti nell’atto: quanto alla forma deve trattarsi di atto pubblico e quindi di atto rogato da notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede ex art.2699 c.c. (come il console italiano
all’estero in funzione di notaio o il segretario comunale e provinciale nel rispetto dei limiti della loro
competenza) [l’atto notarile è compilato integralmente dal notaio, sotto la propria direzione e responsabilità,
dopo aver indagato la volontà delle parti e ha l’efficacia di prova piena ex art.2700 c.c.]; rispetto al
contenuto ora è possibile procedere ad esecuzione non solo per le obbligazioni di somme di denaro risultanti
dall'atto, ma anche per le obbligazioni di consegna o rilascio e per quelle di fare o non fare.
ALTRI ATTI STRAGIUDIZIALI CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE espressamente EFFICACIA
ESECUTIVA
es. il lodo arbitrale al quale sia stata conferita efficacia esecutiva con il decreto ex art.825 c.p.c.;
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile es. il lodo arbitrale irrituale in materia di lavoro a cui sia stata conferita efficacia esecutiva ai sensi
dell’art.412quater c.p.c.;
es. i verbali di conciliazione in materia di lavoro, perfezionati davanti all’Ufficio Provinciale del Lavoro e
dichiarati esecutivi dal tribunale ai sensi dell’art. 411 c.p.c. ovvero, se relativi a controversie inerenti a
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, direttamente muniti di efficacia
esecutiva.
es.i ruoli delle imposte
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 6. Art. 474 c.p.c. : il diritto certo, liquido ed esigibile
Secondo quanto disposto dall’art.474 c.p.c. l’esecuzione forzata può aver luogo in virtù di un titolo
esecutivo, ma solo per un “diritto certo, liquido ed esigibile”. Mentre le condizioni di certezza ed esigibilità
non sono esclusive delle obbligazioni di denaro, la liquidità, consistendo nella determinazione in termini
monetari del quantum dovuto, riguarda solo le obbligazioni pecuniarie.
La certezza non coincide con la incontrovertibilità del diritto e con la definitività dell’accertamento, che
consegue solo al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto anche le sentenze non passate in giudicato
possono costituire titolo esecutivo. La certezza quindi consiste in una caratteristica interna del titolo, cioè al
suo contenuto idoneo a determinare il diritto nei sui estremi soggettivi e oggettivi; per quanto riguarda le
obbligazioni di denaro o di altre cose fungibili, la determinazione dei requisiti oggettivi, e quindi la certezza
del diritto, richiede piuttosto la sua liquidità e cioè la sua specificazione in termini monetari o cmq la sua
quantificazione. (Il requisito della certezza dunque assume maggior rilievo nell’esecuzione per consegna o
rilascio e nell’esecuzione per obblighi di fare e di non fare).
Infine l’esigibilità è data dall’assenza di un termine (iniziale) non ancora scaduto o di una condizione
(sospensione) non avverata.
-Il principio generale è che questi requisiti devono risultare dallo stesso contesto del titolo e non possono
desumersi da elementi esterni ad esso.
La certezza del diritto impone che nelle esecuzioni in forma specifica il titolo esecutivo individui con
sufficiente determinazione il bene che il soggetto ha diritto di ottenere in sede di consegna o rilascio. Anche
per le obbligazioni di denaro o di altre cose fungibili questa determinazione è necessaria e presuppone
un’attività di liquidazione già effettuata nel titolo; queste condizioni di certezza e liquidità non richiedono
necessariamente nel titolo il risultato della quantificazione, essendo sufficiente la presenza di tutti gli
elementi per determinare quel risultato con una semplice operazione aritmetica (un’altra ipotesi si ha nel
caso in cui il titolo preveda il pagamento di interessi o la rivalutazione della somma per la svalutazione
monetaria, è sufficiente in questo caso che il tasso di interessi sia determinato nello stesso titolo o con relatio
espressa a coefficienti esterni ufficiali, ad es, tasso determinato per legge).
Riguardo l’esigibilità ove un termine sia previsto o una condizione sia stata apposta è necessario che dallo
stesso titolo ne risultino rispettivamente la scadenza o l’assolvimento (per quanto riguarda la condizione
bisogna dimostrarne l’avveramento). Nell’ipotesi in cui l’efficacia del titolo sia subordinata a cauzione, la
sua prestazione deve essere annotata in margine del titolo spedito in forma esecutiva o in un atto separato
unito al titolo, per provare la sussistenza della condizione di esigibilità.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 7. Le attività preliminari dell'azione esecutiva
Per poter esercitare l'azione esecutiva, oltre a possedere un titolo esecutivo, si devono compiere delle
ATTIVITA' PRELIMINARI
1) Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva) APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA SUL
TITOLO
I. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro
pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula
esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
II. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla
quale è spedita.
III. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione « Repubblica italiana - In nome della legge »
e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia,
della seguente formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali
della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti »
E' un istituto obsoleto, la sua funzione originariamente era collegata alla natura amministrativa dell'attività
esecutiva: era l'atto di recezione dell'autorità amministrativa della pronuncia del giudice.
Normalmente (nei casi di cui al I comma) il titolo esecutivo in possesso del creditore non è in originale, il
creditore si deve recare presso la cancelleria o l'ufficio o il pubblico ufficiale che detiene l'originale perchè
gli venga apposta la formula esecutiva. L'apposizione avverrà solo a seguito di un controllo sulla conformità
della copia all'originale.
Nell'apporre la formula esecutiva il cancelliere o il pubblico ufficiale indicherà sia nell'originale che nella
copia il soggetto al quale è stato concessa l'apposizione, ciò al fine di evitare che contro lo stesso debitore
per lo stesso debito siano instaurati più processi esecutivi.
Tale spedizione può essere effettuata non solo alla parte a favore della quale fu pronunciato il provv. o
stipulata l’obbligazione, ma anche ai suoi successori. Invece nessun controllo viene effettuato sul legittimato
passivo in sede di spedizione in forma esecutiva. [Art.475 c.p.c. fa riferimento a tutti i successori della parte;
mentre l’art.477 c.p.c. efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi: fa riferimento esclusivamente
all’efficacia “contro gli eredi” del titolo esecutivo “emesso contro il defunto”, limitando l’efficacia esecutiva
del titolo ad una sola categoria di successori della parte, i successori a titolo universale mortis causa.]
Il titolo esecutivo è efficace nei confronti dei successori a titolo particolare ex art.111 c4 c.p.c. e, in casi
specifici, il titolo può produrre i suoi effetti nei confronti di terzi, come nei confronti del sublocatore ex
art.1591 c.c.
La funzione attuale consiste quindi nell'individuazione tra le varie copie ottenibili di quella che costituisce
titolo esecutivo.
L'apposizione della formula esecutiva non deve essere richiesta:
- per i titoli di credito perchè il creditore dispone dell'originale del titolo esecutivo.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile - per le scritture private non autenticate [poichè queste non sono depositate presso alcun pubblico ufficiale ci
saranno potenzialmente tanti originali quante sono le parti. Nel caso in cui si avviino più processi esecutivi
per lo stesso credito il debitore potrà contestare, nei processi esecutivi ulteriori rispetto al primo, il diritto a
procedere ad esecuzione forzata tramite l'opposizione all'esecuzione.] Per queste comunque l'art 474 prevede
l'obbligo di trascrizione integrale nel precetto certificata conforme dall'ufficiale giudiziario.
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Diritto processuale civile 8. La notificazione del titolo esecutivo al debitore
ART 479 Può avvenire separatamente o contestualmente alla notificazione del precetto, tranne che per le
scritture private autenticate, per le cambiali e gli altri titoli di credito per le quali la notificazione deve essere
obbligatoriamente congiunta in ragione dell'obbligo di trascrizione nel precetto.
Il titolo esecutivo può essere fatto valere anche nei confronti:
- degli eredi del debitore.
-se si tratta di un titolo formatosi nei confronti di una società a responsabilità illimitata è utilizzabile contro i
soci (Cass.)
-se si tratta di un titolo formatosi nei confronti di un condominio è utilizzabile contro i singoli condomini
limitatamente alle rispettive quote condominiali (Cass.)
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 9. La notificazione del precetto al debitore
In dottrina si discute circa la natura del precetto: alcuni sostengono sia un atto stragiudiziale sulla base degli
artt 479-480, altri invece sostengono sia un atto interno al processo esecutivo in quanto sarebbe altrimenti
incomprensibile l'opposizione all'esecuzione contro il precetto prevista dall'art 615.
In ogni caso il precetto ha l'effetto sostanziale di interrompere la prescrizione (art 2943cc)
Il precetto è da considerarsi una domanda?No perchè manca la richiesta al giudice di dare attuazione alla
pretesa del creditore, si rivolge infatti solo al debitore. Tra l'altro in virtù di un unico precetto si possono
promuovere più espropiazioni.
La funzione del precetto è quella di individuare la pretesa attuale del soggetto che intima di adempiere, con
l'avvertimento che 'in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata'. Mette quindi in condizione il debitore
da un lato di effettuare l'adempimento spontaneo che preclude l'esecuzione coattiva, dall'altro di promuovere
eventuali contestazioni in ordine alla pretesa attuale contro di lui avanzata e quindi all'esecuzione
minacciata.
-Il precetto è un atto neutro, ciò sta a significare che legittima ad intraprendere una qualsiasi forma di
espropriazione (o più forme cumulativamente).
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 10. Art. 480, la forma del precetto
I. Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine
non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in
mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
II. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo
esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta
dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve
certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
III. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte
istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al
precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte
istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
IV. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a
norma degli articoli 137 e seguenti.
secondo Satta gli unici requisiti che il precetto deve contenere a pena di nullità sono quelli di cui al II
comma, in quanto quelli di cui al I comma costituiscono l'essenza stessa del precetto.
Secondo Carratta invece il precetto deve contenere a pena di nullità:
- l'ingiunzione ad adempiere in un termine prestabilito;
- l'indicazione del titolo esecutivo e la data della sua notificazione (se è notificato separatam rispetto al
precetto);
- indicazione delle parti
- trascrizione del titolo esecutivo per: 1)scritture private autenticate (art 474); 2) assegni; 3) cambiali (2 e 3
perchè l'originale lo tiene il creditore)
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 11. Art. 481, Cessazione dell'efficacia del precetto
I. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata
l'esecuzione. (= termine perentorio a pena di decadenza)
II. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma
dell'articolo 627.= dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (o dalla comunicazione del
deposito della sentenza d'Appello che rigetta l'opposizione contro l'atto di precetto, tuttavia quest'ultima
possibilità è stata resa inefficace poichè le opposizioni al precetto sono oggi decise con sentenza non
impugnabile e quindi non soggetta ad appello)
Art. 482 Termine ad adempiere
I. Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni
caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare
l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al
precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
[il creditore procedente dovrà quindi iniziare il processo esecutivo dopo il decorso del termine per
adempiere e comunque prima dei 90 gg dalla notificazione del precetto]
-Attività di difesa che il debitore può esercitare in questa fase:
a) OPPOSIZIONE AL PRECETTO il debitore contesta nel merito il diritto del creditore a portare ad
esecuzione quel credito, apre così un processo di cognizione davanti al giudice competente per materia e per
valore secondo le regole ordinarie, per territorio seconod l'art 480 III
b) OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo, del
precetto e del procedimento notificatorio degli stessi. E' ammessa entro il termine decadenziale di 20 giorni
dalla notificazione degli atti. Anche qui per la competenza territoriale si rinvia all'art 480 III.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 12. La responsabilità patrimoniale e l'oggetto dell'espropriazione
Tesi: CORRISPONDENZA tra ambito della responsabilità sostanziale e ambito dei beni assoggettabili
all'espropriazione forzata = coincidenza dell'oggetto dell'espropriazione con l'oggetto della responsabilità
A sostegno c'è il collegamento tra l'art 2740 cc (responsabilità patrimoniale) con l'art. 2910 cc (oggetto
dell'espropriazione)
[Controtesi: nega tale coincidenza sulla base dei seguenti argomenti:
-alcuni beni, seppur idonei a costituire garanzia patrimoniale, non sono pignorabili. CRITICA questi beni
non sono compresi nella responsabilità patrimoniale, dunque le ipotesi di impignorabilità corrispondono ad
altrettante limitazioni oggettive della responsabilità. Questo riconferma la coincidenza.
-ipotesi di esecuzione sui beni di un terzo
I)beni del terzo gravanti da pegno, ipoteca o privilegi speciali. E' solo una sanzione processuale. CRITICA
questi beni concorrono dall'inizio a costituire beni-strumento, oggetto della resp del debitore, pertanto sono
dall'inizio vincolati e restano insensibili ad eventuali atti di disposizione.
II) situazioni giuridiche in cui sia titolare il terzo che, pur essendo opponibili al debitore esecutato, non lo
sono nei confronti del creditore CRITICA: anche qui i beni del terzo rientrano tra i beni-strumento della
responsabilità del debitore.
III) beni di un terzo oggetto di un atto di disposizione del debitore che viene revocato (atto valido ma
inopponibile al creditore) CRTICA: il bene al momento dell'assunzione dell'obbligazione rimasta
inadempiuta faceva parte della garanzia patrimoniale del debitore ]
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 13. I processi sommari con funzione meramente esecutiva
Caratteristica principale: il provvedimento è emesso all'esito di un procedimento a cognizione sommaria è
idoneo ad acquistare soltanto l'efficacia di titolo esecutivo (non ha efficacia di cosa giudicata perchè non
prevede la trasformabilità in un procedimento a cognizione piena).
Obiettivo: ottenere la sola formazione di un titolo esecutivo, senza che ci sia eliminazione della controversia.
Il titolare del diritto soggettivo qui si accontenta di una porzione dell'azione ordinaria, salvo ovviamente la
possiibilità in futuro di instaurare un processo a cognizione piena.
Profili di delicatezza:
a) non è in linea con l'interesse generale dell'ordinamento: eliminare completamente la controversia.
b)tale meccanismo, alternativo al procedimento a cognizione piena, non è previsto in maniera generalizzata,
ma è offeto dal legislatore per la tutela di determinati diritti soggettivi scelti dallo stesso discrezionalmente.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 14. Il processo sommario societario art. 19 d.lgs 5/2003
Nel disegno di legge attualmente in discussione è eliminato. Tuttavia da un lato continuerà ad essere
utilizzato per le controversie antecedenti alla data in cui sarà approvato; dall'altro la riforma in discussione
prevede l'inserimento di un procedimento sommario, da applicare a tutte le controversie di competenza del
tribunale in composizione monocratica, strutturato in maniera molto simile al modello dell'art 19.
Modello:
- I Grado di giudizio a cognizione sommaria: si chiude con la pronuncia di un'ordinanza. Non è prevista la
facoltà di trasformare il procedimento da sommario a cognizione piena.
- II Grado eventuale a cognizione piena davanti al giudice d'Appello, si conclude con una sentenza
impugnabile con ricorso in Cassazione.
- Se l'ordinanza non viene appellata non acquista l'efficacia di giudicato, manterrà la mera efficacia
esecutiva (= l'ordinanza non diviene mai esecutiva, nè se è appellata nè se non lo è). [comma 5]
Presupposti:
oggetto: è un diritto di credito per il pagamento di una somma di denaro o una consegna di cose mobile
determinata.
+ deve rientrare nelle controversie di natura societaria individuate dall'art.1 d.lgs 5/2005.
Sono espressamente escluse le controversie che abbiano ad oggetto la responsabilità degli amministratori
delle società.
Competenza: è sempre del tribunale in composizione monocratica (invece di regola per le controversie in
materia societaria spetta al tribunale in composizione collegiale).
Procedimento:
-L'atto introduttivo è il ricorso (nel rito societario a cognizione piena invece è l'atto di citazione) proposto
dal creditore e depositato presso la cancelleria del Tribunale.
-Il giudice, con decreto apposto in calce al ricorso, fissa la prima udienza.
-Il ricorso viene notificato al convenuto, il quale può costituirsi entro 10 gg dalla prima udienza = c'è
contraddittorio in primo grado.
(non essendo previsto non si applica il regime delle preclusioni)
-Udienza:
Se il giudice valuta fondati i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondate le contestazioni del
convenuto, emette ordinanza di accoglimento della domanda.
La sommarietà sta in ciò: per i fatti costitutivi della domanda il giudice deve valutare nel merito aprendo una
vera attività istruttoria, mentre riguardo alle contestazioni del convenuto il giudice può fare una valutazione
superficiale (non c'è istruttoria sulle prove del convenuto).
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile - Se il convenuto decide di proporre l'appello avverso l'ordinanza, si apre il II grado a cognizione piena.
Tuttavia in tal modo il convenuto rinuncia ad un grado di giudizio a cognizione piena (si ricordi che il I
grado nei suoi confronti è stato sommario).
In alternativa dovrà instaurare un processo a cognizione piena.
Da ciò si desume che in questo procedimento nemmeno con l'appello si ristabilisce pienamente la parità di
condizioni tra le parti, per questo l'ordinanza non è mai idonea ad acquistare efficacia esecutiva.
Inoltre, in quanto appellante, in teoria dovrebbe sottostare alle limitazioni di cui all'art.345 cpc (non può
proporre nuove domande, nè nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, nè nuove prove salvo siano
indispensabili o nn le abbia potute proporre per causa a lui non imputabile).
Tuttavia un recente orientamento della Cassazione (sent.../2008) ha stabilito che l'appello verso l'ordinanza
in questione non è sottoposto ai suddetti limiti previsti per l'appello proposto contro le sentenze, in questo
contesto infatti non avrebbero ragion d'essere. (Sotto questo profilo, quindi, la posizione di convenuto è
equiparata a quella dell'attore nel primo grado di giudizio).
- Se il giudice d'appello accerta che l'ordinanza è stata pronunciata per errore del giudice sulla sussitenza dei
presupposti. Il giudice d'appello non può, come sarebbe opportuno, rinviare al primo grado, perchè ciò è
possibile solo nei casi tassativamente elencati dagli artt 353,354. In tal caso consentirà la riapertura del
giudizio a cognizione piena davanti a lui, pertanto il convenuto perde comunque un grado di giudizio.
- Se il convenuto non propone appello l'ordinanza sopravvive con efficacia esecutiva anche durante il tempo
necessario ad accertare l'insussistenza del diritto di credito in un giudizio a cognizione piena, fino alla
sentenza.
(invece se ha proposto l'appello ex art 283 può chiedere ed ottenere la sospenzione dell'esecutività).
Come rimedio il convenuto può proporre la cd opposizione all'esecuzione, instaurando così un vero giudizio
a cognizione piena, e chiedere la sospensione dell'esecutività.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 15. Le forme speciali di espropriazione
LA PICCOLA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
E’ prevista nell’ipotesi in cui il valore dei beni mobili pignorati non sia superiore a 20.000 euro.
Le peculiarità rispetto alla disciplina della espropriazione mobiliare presso il debitore riguardano
l’intervento dei creditori e l’autorizzazione alla vendita: il termine finale per gli altri creditori per intervenire
tempestivamente nel processo è il momento della presentazione del ricorso di assegnazione o di vendita del
creditore procedente.
L’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI Art. 599
I fase Possono essere pignorati i beni indivisi (le cui modalità dipendono dalla natura del bene da pignorare)
anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Presupposto è la compoprietà di
singoli beni determinati (non l’esistenza di una comunione di un patrimonio come universitas).
II fase In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri
comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza
ordine di giudice.
Art. 180 disp att
L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del Codice
deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di
pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.
Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al
giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del Codice
Art. 600.
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli
interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a
norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o
superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.
- Lo scioglimento può essere disposto anche in presenza di opposizione degli altri comproprietari, in
quanto chiederlo è un diritto potestativo.
- Lo scioglimento è un incidente cognitivo nel corso del processo esecutivo
Art. 601.
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto
un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme
contenute nei capi precedenti.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 16. L'espropriazione contro il terzo proprietario
Quando la legge sostanziale ha stabilito in via eccezionale che rispondano per l’adempimento di un debito
non il soggetto che ha assunto l’obbligazione ma terzi, sono stati previsti alcuni istituti tali da rendere
possibile l’aggressione esecutiva del patrimonio di tali terzi:
• espropriazione contro il terzo acquirente dell’immobile ipotecato
• espropriazione contro il terzo datore di ipoteca
• espropriazione nei confronti del terzo il cui acquisto sia stato revocato ex art.2901 c.c.
I soggetti partecipanti al processo sono il debitore, il creditore procedente e il terzo assoggettato
all’esecuzione, quale destinatario della notifica del titolo esecutivo, con la coseguenza che al giudizio di
opposizione proposto dal terzo assoggettato, promosso contro il creditore procedente, deve partecipare
anche il debitore, a pena di nullità.
L’assoggettamento di un terzo all’espropriazione forzata è conseguenza della particolare condizione del
bene di proprietà del medesimo terzo, condizione che solo apparentemente può essere suddistinta tra
l’ipotesi in cui il bene sia gravato da pegno o ipoteca e quella in cui l’alienazione del bene da parte del
debitore al terzo sia stata revocata. In entrambi i casi il bene costituisce oggetto della responsabilità del
debitore, così che il rapporto di proprietà del terzo su quel bene non può impedire l’assoggettamento
all’esecuzione che deve essere intrapresa contro il debitore.
In questa particolare forma di processo esecutivo il terzo ha una posizione assolutamente paritaria e
assimilabile a quella del debitore. Si applicano al terzo tutte le disposizioni relative al debitore (tranne il
divieto per il debitore ex art. 579 c.p.c. di fare offerte all’incanto del bene esecutato), così che ogni volta che
deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il terzo. Quest’ultimo è anche legittimato a proporre
sia l’opposizione all’esecuzione, sia l’opposizione agli atti esecutivi.
La notifica del titolo esecutivo e del precetto deve essere effettuata a entrambi debitore e terzo, nel precetto
deve essere fatta espressa menzione del bene che si intende espropriare. Il pignoramento e tutti gli altri atti
del procedimento d’espropriazione si compiono direttamente nei confronti del terzo proprietario.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 17. Il procedimento cautelare nelle controversie societarie
Gli artt 23 e 24 del d.lgs. 5/2003 (cd processo societario) hanno offerto anche in materia cautelare un
regime speciale e integrativo rispetto a quello regolato dagli art.669 bis e ss.
PROCEDIMENTI CAUTELARI ANTE CAUSAM:
si era previsto il carattere della strumentalità attenuata precedendo temporalmente la sua introduzione nel
2005 con la novella dell'art 669 octies
(emerge da: un richiamo espresso all'art 669 octies vecchia formulazione+ previsione espressa per cui il
provvedimento cautelare così emesso non perde efficacia se la causa di merito non è iniziata + previsione
per cui l'estinzione del giudizio di merito non determina inefficiacia della misura cautelare).
L'ordinanza di accoglimento, quando il giudizio di merito non sia iniziato, è sempre revocabile e
modificabile (anche se il mutamento di circostanze consiste in un fatto anteriore di cui si è avuto conoscenza
solo a seguito dell'adozione della misura cautelare).
PROCEDIMENTI CAUTELARI LITEPENDENTI:
- La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice
relatore (cause collegiali) ovvero del giudice cui è affidata la trattazione (se la causa deve essere decisa nel
merito dal tribunale monocratico); altrimenti se non si è ancora definito il giudice, il Presidente designa
senza indugio il magistrato al quale e' affidata la trattazione del procedimento.
-ART 24 IV cd GIUDIZIO ABBREVIATO
meccanismo volto a favorire, in occasione della proposizione di una domanda cautelare in corso di causa, la
possibilità di decisione abbreviata della causa con sentenza.
'All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di
merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in
condizione di essere definito, ne da' comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive
conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.'
- V Quando la decisione della causa e' attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato
fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
VI La sentenza e' pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la
complessita' della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando
lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici
giorni.
VII Quando la discussione viene rinviata, il giudice puo' sempre adottare le misure cautelari idonee ad
assicurare gli effetti della decisione di merito.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 18. Definizione dei provvedimenti d'urgenza
Art 700 cpc I PROVVEDIMENTI 'URGENZA
'Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante
il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito'.
E' una disposizione di chiusura del sistema, il provvedimento d'urgenza ha carattere di sussidiarietà, viene
incontro a quelle esigenze di cautela per le quali non sia previsto un procedimento cautelare tipico. Con l'art.
700 si soddisfa, quindi, l'esigenza costituzionalmente rilevante di completezza della tutelare cautelare.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 19. Caratteristiche dei provvedimenti d'urgenza
1) RESIDUALITA' (o sussidiarietà)
Il ricorso ai provv d'urgenza è possibile solo nelle ipotesi in cui non sia previsto uno strumento cautelare
tipico per quel determinato diritto soggettivo e per quel determinato periculum.
2) ATIPICITA'
- sotto il profilo della situazione giuridica tutelabile: l'art 700 parla di 'qualsiasi diritto soggettivo', non c'è
una predeterminazione legislativa dei diritti tutelabili
- sotto il profilo del periculum: il legislatore non individua uno specifico periculum, ma solo le sue
caratteristiche (pregiudizio imminente e irreparabile).
- sotto il profilo del contenuto del provv.: il contenuto del provv d'urgenza è deciso dal giudice in base alla
specifica situazione ('giudice adotta i mezzi che appaiono più idonei').
3) PROVVISORIETA' e 4) STRUMENTALITA'
gli effetti che scaturiscono dal provvedimento d'urgenza hanno natura provvisoria, lo stesso art 700
conferma che il provv d'urgenza non è mai fine a sè stesso, ma tende necessariamente a salvaguardare il
diritto del soggetto che è minacciato irreparabilmente durante il tempo occorrente a chiedere la tutela dello
stesso in un processo a cogniz piena.
Tuttavia l'art.669 octies VI comma esclude espressamente la necessaria instaurazione del processo di merito
a seguito del provvedimento d'urgenza adottato ante causam, legittima quindi la parte ad accontentarsi della
sola tutela cautelare, salva la possibilità per entrambe le parti di instaurare il giudizio di merito a cognizione
piena.
Il nesso di strumentalità, sebbene attenuato, permane nel senso che il provv ex art700 deve comunque essere
finalizzato a tutelare in via d'urgenza e ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti
soggettivi che possono essere riconosciuti in via definitiva nel processo a cogniz piena.
- l'art 700 parla di 'tempo necessario a far valere il proprio diritto in via ordinaria', nella pratica però si
interpreta la disposizione nel senso di ritenerla applicabile sia per i proced a cogniz piena ordinari, sia per i
processi a cognizione piena speciali. Quel che resta è comunque l'impossibilità di ricorrere ai procedimenti
d'urgenza quando si intenda tutelare il diritto con un provvedimento sommario decisorio.
5) COGNIZIONE SOMMARIA
Per quanto riguarda l'accertamento sia del diritto sia del periculum.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 20. L'ambito di applicabilità dei provvedimenti d'urgenza
L'art 700 richiede come requisito negativo che non sia possibile far ricorso allo strumento cautelare tipico,
come requisito positivo che durante il tempo necessario per far valere il diritto in un processo a cogniz
piena, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
- IMMINENZA DEL PREGIUDIZIO: il pregiudizio denunciato col ricorso per provvedim d'urgenza deve
essere un pregiudizio che sta per verificarsi. Pertanto il pregiudizio non si deve essere già verificato, salvo
nonostante si sia già verificato la mancata adozione del provv d'urgenza potrebbe comportare un
aggravamento dello stesso o far sopraggiungere dei nuovi pregiudizi (quindi non si deve essere già verificato
ed aver allo stesso tempo esaurito la sua efficacia lesiva).
- IRREPARABILITA' DEL PREGIUDIZIO, varie interpretazioni da cui dipende l'ampiezza dell'ambito
applicativo dell'art 700:
Satta: si ha irreparabilità per quei diritti per cui non è possibile una reintegrazione in forma specifica = in
pratica art 700 si applica ai diritti assoluti
Critica: esiste una serie di diritti relativi la cui violazione comporta un danno irreparabile, ad es. i diritti
relativi funzionali alla tutela di diritti assoluti (es dir di credito alla retribuzione, ha funzione alimentare).
Montesano: si ha irreparabilità per quei diritti soggettivi aventi ad oggetto la tutela di beni infungibili,
perchè in tali casi si potrà ottenere solo una tutela per equivalente.
Critica: l'art 700 non lega l'irreparabilità al contenuto del diritto, bensì agli effetti del pregiudizio. E' vero
che la violazione di diritti aventi ad oggetto la tutela di beni infungibili comporta un pregiudizio irreparabile,
non è però altrettanto vero che non ci sarà mai un pregiudizio irreparabile in presenza di diritti aventi ad
oggetto la tutela di beni fungibili (es. imprenditore che non ottenendo il pagamento di un diritto di credito va
incontro alla bancarotta, qui sebbene il diritto di credito sia fungibile non lo è dal punto di vista degli effetti)
-Andrioli: per qualificare l'irreparabilità si deve spostare l'attenzione sugli effetti che in concreto derivano
dalla violazione di quel determinato diritto soggettivo per quello specifico titolare, l'irreparabilità è un
concetto relativo.
La giurisprudenza valuterà caso per caso, ci sarà irreparabilità quando la violazione del singolo diritto
soggettivo determina conseguenze non suscettibili di essere reintegrate pienamente.
Questa impostazione permette di allargare notevolmente le maglie di applicazione dell'art.700.
• l 205/2000: introduce la possibilità di ottenere davanti al giudice amministrativo qualsiasi misura
cautelare che miri ad evitare un pregiudizio grave ed irreparabile (non si parla di imminenza).
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 21. L'intervento come principio della par condicio creditorum
Questo istituto è un'applicazione del principio della par condicio creditorum di cui all'art 2741 cc 'I creditori
hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).'
= nel caso in cui i beni del debitore non siano sufficienti al soddisfacimento delle pretese dei suoi creditori,
tutti i creditori hanno diritto a soddisfarsi proporzionalmente in maniera paritaria. Si fanno comunque salvi i
cd diritti di prelazione, in tal caso il principio della par condicio soccombe e i creditori muniti di diritto di
prelazione vengono soddisfatti per primi e i creditori chirografari sul residuo. All'interno dei creditori
privilegiati vanno soddisfatti per primi i creditori specifici rispetto al bene pignorato sul quale vantano un
diritto di prelazione.
L'intervento è quindi finalizzato a dare la possibilità a tutti i creditori di partecipare al processo esecutivo e a
garantire il rispetto dei diritti di prelazione.
- Art. 498 Avviso ai creditori iscritti
I. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri. (es. l'espropriazione immobiliare risulta in conservatoria) (affinchè
possano partecipare a tutte le fasi del procedimento espropriativo)
II. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal
pignoramento (termine non perentorio), un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del
credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
Tale avviso sollecita il creditore privilegiato a salvaguardare il proprio diritto di prelazione attraverso
l'intervento, ciò al fine di evitare che si arrivi alla vendita forzata e al suo effetto purgativo.
III. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione
o di vendita.
Problema: i destinatari di tale comunicazione sono i soli creditori il cui diritto di privilegio risulti da pubblici
registri, rimangono pertanto fuori da tale previsione i creditori che abbiano un pegno su beni mobili non
registrati o un privilegio.
Per quanto riguarda il pegno il problema non si pone: il pegno si effettua infatti attraverso l'apprensione del
bene, si dovrà perciò procedere nelle forme del pignoramento verso terzi e di conseguenza il creditore verrà
a conoscenza del processo esecutivo.
Il problema rimane invece per i privilegi, tuttavia il creditore ha la possibilità di trattenere il bene sul quale
ha il privilegio a salvaguardia del suo diritto di prelazione.
+ art 158 disp att stabilisce che, se i beni pignorati siano oggetto di un precedente sequestro conservativo, il
creditore procedente deve notificare apposito avviso al creditore sequestrante, quando detto sequestro risulti
da pubblici registri o dall'atto di pignoramento
-Tutti i creditori che non rientrano nell'art 498 non hanno diritto alla comunicazione e sottostanno alla
seguente disciplina:
Art. 499 Intervento
I Se sono venuti a conoscenza dell'esistenza del processo esecutivo, sono legittimati all'intervento di regola i
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo.
E' inoltre riconosciuta tale legittimazione ad alcune categorie di creditori che, in via eccezionale, possono
intervenire nel processo esecutivo pur se privi di titolo esecutivo:
-i creditori che, al momento del pignoramento, avevano già eseguito (non solo ottenuto) un sequestro (si
ritiene conservativo) sui beni pignorati (altrimenti perderebbero la garanzia che hanno costituito attraverso
l'attuazione del sequestro)
-i creditori che avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri( per dare
consistenza all'art 498 si legittimano all'intervento i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione);
- i creditori che erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui
all'articolo 2214 cc= imprenditori commerciali. Tale previsione è irragionevole, e perciò contrastante con
l'art 3 della cost., perchè non è legata alla natura del credito ma alla natura soggettiva del creditore. Crea
quindi un trattamento diversificato non sorretto da valida giustificazione per soggetti sullo stesso piano (es.
imprenditore non commerciale).
+ in forza di norme specifiche sono ammessi i creditori la cui legittimazione nasce dall'art 2812cc
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 22. La legittimazione all'intervento nel processo espropriativo
generalizzato
La legittimazione all'intervento. Il sistema previgente alla riforma del 2005 prevedeva, invece, un potere
d'intervento nel processo espropriativo generalizzato, a favore cioè di tutti i creditori.]
Affinchè il creditore intervenuto privo di titolo esecutivo possa partecipare alla distribuzione del ricavato, è
necessario vi sia un riconoscimento del credito stesso da parte del debitore:
V. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il
giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di
titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata
per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
VI. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli
interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se
il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in
assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione.
(efficacia meramente endoprocessuale, con piena libertà del debitore, una volta conclusa l'espropriazione, di
contestare nelle vie ordinarie l'esistenza o l'ammontare del credito)
-I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore (espressamente o tacitamente
a seguito della mancata comparizione) partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero
ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale.
-I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore (che sia comparso in
questa udienza e ivi li abbia disconosciuti) hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma,
all'ACCANTONAMENTO delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che
1)ne facciano istanza + 2)dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al
presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo. (ciò a garanzia del
debitore esecutato, qui non c'p un titolo esecutivo che dia una tendenziale cerezza circa l'esistenza del diritto
di credito)
Ex art 510 III l'accantonamento ha una durata limitata nel tempo: viene disposto dal giudice 'per il tempo
necessario affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di
tempo non superiore a 3 anni'.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 23. Il Tempo dell'intervento da parte del creditore nel processo
espropriativo
Il creditore può intervenire dal pignoramento fino alla distribuzione del ricavato.
All'interno di questo lasso di tempo c'è una modulazione dei tempi dell'intervento:
- Se il creditore interviene PRIMA DELL'UDIENZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA O
PER L'ASSEGNAZIONE (nell'espropriazione presso terzi la prima udienza di comparizione delle parti per
la dichiarazione del terzo), l'intervento viene qualificato come TEMPESTIVO.
- Se il creditore interviene DOPO L'UDIENZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA O PER
L'ASSEGNAZIONE (e comunque prima della distribuzione del ricavato), l'intervento viene qualificato
come TARDIVO.
• INTERVENTO TEMPESTIVO
art 499 IV. 'Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di
indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni
del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento.
- Se il creditore intervenuto accetta:
se è fornito di titolo esecutivo estende il pignoramento ad altri beni;
se non è munito di titolo esecutivo lo farà lo stesso creditore procedente ed il creditore intervenuto sarà
tenuto ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
- Se i creditori invitati, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del
primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in
sede di distribuzione.( il creditore chirografaro in tal caso subirà quindi una postergazione in deroga al 2741,
verrà soddisfatto sull'eventuale residuo rimanente a seguito della soddisfazione del creditore procedente e
dei creditori privilegiati).
+ art 492 VI 'Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto
insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei
precedenti commi (invitare il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili) ai fini dell'esercizio delle
facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.'
Entrambe le disposizioni sono a garanzia del soddisfacimento del primo creditore pignorante a seguito
dell'intervento di altri creditori.
-L'intervento tempestivo può essere effettuato:
- sia dei creditori muniti di titolo esecutivo: sono assimilati al creditore procedente, per loro è sufficiente
l'intervento.
- sia dai creditori non muniti di titolo esecutivo quando a ciò legittimati dalle eccezioni di cui all'art 499:
questi, però, non possono compiere all'interno del processo nel quale intervengono atti di tipo esecutivo,
parteciperanno solo alla distribuzione del ricavato.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile Hanno l'onere di attività ulteriori rispetto all'intervento:
Insieme al deposito dell'intervento deve notificare al debitore il suo ricorso per ottenere un titolo esecutivo.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 24. L'intervento tardivo del creditore nel processo espropriativo
I creditori chirografari intervenuti tardivamente vengono postergati agli altri creditori, nel senso che
concorreranno solo alla distribuzione della parte della somma ricavata che eventualmente sopravanzi una
volta soddisfatte le ragioni del creditore pignorante, di quelli intervenuti tempestivamente e dei creditori
privilegiati.
Tale postergazione non opera per i creditori che vantano un diritto di prelazione sulle cose pignorate,
ancorchè intervenuti tardivamente. (in linea con l'eccezione alla par condicio contenuta nello stesso art
2741).
PROBLEMA: nell'ipotesi in cui il creditore tardivo risulti non munito di titolo esecutivo è impossibile
l'udienza per l'eventuale riconoscimento del credito da parte del debitore (perchè questa viene fissata
contestualmente all'udienza per l'autorizzazione alla vendita forzata che in questa fase è già avvenuta,
l'intervento è difatti per definizione tardivo se avviene dopo l'udienza per l'autorizzazione alla vendita).
Si ritiene (Carratta) pertanto che tale creditore per partecipare alla distribuzione del ricavato dovrà
necessariamente munirsi di un titolo esecutivo nel mentre ci sarà solo l'accantonamento della somma a lui
dovuta.
(Altri invece ritengono che il riconoscimento possa aversi anche in questo caso)
- L'intervento del creditore assume la FORMA DEL RICORSO
ART 499 II. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o
l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere:
- l'indicazione del credito e quella del titolo di esso,
-la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata
- la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione.
-Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma,
al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime
scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
art 499 III. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore,
entro i dieci giorni successivi al deposito dell'atto di intervento, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto
autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 25. La natura dell'intervento nel processo espropriativo
tesi : l'intervento è un'esercizio di un'azione autonoma che per i creditori di titolo esecutivo è un'azione
esecutiva, mentre per i creditori privi di titolo è un'azione di accertamento del credito, alla quale, invece
della domanda, si accoppia una domanda di soddisfazione immediata con il ricavato della massa attiva
(distinzione tra azione espropriativa e azione satisfattiva).
critica: in realtà non può parlarsi di azione satisfattiva perchè i creditori senza titolo al momento di
partecipazione alla distribuzione del ricavato non hanno ancora il diritto di partecipare alla distribuzione
(discende dal riconoscimento o, in mancanza, dal conseguimento di un titolo esecutivo).
- Rimedi che possono essere esercitati contro un atto di intervento dal...
1) DEBITORE ESECUTATO
- se l'intervento è svolto da un creditore munito di titolo esecutivo (esercita il diritto di partecipare alla
distribuzione del ricavato, non l'az esec):
a) opposizione agli atti esecutivi (rimedio formale)
b) opposizione all'esecuzione (rimedio che scende nel merito, si contesta il diritto a procedere ad
esecuzione forzata)
- se l'intervento è svolto da un creditore privo di titolo esecutivo:
a)opposizione agli atti esecutivi(rimedio formale)
b) rimedio per il merito: (NO opposizione all'esecuzione perchè non c'è esercizio dell'azione esecutiva)
se l'intervento è tempestivo il creditore interveniente titolato può contestare la fondatezza del credito
nell'udienza per il riconoscimento, quello non titolato avrà l'onere di munirsi del titolo esecutivo per
partecipare alla distribuzione dle ricavato.
Se l'intervento è tardivo il rimedio sta nell'art 512
2) CREDITORE PROCEDENTE
a) opposizione agli atti esecutivi (rimedio formale)
b) rimedio per il merito: (non può esperire il rimedio del 615 perchè questo è utilizzabile solo dal debitore
esecutato)
(non può esperire il rimedio di cui all'udienza per il riconoscimento perchè questa si svolge solo tra il
debitore e il creditore intervenuto)
l'unico rimedio è quello del 512 utilizzabile in sede di distribuzione del ricavato.
3) CREDITORI INTERVENUTI
a) opposizione agli atti esecutivi (rimedio formale)
b) per il merito c'è il rimedio di cui all'art 512
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 26. Art. 512 c.p.c. : tesi ed interpretazione
I. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo
assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza
di diritti di prelazione (= il merito), il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari
accertamenti (= si instaura un giudizio di cognizione), provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e
nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
II. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la
distribuzione della somma ricavata.
- Tesi a: l'ordinanza in questione è sottoponibile al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi perchè il
giudizio che si apre ex art 512 ha ad oggetto non la sussistenza del diritto di credito o del suo ammontare o
del privilegio ( diritti sostanziali), ma più semplicemente si contesta il solo diritto al concorso , un diritto
meramente processuale.
Da tale impostazione consegue che questa ordinanza, avendo ad oggetto un diritto meramente processuale,
non acquista mai il giudicato sostanziale (è legato all'accertamento di un diritto sostanziale). Inoltre avverso
la sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi non è possibile proporre appello, sarà
solo ricorribile per Cassazione.
CRITICA CARRATTA: è la stessa lettera dell'art 512 a definire l'OGGETTO del giudizio come un
DIRITTO SOSTANZIALE('sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di
prelazione' ).
Inoltre non è richiamata l'opposizione agli atti esecutivi nè tantomeno l'art 618.
-TESI CARRATTA in realtà l'art 512 non richiama l'opposizione agli atti esecutivi ma SOLO LE FORME E
I TERMINI per questa previsti.
La parentesi cognitiva che si apre ex art 512 è una COGNIZIONE SOMMARIA ('sentite le parti e compiuti
i necessari accertamenti '), che si chiude con ordinanza [il provvedimento del giudice ha la forma
dell'ordinanza, pur accertando un diritto sostanziale, proprio perchè la cognizione è sommaria]
Tale ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art 617 II (termine: da proporsi entro 20 gg dalla
conoscenza dell'atto e davanti al giudice dell'esecuzione; forma: si apre un giudizio a cognizione piena che si
chiude con sentenza). Nonostante l'art 512 parli di impugnazione in realtà siamo di fronte a
un'OPPOSIZIONE , è infatti un giudizio sempre in primo grado però a cognizione piena. Avverso la
sentenza che chiude tale giudizio saranno esperibili le normali impugnazioni.
SE l'ordinanza non viene impugnata nei termini diviene DEFINITIVA (idoneità ad acquistare l'efficacia di il
giudicato).
- Rapporti tra il rimedio del 512 e l'eventuale opposizione all'esecuzione proposta prima della distribuzione
del ricavato dal debitore...
- Tesi a: posto che con il rimedio del 512 si contesta la sussistenza del diritto di natura processuale al
concorso, all'esito del procedimento non cisarà mai la formazione del giudicato sostanziale. Ne consegue
che tra il 512 e l'opposizione all'esecuzione non c'è interferenz perchè i due giudizi hanno ad oggetto diritti
diversi.
-TESI CARRATTA : c'è identità tra l'oggetto del giudizio ex 512 e quello dell'opposizione all'esecuzione, i
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile due giudizi pertanto non potranno mai convivere.
Tuttavia la controversia sul medesimo diritto di credito potrebbe nascere:
- su iniziativa di un altro creditore intervenuto (nel caso in cui questi agisca in via autonoma si avrà
un'ipotesi d connessione oggettiva dei due giudizi, altrimenti potrà agire con un intervento litependente nel
processo già instaurato dal debitore.)
- su iniziativa del debitore che non abbia proposto l'opposizione all'esecuzione prima della distribuzione
- Rapporto tra il rimedio del 512 e l'eventuale riconoscimento del credito del creditore intervenuto: il diritto
del creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione del ricavato a seguito del riconoscimento è
suscettibile di contestazione ex 512?
-TESI CARRATTA: il riconoscimento del debitore non equivale all'accertamento del diritto di credito. A
seguito del riconoscimento lo stesso debitore o altri creditori potranno quindi richiederne un accertamento
giudiziale instaurando una controversia ex 512.
-Tesi a: sostiene che l'oggetto del giudizio ex 512 sia il mero accertamento del diritto alla partecipazione al
ricavato, sarà quindi impossibile per il debitore che abbia riconosciuto il credito agire ex 512 contro lo
stesso (stesso oggetto). Tale possibilità non è preclusa invece per gli altri creditori concorrenti.
I. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo
assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza
di diritti di prelazione (= il merito), il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari
accertamenti (= si instaura un giudizio di cognizione), provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e
nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
II. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la
distribuzione della somma ricavata.
- Tesi a: l'ordinanza in questione è sottoponibile al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi perchè il
giudizio che si apre ex art 512 ha ad oggetto non la sussistenza del diritto di credito o del suo ammontare o
del privilegio ( diritti sostanziali), ma più semplicemente si contesta il solo diritto al concorso , un diritto
meramente processuale.
Da tale impostazione consegue che questa ordinanza, avendo ad oggetto un diritto meramente processuale,
non acquista mai il giudicato sostanziale (è legato all'accertamento di un diritto sostanziale). Inoltre avverso
la sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi non è possibile proporre appello, sarà
solo ricorribile per Cassazione.
CRITICA CARRATTA: è la stessa lettera dell'art 512 a definire l'OGGETTO del giudizio come un
DIRITTO SOSTANZIALE('sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di
prelazione' ).
Inoltre non è richiamata l'opposizione agli atti esecutivi nè tantomeno l'art 618.
-TESI CARRATTA in realtà l'art 512 non richiama l'opposizione agli atti esecutivi ma SOLO LE FORME E
I TERMINI per questa previsti.
La parentesi cognitiva che si apre ex art 512 è una COGNIZIONE SOMMARIA ('sentite le parti e compiuti
i necessari accertamenti '), che si chiude con ordinanza [il provvedimento del giudice ha la forma
dell'ordinanza, pur accertando un diritto sostanziale, proprio perchè la cognizione è sommaria]
Tale ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art 617 II (termine: da proporsi entro 20 gg dalla
conoscenza dell'atto e davanti al giudice dell'esecuzione; forma: si apre un giudizio a cognizione piena che si
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Diritto processuale civile chiude con sentenza). Nonostante l'art 512 parli di impugnazione in realtà siamo di fronte a
un'OPPOSIZIONE , è infatti un giudizio sempre in primo grado però a cognizione piena. Avverso la
sentenza che chiude tale giudizio saranno esperibili le normali impugnazioni.
SE l'ordinanza non viene impugnata nei termini diviene DEFINITIVA (idoneità ad acquistare l'efficacia di il
giudicato).
- Rapporti tra il rimedio del 512 e l'eventuale opposizione all'esecuzione proposta prima della distribuzione
del ricavato dal debitore...
- Tesi a: posto che con il rimedio del 512 si contesta la sussistenza del diritto di natura processuale al
concorso, all'esito del procedimento non cisarà mai la formazione del giudicato sostanziale. Ne consegue
che tra il 512 e l'opposizione all'esecuzione non c'è interferenz perchè i due giudizi hanno ad oggetto diritti
diversi.
-TESI CARRATTA : c'è identità tra l'oggetto del giudizio ex 512 e quello dell'opposizione all'esecuzione, i
due giudizi pertanto non potranno mai convivere.
Tuttavia la controversia sul medesimo diritto di credito potrebbe nascere:
- su iniziativa di un altro creditore intervenuto (nel caso in cui questi agisca in via autonoma si avrà
un'ipotesi d connessione oggettiva dei due giudizi, altrimenti potrà agire con un intervento litependente nel
processo già instaurato dal debitore.)
- su iniziativa del debitore che non abbia proposto l'opposizione all'esecuzione prima della distribuzione
- Rapporto tra il rimedio del 512 e l'eventuale riconoscimento del credito del creditore intervenuto: il diritto
del creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione del ricavato a seguito del riconoscimento è
suscettibile di contestazione ex 512?
-TESI CARRATTA: il riconoscimento del debitore non equivale all'accertamento del diritto di credito. A
seguito del riconoscimento lo stesso debitore o altri creditori potranno quindi richiederne un accertamento
giudiziale instaurando una controversia ex 512.
-Tesi a: sostiene che l'oggetto del giudizio ex 512 sia il mero accertamento del diritto alla partecipazione al
ricavato, sarà quindi impossibile per il debitore che abbia riconosciuto il credito agire ex 512 contro lo
stesso (stesso oggetto). Tale possibilità non è preclusa invece per gli altri creditori concorrenti.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 27. L'ambito di applicazione del modello camerale, art. 737-742
Ambito di applicazione:
Tesi di CARRATTA:
Il legislatore non individua le ipotesi in cui il procedimento camerale descritto si applica, l'unica norma che
si occupa del suo ambito applicativo è l'art 742 bis secondo cui la disciplina sul processo camerale si applica
in tutte le ipotesi in cui il legislatore lo indica espressamente.
Tuttavia sarebbe la stessa struttura del procedimento camerale (processo altamente deformalizzato, non
garantista nè del diritto al contraddittorio nè del diritto alla prova) ad escludere teoricamente la sua
utilizzabilità in materia di tutela di diritti soggettivi. Da ciò si deduce che la disciplina in questione si applica
ai casi di GIURISDIZIONE VOLONTARIA (giurisdizione che non ha ad oggetto la tutela di diritti
soggettivi).
Le situazioni nelle quali il giudice della volontaria giurisdizione interviene sono 'anomale' rispetto
all'autonomia privata, sono situazioni nelle quali la volontà del soggetto non è idonea da sola ad ottenere un
determinato effetto, serve l'intervento del giudice.
Oggetto è la tutela di interessi privati di rilevanza pubblica.
I provvedimenti camerali si caratterizzano per la loro connessione formale e sostanziale con atti destinati a
spiegare i loro effetti in una determinata sfera giuridica, oppure per la loro funzione di autorizzazione al
compimenti di singoli atti di diritto sostanziale i cui elementi principali vengono delineati in sede
giurisdizionale.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 28. Criterio distintivo tra giurisdizione volontaria e contenziosa
E' un criterio oggettivo, basato sulla funzione dell'intervento del giudice.
Nella giurisdizione volontaria l'intervento del giudice è giustificato dalla salvaguardia di un interesse
privato;
nella giurisdizione contenziosa l'intervento del giudice è giustificato dalla risoluzione di una controversia.
- La giurisdizione volontaria non è costituzionalmente rilevante. Nell'ipotesi di giurisdizione volontaria
l'ordinamento avrebbe potuto affidare le tutele di questi interessi ad un altro soggetto rispetto al giudice
civile, non c'è vincolo per il legislatore ordinario in tal senso.
Concezione cd formalistica del modello camerale: nega qualsiasi rilevanza al contenuto dei provvedimenti=
il modello camerale è utilizzabile anche per i provvedimenti non rientranti nella giurisdizine volontaria.
VS
Concezione cd contenutistica: l'area di applicabilità del modello camerale puro non dovrebbe superare
l'ambito dei provvedimenti di giurisdizione volontaria.
Prendendo le mosse dalla concezione formalistica, si è sviluppato un ampio dibattito circa l'opportunità della
cd. cameralizzazione dei processi sui diritti soggettivi sulla base della necessità di offrire soluzioni rapide in
materia contenziosa.
Ipotesi positive in cui il modello camerale è stato esteso per la tutela di diritti soggettivi e status:
a) Procedimenti per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio tra coniugi (art 710 e art 9
legge sul divorzio)
I procedimenti di separazione e di divorzio sono procedimenti speciali a cognizione piena. Tuttavia per
ottenere la modifica delle condizioni contenute nella sentenza con cui si chiudono tali procedimenti il
legislatore ha previsto, nonostante si sia in presenza di giurisdizione contenziosa, un procedimento in
camera di consiglio.
b) art 3 legge 89/2001 (Legge Pinto)
Possibilità per le parti di un qualsiasi provvedimento che abbiano visto leso il loro diritto alla ragionevole
durata del processo di ottenere il risarcimento dei danni da parte dello Stato. L'accertamento circa la
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo avviene tramite un procedimento avviato davanti
alla Corte d'Appello secondo le forme del procedimento camerale.
c) art. 10 legge sull'adozione (l. 184/1083 modificata nel 2001)
Il procedimento che ha ad oggetto lo stato di adottabilità di un certo soggetto, prodromico all'adozione, è
adattato con le forme del processo camerale.
d) legge fallimentare a seguito delle riforme del 2006 e del 2007
In determinati procedimenti di natura contenziosa che sorgono all'interno di una procedura fallimentale si
applicano le forme del processo camerale:
- dichiarazione dello stato di insolvenza;
- procedimento per l'accertamento del passivo;
impugnazione dei provvedimenti del tribunale fallimentare;
- dichiarazione di esdebitazione del fallito.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 29. Il procedimento camerale conforme alla Costituzione
Problema: la scelta del legislatore di prevedere il procedimento camerale per ipotesi di giurisdizione
contenziosa è conforme a Costituzione?
E in particolare con i commi I e II del nuovo art 111 cost (sanciscono il principio del contraddittorio, il
principio della terzietà del giudice, il principio della ragionevole durata del processo e la riserva di legge)?
-Un recepimento integrale nella giurisdizione contenziosa delle forme del procedimento camerale sarebbe
certamente incostituzionale poichè non garantirebbe nè il diritto al contraddittorio, nè quello alla prova, nè
all'impugnazione.
-Soluzioni:
I) giurisprudenza della Corte di Cassazione: il richiamo alla disciplina del procedimento camerale va inteso
come integrale, tuttavia al provvedimento che viene emesso al termine del procedimento camerale in materia
contenziosa, nonostante abbia la forma di un decreto o di un'ordinanza, deve essere riconosciuta la sostanza
delle sentenza. Tale provvedimento sarà perciò ricorribile per Cassazione per violazione di legge ex art. 111
VII comma.
Critica: questa soluzione non consente di superare le difficoltà dell'applicazione del procedimento camerale
alla materia contenziosa in quanto non si tutela nelle due fasi di merito (I fase sommaria e reclamo) il pieno
esercizio del diritto alla prova e del diritto al contraddittorio.
In realtà questo orientamento è stato inaugurato, e poi costantemente seguito, con la sent. 2593/1995, in un
momento quindi cronologicamente precedente alla novella dell'art. 111 cost con il quale è palesemente
incompatibile.
II) orientamento Corte Costituzionale: in linea con il suo ruolo non ha dato un'interpretazione comunque non
ha nemmeno dichiarato incostituzionali le norme che richiamano le forme del procedimento camerale in
materia contenziosa poichè ha ritenuto che le difficoltà conseguenti da queste potessero essere superate in
via interpretativa. Sarà perciò compito del giudice, che si ritrovi ad applicare tali norme, salvaguardare i
principi costituzionali individuati per l'esercizio della giurisdizione contenziosa.
III) orientamento maggioritario in dottrina: si è preoccupata di dare un contenuto a quanto sostenuto dalla
Corte Costituzionale. Ha individuato le norme del rito camerale applicabili, in quanto non lesive delle
garanzie delle parti nel processo contenzioso, e integrato le lacune, conseguenti alla disapplicazione delle
norme lesive, con la disciplina del processo a cognizione piena.
Possono essere applicate le norme del procedimenti camerale riguardanti la fase introduttiva, la forma del
provvedimento finale e la possibilità del reclamo avverso il provvedimento di primo grado (perchè l'appello
non ha copertura costituzionale).
Non può essere applicato, invece, l'art. 738. Per la trattazione del procedimento pertanto si applicherà la
disciplina propria del processo a cognizione piena.
Da tutto ciò consegue che in via interpretativa è stato individuato un rito completamente nuovo.
Nonostante con questa soluzione si superino i problemi della cd cameralizzazione dei diritti sostanziali, la
prevalente giurisprudenza della Cassazione non ha ancora cambiato avviso, tuttavia alcune sentenza, anche
se isolate, hanno mostrato delle aperture verso questa soluzione.
-Da ciò deriva che bisogna distinguere le ipotesi in cui si è in presenza di forme camerali pure, senza alcuna
contaminazione con forme contenziose, dalle ipotesi in cui, viceversa, si ha un'integrazione delle forme
camerali con quelle del processo contenzioso o si ha l'applicazione integrale di queste ultime.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 30. La struttura del procedimento camerale puro
La disciplina è particolarmente deformalizzata, per tutti gli aspetti non considerati il legislatore si rimette
alla valutazione in concreto del giudice.
- ART 737 L'atto introduttivo ha sempre la forma del RICORSO rivolto al giudice competente, ossia al
tribunale (in composizione colegiale se espressamente previsto, altrimenti in formazione monocratica).
Non è obbligatorio il patrocinio di un difensore.
E' difficile, in mancanza di un diritto controverso, individuare delle parti, in ogni caso non c'è una vera
contrapposizione tra le parti ed è possibile che ci sia una sola parte che chiede l'adozione di un
provvedimento (cd provv camerali unilaterali).
- ART 738
'Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del presidente. (spesso è richiesta l'audizione del pm in ragione della
natura degli interessi da tutelare)
Il giudice puo' assumere informazioni'.
II giudice può quindi assumere sommare informazioni, la cognizione sommaria sarà funzionale alla
formazione del convincimento del giudice circa le misure da adottare più idonee ad attuare l'interesse.
- ART 739 e 740 Il provvedimento assume la forma del DECRETO.
Avverso tale provvedimento è possibile proporre:
- RECLAMO DELLE PARTI o DEL PM da proporre (alla Corte d'Appello o al tribunale in composizione
collegiale a seconda che il provvedimento sia stato emesso rispettivamente dal tribunale in composizione
collegiale o da quello in composizione monocratica) entro 10 giorni (termine perentorio che decorre dalla
comunicazione se è dato nei confronti di una sola parte, o dalla notificazione se è dato neiconfronti di più
parti).
Può essere fondato su motivi di opportunità e di merito o su vizi di legittimità.
Non può avere ad oggetto circostanze sopravvenute, in tal caso si ritiene debba essere proposto un nuovo
ricorso al Tribunale.
La legittimazione al reclamo è riconosciuta anche ai terzi che abbiamo subito effetti del provvedimento.
- ART 742 ISTANZA DI REVOCA O MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO può essere promossa in ogni
momento sia per una diversa valutazione dei presupposti già esaminati sia per la scoperta di fatti nuovi o di
vizi del procedimento concluso (non è quindi necessario il sopraggiungere di nuovi motivi di fatto o di
diritto).
= il provvedimento non acquista mai natura definitiva
(aldilà di questa previsione espressa sarebbe stato comunque inammissibile prospettare la formazione del
giudicato per questi provvedimenti posto che l'oggetto della tutela non è un diritto soggettivo).
L'art 742 tuttavia prevede espressamente che restano salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in forza di
convenzioni anteriori alla modificazione e alla revoca.
Il silenzio della legge circa eventuali limiti al prodursi di effetti anche per la parte e per gli atti
consequenziali al provvedimento revocato o modificato, non esclude che ci siano: il limite coincide con
l'esaurimento degli effetti dello stesso provvedimento ogni volta che esso costituisce presupposto o
condizione autorizzativa per il compimento di un atto ulteriore.
- Per i soli vizi di legittimità si riconosce la possibilità dell'impugnazione dei provvedimenti camerali in sede
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile contenziosa, secondo Satta (altri sostengono il contrario) però tale rimedio spetta solo ai soggetti estranei al
procedimento camerale, ossia coloro che non dovevano essere destinatari della notificazione del
provvedimento camerale (invece le parti potevano far valere queste ragioni con il reclamo).
- ART 741 il conseguimento dell'efficacia del decreto è condizionato al decorso del termine per la
proposizione del reclamo delle parti e del pm, tuttavia l'efficacia immediata può essere disposta dal giudice
se vi sono ragioni d'urgenza.
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Diritto processuale civile 31. I procedimenti con forme camerali pure e miste
PROCEDIMENTI CON FORME CAMERALI PURE
• Provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati (art 732)
• Provvedimenti relativi all'apertura delle successioni (art 747 e ss)
• Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art 3 l 154/2001 ha introdotto l'art 736 bis)
• Procedimenti in camera di consiglio in materia societario (artt 25-33 s.lgs. 5/2003)
PROCEDIMENTI CON FORME CAMERALI MISTE
• Amministrazione di sostegno (art 720 bis introdotto nel 2004)
• Interdizione e inabilitazione (art 419 cc e 714 cpc)
• Dichiarazione di assenza e di morte presunta
• Intervento del giudice nei rapporti familiari e nei rapporti genitori-figli
• Conflitti tra i coniugi.............
• .....
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Diritto processuale civile 32. La funzione del pignoramento
Il pignoramento assolve a una duplice funzione:
1 L’individuazione dei beni oggetto dell’espropriazione, funzionale alla trasformazione
dell’assoggettabilità generica di cui all’art.2740 c.c. in assoggettamento specifico (effetti processuali).
2 L’imposizione di un vincolo sul bene pignorato, reso indisponibile, cioè la realizzazione di tale
assoggettamento specifico (effetti sostanziali).
L’art. 2912 c.c. disciplina l’effetto del pignoramento, cioè la creazione di un vincolo di indisponibilità
sostanziale sul bene oggetto del pignoramento, effetto di carattere relativo, in quanto limitato al solo
creditore pignorante e ai creditori eventualmente intervenuti.
L’INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DELL’ESPROPRIAZIONE
In forza dell’art. 2741 c.c. “i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore”,
mentre, secondo quanto disposto dall’art. 2910 c.c., il singolo creditore può far espropriare i beni del
debitore, ma “per conseguire quanto gli è dovuto”. Da ciò si ricava il principio della necessaria coerenza del
potere di espropriazione con il diritto di credito che deve essere soddisfatto. I beni facenti parte della
responsabilità del debitore devono perciò essere individuati in misura sufficiente per far conseguire al
creditore quanto gli è dovuto.
[problema della individuazione di quei beni sufficienti a soddisfare il creditore:
-nel caso di espropriazione mobiliare viene risolto affidando la scelta delle cose da pignorare all’ufficiale
giudiziario che le individua a seconda del criterio della più facile e pronta liquidazione (art. 517 c.p.c.),
-nel caso di espropriazione degli immobili, dei crediti, dei mobili del debitore che sono in possesso di terzi e
nell’espropriazione contro il terzo proprietario, la scelta delle cose da pignorare viene rimessa al creditore
procedente.]
Altri problemi possono sorgere nel caso in cui il pignoramento risulti infruttuoso, insufficiente o eccessivo.
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Diritto processuale civile 33. La forma del pignoramento, art. 492 c.p.c.
L’art.492 c.p.c. disciplina la forma del pignoramento.
- I Il pignoramento consiste in un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore “di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all’espropriazione e i frutti di essi”.
Tuttavia gli effetti del pignoramento (indisponibilità del bene e conseguente inefficacia degli atti di
disposizione del bene pignorato posti in essere dal debitore) si ricavano dagli artt. 2913 c.c. e ss. e si
determinano anche in difetto dell’ingiunzione in cui l’atto consiste ex art.492 c1 c.p.c. l’omessa ingiunzione
viene sempre sanata dalla stessa notificazione dell’atto.
-Art. 492 c.p.c. ult comma (IX) : riferimento all’art. 488 c2 [quando la legge richiede che l’ufficiale
giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale
competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’art. 488, secondo
comma.]
-I nuovi commi aggiunti all’art. 492 c.p.c. svolgono due funzioni: quella di facilitare l’individuazione dei
beni del debitore sui quali può utilmente dirigersi l’esecuzione forzata e quella di ampliare il contenuto degli
avvisi rivolti al debitore al momento dell’ingiunzione.
-Art. 492 II richiede che il pignoramento contenga l’invito rivolto all’esecutato “ad effettuare presso la
cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei
comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione
con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la
cancelleria dello stesso giudice”. Ciò per evitare che il debitore ostacoli il regolare e rapido svolgimento
dell’esecuzione, mutando continuamente la propria residenza o il proprio domicilio così impedendo
l’effettuazione di notifiche e comuncazioni.
L’invito contenuto nel pignoramento è un atto proprio dell’ufficiale giudiziario.
[Si ritiene che l’omissione dell’invito non provochi la nullità del pignoramento, ma solo l’inapplicabilità del
secondo comma art.492 c.p.c, con la conseguenza che le successive notificazioni e comunicazioni siano
effettuate alla parte personalmente, ai sensi dell’art.479 c.p.c. l’integrazione dell’invito non può avvenire
successivamente.
Invece nel caso in cui sia l’esecutato a non raccogliere l’invito o a rendersi irreperibile, le successive
comunicazioni e notificazioni devono essere eseguite presso la cancelleria del giudice competente, resta
però ferma la possibilità per l’esecutato di adempiere all’invito in un momento successivo.]
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 34. La conversione del pignoramento : art. 495
Art. 492 III c.p.c. “ il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art.
495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto
al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre
che delle spese di esecuzione”, la conversione del pignoramento può essere richiesta con istanza da
depositare in cancelleria:
1 Nell’espropriazione mobiliare presso il debitore, non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione
della vendita o per l’assegnazione (art.530)
2 Nell’espropriazione presso terzi, non oltre la prima udienza fissata ai sensi dell’art.552 per
l’assegnazione o la vendita delle cose mobili dovute dal terzo o per l’assegnazione dei crediti
3 Nell’espropriazione immobiliare, non oltre l’udienza fissata per l’audizione delle parti e dei creditori
che, pur avendo sui beni pignorati un diritto di prelazione, non siano ancora intervenuti nella procedura
(art.569). l’istanza deve essere accompagnata, a pena di inammisibilità, dal versamento di una somma di
denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei
crediti dei creditori intervenuti (dedotti i versamenti effettuati in precedenza, di cui deve essere fornita prova
documentale)
-Le successive disposizioni dell’art. 492 c.p.c. sono funzionali ad un rafforzamento dei poteri dell’organo
esecutivo, per semplificare le attività di ricerca dei beni da pignorare:
IV Nell’ipotesi in cui i beni pignorati appaiono fin dall’inizio insufficienti per la soddisfazione delle ragioni
del creditore, o la loro liquidazione appaia palesemente di lunga durata, l’ufficiale giudiziario, d’ufficio,
rivolge al debitore un invito formale “ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si
trovano ovvero le generalità dei terzi debitori”, avvertendolo delle conseguenze penali previste per l’omessa
o falsa dichiarazione.
Se il debitore non raccoglie l’invito nel termine di 15 giorni, ovvero rende dichiarazioni mendaci o
incomplete, è prevista la sanzione penale.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 35. Il pignoramento con oggetto beni mobili, art. 543 c.p.c.
Se invece l’esecutato risponde all’invito dell’ufficiale giudiziario rendendo la dichiarazione positiva, se ne
rediga processo verbale e disciplina le conseguenze secondo la natura dei beni oggetto del pignoramento:
1 Se la dichiarazione ha per oggetto BENI MOBILI, questi si intendono pignorati sin dal momento in cui
la dichiarazione viene resa, con l’onere per l’ufficiale giudiziario di curarne la custodia. Qualora il luogo in
cui sono ubicati i beni indicati si trovi in un circondario diverso da quello di appartenenza dell’ufficiale
giudiziario, questi dovrà trasmettere il verbale contenente la dichiarazione all’ufficiale giudiziario
competente per territorio, il quale provvederà ad eseguire il pignoramento.
2 Per i crediti e le cose mobili in possesso dei terzi, il pignoramento produce i suoi effetti in momenti
diversi: per il perfezionamento a carico del terzo si dovrà attendere che gli sia notificato l’atto di cui
all’art.543 c.p.c. , per il debitore esecutato il pignoramento invece si perfeziona sin dal momento della
dichiarazione resa.
3 Infine se il debitore indica l’esistenza di beni immobili, si dovrà procedere ai sensi dell’art. 555 c.p.c. e
ss., gli effetti del pignoramento verranno a prodursi per il debitore dal momento della dichiarazione. Ai fini
dell’opponibilità a terzi del vincolo sui beni immobili ai quali il debitore si sia riferito nella dichiarazione,
bisogna trascrivere il pignoramento immobiliare che il creditore dovrà successivamente far eseguire.
- VI Qualora l’insufficienza dei beni pignorati si determini successivamente, come quando ad es. sia dovuta
all’intervento di altri creditori, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di rivolgere al
debitore esecutato lo stesso invito formale.
-VII Sempre su iniziativa del creditore procedente l’ufficiale giudiziario, qualora non riesca a individuare i
beni utilmente pignorabili, ovvero se i beni individuati o già indicati dal debitore appaiono cmq insufficienti
“rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche” fornendo le
generalità del debitore e quelle dei creditori istanti. Se in seguito allo svolgimento delle indagini vengono
individuati altri beni, è compito del creditore richiedere un altro pignoramento.
L’ufficiale giudiziario può avvalersi della forza pubblica ogni volta che lo ritenga necessario.
- VIII Infine è prevista una speciale disciplina per le ipotesi in cui la mancanza o l’insufficienza di beni
utilmente pignorabili si verifichi quando il debitore sia un imprenditore commerciale. In tal caso l’ufficiale
giudiziario, previa istanza del creditore procedente e con spese a suo carico, invita il debitore a indicare il
luogo in cui sono custodite le scritture contabili e nomina un commercialista, un avvocato o un notaio,
iscritti nell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili
(art.179ter disp.att.c.p.c.) , con il compito di esaminarle al fine di individuare beni e crediti pignorabili.
Il professionista può richiedere agli uffici finanziari notizie sul luogo di tenuta e sulle modalità di
conservazione delle scritture contabili; può avvalersi dell’assistenza dell’ufficiale giudiziario
territorialmente competente.(L’inottemperanza all’invito non è penalmente rilevante ai sensi dell’art.388c.p.,
in quanto le scritture contabili non possono considerarsi beni o crediti).
Esaminati i documenti, il professionista redige apposita relazione con i risultati della verifica, la quale viene
poi trasmessa al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, il quale provvede alla
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano poste attive o beni che il debitore non
ha indicato , egli, oltre a subire le sanzioni ex art.388 c.p., sarà condannato a pagare le spese dell’accesso
alle scritture contabili e della relazione, liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo.
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 36. Gli effetti sostanziali del pignoramento
Gli effetti sostanziali del pignoramento sono indicati dall’art.2913 c.c.
Coerentemente con la funzione del pignoramento, che assoggetta i beni strumento al soddisfacimento del
diritto di credito, il vincolo di indisponibilità impresso sui beni pignorati non priva in modo assoluto e
definitivo il debitore o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di disporre dei beni pignorati, ma ne
limita la disponibilità, cioè impedisce che che l’eventuale atto di disposizione possa pregiudicare il creditore
pignorante o i creditori intervenuti: gli atti posti in essere dal soggetto esecutato non sono inesistenti o nulli,
né annullabili, ma solo inefficaci. Questa inefficacia non è assoluta, ma si produce solo nei confronti del
creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Il permanere del vincolo di
indisponibilità relativa è condizionato al pignoramento e al soddisfacimento del diritto dei creditori.
Questo vincolo di inefficiacia relativa riguarda 3 categorie di atti:
1 ALIENAZIONI DEL BENE PIGNORATO nel caso di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri
l’inefficacia è condizionata alla trascrizione o iscrizione successiva alla trascrizione del pignoramento; nel
caso di beni mobili restano salvi gli effetti del possesso di buona fede anche per gli atti di alienazione
successivi al pignoramento.
2 ALIENAZIONI ANTERIORI AL PIGNORAMENTO l’inefficacia è condizionata per gli immobili e
mobili iscritti alla trascrizione successiva al pignoramento; per le cessioni di credito, alla notifica al debitore
ceduto o all’accettazione da parte di quest’ultimo, successiva al pignoramento; per le alienazioni di
universalità di mobili, al difetto di data certa; per le alienazioni di mobili, alla trasmissione del possesso
successiva al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa anteriore.
3 ATTI CHE LIMITANO LA DISPONIBILITA’ DEI BENI PIGNORATI E ATTI O DOMANDE PER I
QUALI E’ RICHIESTA LA TRASCRIZIONE sono inefficaci se trascritti successivamente e, quando non è
richiesta la trascrizione, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.
(prima del pignoramento/ dopo il pignoramento = prima/dopo la trascrizione del pignoramento.)
Federica D'ortenzio Sezione Appunti
Diritto processuale civile 37. Il pignoramento mobiliare presso il debitore, art. 2910 c.c.
Art. 2910 c.c. “la ricerca dei beni del debitore da espropriare deve essere effettuata secondo le regole
stabilite dal codice di procedura civile”, che per l’espropriazione mobiliare sono contenute nell’art. 513
c.p.c.
Esigenza di una duplice operazione:
a) la prima destinata a individuare entità materiali che siano beni in senso giuridico
L’ufficiale giudiziario deve rispettare l’individuazione di bene già realizzata dal debitore, deve cioè
rispettare la destinazione della cosa in senso giuridico, cioè come bene, già effettuata (es non può pignorare
singole pagine di un libro se la separazione delle stesse non sia avvenuta prima del pignoramento, altrimenti
creerebbe nuovi beni)
b) la seconda volta a identificare tra questi beni quelli che possano costituire, ai sensi dell’art. 2910 c.c.,
oggetto dell’esecuzione.
Nella seconda operazione invece l’ufficiale giudiziario, nella ricerca delle cose da pignorare, deve
identificare i beni di proprietà del debitore e, cmq, assoggettabili all’esecuzione. (compimento di un’attività
valutativa da parte dell’ufficiale giudiziario.)
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Diritto processuale civile 38. Art. 513 c.p.c.: le cose mobili da pignorare
L’art.513 c.p.c. descrive le modalità di ricerca delle cose mobili da pignorare, prevedendo che l’ufficiale
può:
a) ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti;
b) ricercare tali cose anche sulla persona del debitore, con le cautele opportune per rispettarne il decoro;
c) pignorare cose determinate del debitore che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, ma delle
quali questo può direttamente disporre, purchè l’ufficiale giudiziario sia stato previamente autorizzato dal
giudice con decreto emesso su ricorso del creditore;
d) pignorare anche cose del debitore in possesso di un terzo, quando il terzo possessore consenta di esibire
tali cose.
L’art.513 si limita a permettere all’ufficiale giudiziario di ricercare in questi luoghi le cose da pignorare, non
dicendo che tutte le cose rinvenute nella casa del debitore e nei luoghi a lui apparteneti si presume rientrino
nella sua disponibilità.
Se il bene di cui il debitore ha la diretta disponibilità, da sottoporre a pignoramento, si trova in luoghi
appartenenti ad un terzo, è legittimo il pignoramento diretto, ma a tutela del terzo è necessaria
l’autorizzazione del giudice per effettuare la perquisizione. Cmq osservata questa garanzia, il pignoramento,
colpendo cose di cui il debitore ha la diretta disponibilità, non può sostanziarsi in uno spoglio.
Se invece la cosa sia nel possesso del terzo, questa non può essere ricercata e pignorata dall’ufficiale
giudiziario, senza che così si commetta uno spoglio ai suoi danni. Il bene può essere pignorato nelle forme
dell’espropriazione diretta (e non nelle forme dell’espropriazione presso terzi) solo quando il terzo consente
di esibirlo.
La condizione di disponibilità diretta della cosa ha una rilevanza negativa: la condizione di disponibilità
diretta del terzo impedisce l’accesso dell’ufficiale giudiziario e il pignoramento, in coerenza con un divieto
di spoglio, posto a tutela del possesso.
L’art. 513 c.p.c. descrive solo le modalità di ricerca, la determinazione dell’oggetto dell’espropriazione è
invece riscontrabile nell’art. 2910 c.c., che trova il presupposto nell’art. 2740 c.c., principio informatore
della responsabilità patrimoniale.
La casa del debitore: l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento tutto ciò che costituisce parte
della casa o dell’azienda del debitore, e se questi dichiara che alcuni beni rinvenuti non sono di sua
proprietà, l’ufficiale giudiziario deve ugualmente pignorarli (l’eventuale proprietario potrà proporre in tal
caso l’opposizione di terzo), essendo determinante la posizione spaziale dei beni. Rientra cmq tra i poteri di
valutazione dell'ufficiale giudiziario di stenersi dal pignoramento laddove la proprietà del terzo risulti da
circostanze inequivocabili o sia immediatamente documentata l'estraneità all'oggetto dell'esecuzione.
Altri luoghi a lui appartenenti: quando la ricerca viene eseguita negli altri luoghi appartenenti al debitore, è
necessario individuare di volta in volta la natura del rapporto tra quest’ultimo e i beni da pignorare, per
stabilire se siano oggetto dell’esecuzione (in base agli elementi desumibili dalla natura stessa delle cose
rinvenute, dalla destinazione dei luoghi e dalla qualità del debitore esecutato).
La legge attribuisce all’ufficiale giudiziario il potere di introdursi, anche contro la volontà del debitore e del
terzo, ed eventualmente con la forza, nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti per
ricercare le cose da pignorare.
L’ufficiale giudiziario nella ricerca deve escludere le cose impignorabili e preferire quelle di più facile e
pronta liquidazione; egli al fine di assicurare che il ricavato copra anche le spese del processo esecutivo e gli
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Diritto processuale civile interessi, deve pignorare beni il cui presumibile valore di realizzo sia pari all’importo del credito precettato
aumentato della metà.
Per i titoli di credito il pignoramento deve eseguirsi sul titolo, se è nominativo il vincolo produce effetto solo
se viene annotato sul registro dell’emittente, per i titoli all’ordine e al portatore l’annotazione non è
necessaria. I titoli rappresentativi di merci e i libretti postali devono essere pignorati nelle forme
dell’espropriazione presso terzi.
I frutti naturali possono essere pignorati liberamente a partire dalle ultime sei settimane anterirori al tempo
ordinario della loro maturazione, altrimenti, se non sono ancora stati raccolti e separati dal suolo, devono
aver assunto una propria individualità. Può essere pignorato anche il mero usufrutto.
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Diritto processuale civile