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L'esecuzione per obblighi di fare e di non fare

L'esecuzione per obblighi di fare e di non fare


Art 611 Spese dell'esecuzione
I. Nel processo verbale  l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
II. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e ss con decreto che costituisce titolo esecutivo.
(= comprendono anche le spese relative alla difesa tecnica)


FORME DELL'ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE E DI  NON FARE
- Questa esecuzione, nonostante la sua denominazione, ha sempre ad oggetto un obbligo di fare: infatti anche quando l'obbligo contravvenuto è di non fare, l'attività che viene posta in essere con l'esecuzione è di sisfare quanto è stato fatto e quindi comunque un fare.
-  Art. 612 Provvedimento
I. Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare  o di non fare
(unico titolo esecutivo che legittima questa forma di esecuzione forzata, tuttavia in sede di applicazione giurisprudenziale si è ammesso qualsiasi provvedimento giudiziale da cui emerga un obbligo di fare o di non fare. Nel 2002 questa norma è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, si tacciava di incostituzionalità la parte in cui non  prevede anche i verbali di conciliazione, tuttavia la Corte ha respinto la richiesta motivando che l'art 612 va interpretato come se ricomprendesse anche i verbali di conciliazione.),
 dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
II. Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Problema: qual'è il contenuto dell'ordinanza e il suo rapporto con il titolo esecutivo?
-Tesi originaria: si sosteneva che le 'modalità dell'esecuzione' di cui al I comma coincidessero con la previsione del II comma, pertanto l'ordinanza si doveva limitare a designare l'ufficiale giud e le persone incaricate, senza specificare le modalità pratiche di attuazione dell'esecuzione.
-Orientamento dominante: nell'ordinanza il giudice dell'esecuzione deve specificare le singole modalità attraverso le quali è possibile conseguire il risultato contenuto nel titolo.
 Tuttavia il provvedimento del giudice non deve eccedere la semplice specificazione delle modalità di attuazione del titolo, a pena di perdere, nonostante la forma, la sostanza dell'ordinanza e di divenire una sentenza impugnabile mediante appello (Cass. 2003).
Art. 614 Rimborso delle spese
I. Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
II. Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.
( a fronte del richiamo alla disciplina del proced ingiuntivo, si riconosce che oggetto della richiesta possano essere non solo le spese ma anche gli onorari della difesa)


Art. 2933 cc Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo.
LIMITE Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e di pregiudizio all'economia nazionale.



Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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