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Art. 825, Deposito del lodo

Art. 825, Deposito del lodo

Il fondamento privatistico dell'arbitrato impedisce che il lodo produca di per sè efficacia esecutiva, affinchè acquisti la provvisoria esecutività( che la sentenza possiede invece sin dalla sua pronuncia) è necessario l'ausilio di un giudice dello Stato che provvede a conseguirgliela attraverso uno speciale procedimento distinto dal lodo ed in virtù di un apposito provvedimento giudiziale di exequatur
Art. 825 Deposito del lodo
I. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica (senza limiti temporali) ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.
Il tribunale (in composizione monocratica), accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. [cd decreto di exequatur] nel farlo dovrà certamente verificare le condizioni di legittimità formale del provvedimento e quindi anche del deposito.
Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
II. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma
III. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
(prima invece non era ammesso il reclamo, i vizi del decreto dovevano esser fatti valere con l'impugnazione per nullità del lodo ovvero in sede di opposizione all'esecuzione).
[dalla tipologia di effetti si deduce che non sono suscettibili di exequatur i lodi non definitivi su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, nè i lodi definitivi di rito che non contengono una pronunica sulle spese. Lo sono invece i lodi che decidono parzialmente il merito della controversia].


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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