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L'esecuzione per consegna o per rilascio

L'esecuzione per consegna o per rilascio


1) CONSEGNA DI COSE MOBILI
ART 606 Analogamente a quanto previsto dall'art 513 per il pignoramento mobiliare, qui l'ufficiale giudiziario deve ricercare le cose mobili in questione ed effettuarne la consegna alla parte istante o a persona da questa designata.
ART 607 La consegna può essere ostacolata dal fatto che quegli stessi beni siano stati già assoggettati a pignoramento, in tal caso l'istante dovrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione di terzo avverso l'esecuzione che ha dato luogo a quel pignoramento.


2) RILASCIO DI IMMOBILI
ART 608   I. L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
- il legislatore del 2005 ha individuato espressamente il momento iniziale dell'esecuzione per rilascio nel momento della notificazione all'obbligato del cd preavviso di rilascio. Prima della riforma la giurisprudenza, invece, era orientata nel senso di riconoscere tale momento nel primo accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'esecuzione al fine di immettere l'istante nel possesso dell'immobile. La dottrina si era preoccupata di evidenziare quanto questo orientamento fosse pregiudizievole per l'obbligato cui si consentiva l'opposizione solo al momento dell'accesso e per l'istante che rischiava di incorrere nella perdita di efficacia del precetto in conseguenza dello sfasamento temporale tra la notificazione del preavviso e il primo accesso.  L'attuale soluzione, invece, permette all'esecutato di proporre opposizione all'esecuzione e istanza di sospensione sin dalla notificazione dell'atto di preavviso.
L'individuazione di detto momento è rilevante:
- per determinare il dies a quo della decorrenza del termine per l'opposizione tardiva ex art 668 II
- per accertare l'attività idonea a scongiurare il decorso del termine di efficacia del precetto
- per stabilire la decorrenza del termine perentorio per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
(- prima si riteneva che la stessa esecuzione si sarebbe dovuta svolgere uno actu, con evidente impossibilità per il possessore dell'immobile di richiedere al giudice dell'esecuzione la sospensione della stessa. Ora invece il giudice dell'opposizione a recetto ha il potere di sospendere, non già l'esecuzione, ma l'efficacia esecutiva del titolo)
II. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo  e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
(se mell'immobile si trovano ancora cose che appartengono alla parte tenuta al rilascio, ovvero cose pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario provvede ex art 609)


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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