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Art. 481, Cessazione dell'efficacia del precetto


I. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione  non è iniziata l'esecuzione. (= termine perentorio a pena di decadenza)
II. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.= dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (o dalla comunicazione del deposito della sentenza d'Appello che rigetta l'opposizione contro l'atto di precetto, tuttavia quest'ultima possibilità è stata resa inefficace poichè le opposizioni al precetto sono oggi decise con sentenza non impugnabile e quindi non soggetta ad appello)
Art. 482 Termine ad adempiere
I. Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione  o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione  o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

[il creditore procedente dovrà quindi iniziare il processo esecutivo dopo il decorso del termine per adempiere e comunque prima dei 90 gg dalla notificazione del precetto]

-Attività di difesa che il debitore può esercitare in questa fase:
a) OPPOSIZIONE AL PRECETTO il debitore contesta nel merito il diritto del creditore a portare ad esecuzione quel credito, apre così un processo di cognizione davanti al giudice competente per materia e per valore secondo le regole ordinarie, per territorio seconod l'art 480 III
b) OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e del procedimento notificatorio degli stessi. E' ammessa entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione degli atti. Anche qui per la competenza territoriale si rinvia all'art 480 III.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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