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Caratteristiche del Patto compromissorio

Caratteristiche del Patto compromissorio



(o convenzione di arbitrato)
è il negozio (di diritto sostanziale con rilevanza ad effetti processuali) attraverso il quale le parti deferiscono ad arbitri la decisione di una o più controversie, che tra esse siano sorte o possano insorgere in relazione ad un determinato rapporto di diritto sostanziale, escludendo in relazione alle stesse l'azione giurisdizionale fin tanto che tale negozio sia valido ed efficace.
Può essere stipulato anche attraverso l'inserimento in un contratto di un'apposita clausola.
Di regola l'arbitrato è rituale, tuttavia le parti possono optare per l'arbitrato irrituale (art 808ter, introdotto nel 2006) palesando espressamente nel patto compromissorio la loro scelta in tal senso.
Species del genus patto compromissorio:
a) IL COMPROMESSO è l'accordo che le parti stipulano per deferire ad arbitri una o più controverise tra esse già sorte in relazione ad un determinato rapporto giuridico sostanziale.
ART 807 'll compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.(non basta la mera determinabilità)
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente o telefacsimile o messaggio telematico.
(forma scritta ad substantiam)
b) LA CONVENZIONE DI ARBITRATO SU CONTROVERSIE FUTURE RELATIVE AD UNO O PIU' RAPPORTI SOSTANZIALI DI NATURA NON CONTRATTUALE
ART 808bis 'Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807' (forma scritta qui è richiesta ad probationem).
c) LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART 808 è il patto, inserito dalle parti in un contratto o stipulato con atto separato, attraverso il quale si assoggettano ad arbitrato le controversie nascenti da un determinato rapporto sostanziale di natura contrattuale.
[Si tratta quindi, nonostante la denominazione di 'clausola', di un accordo autonomo non necessariamente inserito nel contratto al quale si riferisce e comunque scindibile dallo stesso.]
La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807 (anche qui forma scritta ad probationem).
Nonostante la clausola e il contratto siano funzionalmente collegati, la prima presenta aspetti di autonomia riferibili all'oggetto e alla causa dell'accordo. Infatti la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.
Il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Tesi: la clausola compromissoria ha ad oggetto esclusivamente liti future ed eventuali, di conseguenza le controversie contrattuali già insorte devono essere deferite agli arbitri mediante compromesso
Critica: la lettera dell'art 808 consente di includere nell'oggetto della clausola compromissoria tutte le controversie comunque nascenti dal contratto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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