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Gli effetti delle misure cautelari

Gli effetti delle misure cautelari

- I provvedimenti a contenuto conservativo e i provvedimenti di istruzione preventiva sono per natura provvisori, infatti sono destinati a perdere efficacia nei casi patologici (art 669 novies: mancato o tardivo avvio della causa di merito, sua estinzione...) oppure, fisiologicamente, nel caso di sentenza o lodo arbitrale [se accerta l'inesistenza del diritto a cautela del quale è stato concesso il provvedimento cautelare, questo perde efficacia subito; se ne accerta l'esistenza del diritto, il provv cautelare perde efficacia al passaggio in giudicato della sentenza].
- Nei provvedimenti cautelari a strumentalità cd attenuata, di cui al comma VI dell'art.669 octies, nel caso in cui nessuna delle parti instauri il processo di merito o questo si estingua, il provvedimento cautelare è destinato ad avere efficacia a tempo indeterminato, la dottrina parla di 'provvisoria stabilità'. (se viene instaurato il processo di merito si apllica lo stesso regime dei provv cautelari a strumentalità forte).
Tuttavia ciasuna parte conserva il potere di instaurare il processo di merito. In concreto, però, il beneficiario della misura cautelare ben può essere soddisfatto da tale situazione; l'interesse a instaurare il processo di merito sarà del soggetto contro cui è stato pronunciato il provvedimento cautelare, se e quando avrà interesse all'accertamento sull'inesistenza del diritto a tutela del quale è stato pronunciato il provvedimento cautelare e con questo la dichiarazione di inefficacia del provv cautelare e, se del caso, la rimozione degli effetti.
Tuttavia l'art 669 octies ultimo comma prevede espressamente l'inidoneità del provvedimento cautelare a pregiudicare altri processi e a maggior ragione l'idoneità al giudicato.


Disciplina dell'inefficacia del provvedimento cautelare
ART 669 novies  ipotesi in cui la misura cautelare diviene inefficace, da considerarsi secondo Cassazione tassative:
a) il giudizio di merito non viene promosso, ovvero viene promosso decorsi i termini perentori previsti;
b) il giudizio di merito, pur instaurato nei termini, si estingue;
c) non è stata versata la cauzionedi cui all'art. 669 undecies entro il termine fissato dal giudice;
d) il diritto  tutela del quale è stata concessa la misura cautelare è dichiarato inesistente con sentenza anche non passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale,
e) nel caso in cui la causa di merito sia devoluta ad arbitrato interno, quando la parte che ha ottenuto la misura cautelare non richieda l'esecutorietà del lodo nei termini decadenziali;
f) ne caso in cui la causa di merito sia devoliuta ad arbitrato straniero o alla giurisdizione di un giudice straniero, quando la parte non richieda l'esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo estero entro i termini previsti.
N.B. ai provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata si applicano solo c) e d)

•    competenza per la declaratoria di inefficacia del provv cautelare:
spetta al giudice che ha emanato il provvedimento, tranne quando consegua alla declaratoria con sentenza dell'inesistenza del diritto a tutela del quale è stato concesso, in tal caso l'inefficacia è dichiarata nella sentenza stessa.
•     procedimento per la dichiarazione di inefficacia:
-la dichiarazione di inefficacia e le disposizioni necessarie al ripristino dello status quo ante vengono disposte con la sentenza all'esito di un giudizio a cognizione piena.
- in tutti gli altri casi si applica il II comma dell'art 669 nonies:
ricorso da depositarsi presso al cancelleria del giudice che ha concesso il provvedimento cautelare, in calce fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
Se non vi sono contestazioni il giudice pronuncia ordinanza con cui conclude il procedimento.
Se vi sono contestazioni l'ufficio giudiziario decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa la modifica o la revoca del provvedimento cautelare.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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