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La conversione del pignoramento : art. 495

La conversione del pignoramento : art. 495



Art. 492 III c.p.c. “ il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro  pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione”, la conversione del pignoramento può essere richiesta con istanza da depositare in cancelleria:
1    Nell’espropriazione mobiliare presso il debitore, non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione (art.530)
2    Nell’espropriazione presso terzi, non oltre la prima udienza fissata ai sensi dell’art.552 per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili dovute dal terzo o per l’assegnazione dei crediti
3    Nell’espropriazione immobiliare, non oltre l’udienza fissata per l’audizione delle parti e dei creditori che, pur avendo sui beni pignorati un diritto di prelazione, non siano ancora intervenuti nella procedura (art.569). l’istanza deve essere accompagnata, a pena di inammisibilità, dal versamento di una somma di denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti (dedotti i versamenti effettuati in precedenza, di cui deve essere fornita prova documentale)
-Le successive disposizioni dell’art. 492 c.p.c. sono funzionali ad un rafforzamento dei poteri dell’organo esecutivo, per semplificare le attività di ricerca dei beni da pignorare:
IV Nell’ipotesi in cui i beni pignorati appaiono fin dall’inizio insufficienti per la soddisfazione delle ragioni del creditore, o la loro liquidazione appaia palesemente di lunga durata, l’ufficiale giudiziario, d’ufficio, rivolge al debitore un invito formale “ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori”, avvertendolo delle conseguenze penali previste per l’omessa o falsa dichiarazione.
 Se il debitore non raccoglie l’invito nel termine di 15 giorni, ovvero rende dichiarazioni mendaci o incomplete, è prevista la sanzione penale.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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