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Le sottoscrizioni del lodo


III FASE: Le SOTTOSCRIZIONI
-Gli arbitri possono apporre le loro sottoscrizioni anche in tempi e luoghi diversi (vedi sopra art 816)
- ognuna delle sottoscrizioni deve essere accompagnata dall'indicazione della data in cui è apposta (vedi sopra art 823 II n.8)
- in linea di principio la decisione arbitrale deve essere sottoscritta da tutti i componenti del collegio, tuttavia è possibile che il lodo venga sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri a condizione che la sottoscrizione sia accompagnata dalla dichiarazione che il lodo 'è stato deliberato con la partecipazione di tutti' e che gli altri arbitri 'non hanno voluto o potuto sottoscriverlo' (vedi sopra art 823 II n.7).
- ART 824  Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte [o ai loro difensori ex art 816bis] mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
Il mancato rispetto di tale termine è fonte di responsabilità degli arbitri. Per superare l'inerzia degli arbitri, inoltre, la parte interessata ad ottenere la consegna del lodo può ricorrere al procedimento di ingiunzione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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