Le sottoscrizioni del lodo
III FASE: Le SOTTOSCRIZIONI
-Gli arbitri possono apporre le loro sottoscrizioni anche in tempi e luoghi diversi (vedi sopra art 816)
- ognuna delle sottoscrizioni deve essere accompagnata dall'indicazione della data in cui è apposta (vedi sopra art 823 II n.8)
- in linea di principio la decisione arbitrale deve essere sottoscritta da tutti i componenti del collegio, tuttavia è possibile che il lodo venga sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri a condizione che la sottoscrizione sia accompagnata dalla dichiarazione che il lodo 'è stato deliberato con la partecipazione di tutti' e che gli altri arbitri 'non hanno voluto o potuto sottoscriverlo' (vedi sopra art 823 II n.7).
- ART 824 Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte [o ai loro difensori ex art 816bis] mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
Il mancato rispetto di tale termine è fonte di responsabilità degli arbitri. Per superare l'inerzia degli arbitri, inoltre, la parte interessata ad ottenere la consegna del lodo può ricorrere al procedimento di ingiunzione.
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Dettagli appunto:
- Autore: Federica D'ortenzio
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Prof. Carratta
- Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
- Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli
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