La notificazione del titolo esecutivo al debitore
La notificazione del titolo esecutivo al debitore
ART 479 Può avvenire separatamente o contestualmente alla notificazione del precetto, tranne che per le scritture private autenticate, per le cambiali e gli altri titoli di credito per le quali la notificazione deve essere obbligatoriamente congiunta in ragione dell'obbligo di trascrizione nel precetto.Il titolo esecutivo può essere fatto valere anche nei confronti:
- degli eredi del debitore.
-se si tratta di un titolo formatosi nei confronti di una società a responsabilità illimitata è utilizzabile contro i soci (Cass.)
-se si tratta di un titolo formatosi nei confronti di un condominio è utilizzabile contro i singoli condomini limitatamente alle rispettive quote condominiali (Cass.)
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Dettagli appunto:
- Autore: Federica D'ortenzio
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Prof. Carratta
- Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
- Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli
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