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La modifica all'art. 703 c.p.c.


Il legislatore del 2005 ha dovuto apportare tale modifica in quanto precedentemente l’art.703 c.p.c. si limitava a dichiarare applicabili gli art.669bis e ss., generando così nella dottrina 2 diversi orientamenti:
un primo orientamento intendeva l’applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme come NON INTEGRALE, più precisamente intendeva come non applicabile a questi particolari procedimenti l’art.669octies (art. sulla strumentalità rigida), in quanto il procedimento possessorio non ha funzione cautelare; secondo tale orientamento il procedimento possessorio avrebbe quindi dovuto concludersi dopo la prima fase a cognizione sommaria ( il possesso non è un diritto soggettivo quindi non necessiterebbe di una tutela a cognizione piena ed esauriente) e solo il reclamo sarebbe stato possibile avverso l’ordinanza possessoria. Inoltre negli altri procedimenti sommari con funzione decisoria non vi è identità di situazioni giuridiche da tutelare nelle 2 diverse fasi, ma nella 1° fase si tutela il fumus del diritto, nella 2° fase si tutela il diritto vero e proprio; invece se il procedimento possessorio si articolasse in 2 fasi si avrebbe in ogni fase la tutela di una identica situazione giuridica: la situazione possessoria.
Un secondo orientamento invece riteneva che l’applicazione della disciplina dei procedimenti cautelari in generale dovesse essere integrale (incluso l’art.669octies) e così colui che avesse ottenuto l’ordinanza possessoria  avrebbe dovuto introdurre il processo a cognizione piena ed esauriente.
Entrambi questi orientamenti hanno trovato applicazione in sede giurisprudenziale.
Il legislatore del 2005, con la nuova formulazione dell’art.703c.p.c, ha adottato entrambi gli orientamenti , lasciando alle parti la scelta tra l’uno o l’altro e quindi sul se proseguire o meno il procedimento con le forme del processo a cogniz piena (Carratta: soluzione pilatesca).
Carratta: questa soluzione ha l'inconveniente di agevolare chi abbia interesse a ritardare la pronuncia (es. posticipa l'instaurazione del procedimento petitorio).
L’art.703 dispone: “se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del provv. che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provv. di cui al 3° comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito…” = si ha la prosecuzione del procedimento, tutte le preclusioni precedentemente maturate restano ferme (prima dell’art.183c.p.c.= preclusioni per il convenuto: non può proporre domande riconvenzionali, non può chiamare in causa un terzo, non può avanzare nuove eccezioni); [a differenza dell’art.669octies che dispone: l’ordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l’inizio del giudizio di merito…” = si ha l’instaurazione del giudizio di merito.]

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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