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Caratteristiche dei procedimenti di istruzione preventiva

Caratteristiche dei procedimenti di istruzione preventiva


Provv. cautelari tipici, ma con elementi sui generis : sono provv. cautelari non rispetto al diritto sostanziale, ma rispetto al diritto alla prova (= diritto soggettivo di natura processuale, diritto di ogni parte di far valere le proprie ragioni attraverso l'indicazione e l'assunzione di mezzi di prova).
L’istruzione preventiva è una misura cautelare in funzione della efficienza della cognizione e, più precisamente, dell’istruzione probatoria. L’esigenza di cautelare il diritto alla prova può sorgere nel caso in cui una delle parti abbia bisogno di anticipare l’assunzione di una prova (= diritto di provare le ragioni che verranno fatte valere nel processo a cognizione piena).
Il periculum in mora (che viene valutato in relazione a questo diritto strumentale) consiste nell’eventulità che vengono a mancare i presupposti materiali per un utile esperimento della prova nel tempo necessario all’assunzione nel processo a cognizione piena.
Il pericolo si concretizza nel caso in cui il giudizio non sia ancora pendente (azione ante causam) o, pur essendo già instaurato (azione lite pendente, purchè in una fase anteriore a quella istruttoria), si trovi in uno stadio che richiede il decorso di ulteriore tempo prima che si possa assumere la prova.
Il fumus boni iuris non riguarda solo il diritto tutelando, ma anche il diritto alla prova, ossia la sua ammissibilità e rilevanza ( ammissibilità = rispetto alla disciplina sostanziale per quel singolo mezzo di prova; rilevanza=rispetto all’oggetto del processo di merito) che è sempre il risulatato di una valutazione sommaria.
Il modo più ovvio per eliminare il pericolo sta nell’immediata assunzione del mezzo di prova; ma l’assunzione della prova presuppone un provv. sulla sua ammisibilità e rilevanza, il quale a sua volta presuppone che la fase di trattazione della causa  sia giunta a un punto di maturazione tale da consentire un’adeguata valutazione circa gli aspetti dell’ammissibilità e della rilevanza della prova. La legge contempla quindi la possibilità dell’ammissione preventiva ed immediata del mezzo di prova, disponendo che tale assunzione non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità e rilevanza, né impedisce la sua eventuale rinnovazione. I processi verbali delle prove assunte in via preventiva  non possono essere prodotti, neppure in copia, nel giudizio, se non se e quando nel corso del giudizio stesso sia intervenuto un provv. che ne dichiara l’ammissibilità (art.698c3 c.p.c.).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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