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Gli effetti dell'assegnazione, art. 2925


Art. 2925
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti:
- Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata (deroga al 2920)
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà (o altro diritto reale) possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione.
La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi. (anche l'assegnazione satisfattiva ha efficacia purgativa)
- Art. 2927 Evizione della cosa assegnata.
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi. (anche l'assegnazione satisfattiva ha efficacia purgativa)
= l'assegnatario evitto ha un'azione di responsabilità, per le spese e i danni subiti, contro il creditore procedente anche in buona fede + un'azione di ripetizione verso gli altri creditori sia pure limitatamente agli importi loro versati.
-Art. 2928.
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione si estingue con la riscossione del credito assegnato.= l'assegnazione avviene pro solvendo (nonostante l'ordinanza di assegnazione riconosca all'assegnatario un nuovo diritto di credito nei confronti del debitor debitoris, l'assegnatario rimane comunque titolare anche del diritto originario che potrà portare di nuovo ad esecuzione nel solo caso di inadempimento del terzo debitor debitoris)

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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