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Caratteristiche della vendita con incanto

Caratteristiche della vendita con incanto

-Il giudice provvede, nella stessa ordinanza con cui dispone la vendita senza incanto, a fissare le direttive per la fase dell'incanto.
-L'ordinanza, già pubblicizzata prima della vendita senza incanto, deve essere nuovamente pubblicata (si desume dall'art 490 e del 576).
- Si applica l'art 571 I (no offerte del debitore)
Art. 576 Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
I. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione  in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.
II. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.


- ART 580  Prestazione della cauzione
I. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576. (no superiore al decimo del prezzo).
La cauzione è pertanto condizione necessaria per offrire all'incanto
II. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto,
salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Disposizione di carattere sanzionatorio a garanzia della serietà delle offerte.


Art. 579
I. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente (prestazione della cauzione obbligatoria), ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.
II. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
III. (I procuratori legali) Gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare.
Art. 583 I. L'avvocato, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
II. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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