Caratteristiche dell'arbitrato irrituale (o libero)
Caratteristiche dell'arbitrato irrituale (o libero)
La tendenza a ricostruire l'arbitrato rituale in termini giurisdizionali ha favorito l'emersione, nell'ambito dell'autonomia negoziale, di un'altra forma di arbitrato basata su patti compromissori volutamente derogatori delle prescrizioni codicistiche e con i quali le parti postulavano la pronuncia di un lodo del quale si escludevano il deposito in funzione dell'exequatur e l'assoggettamento alle impugnazioni processuali.
Inoltre l'arbitrato irrituale ha costituito la soluzione in alcune materie rispetto alle cui controversie era previsto il divieto assoluto di compromettibilità in arbitri rituali.
- All'inizio la giurisprudenza ha favorito la divaricazione tra la figura dell'arbitrato rituale e quella dell'arbitrato irrituale, creando un dualismo fra le due species del genus arbitrato.
Con riferimento alla natura si è esaltata la portata meramente negoziale dell'arbitrato irrituale, in contrapposizione a quella asseritamente giurisdizionale dell'arbitrato rituale.
Con riferimento alla funzione e alla struttura si è sostenuto che mentre con la stipulazione di patti compromissori rituali le parti intendono deferire a terzi il potere di giudicare e decidere una controversia con un dictum di fonte eteronoma, all'esito di un procedimento scandito nelle fasi e nelle forme dettate dagli artt 806 e ss; con la stipulazione di compromessi irrituali, i privati affiderebbero a terzi il potere, non di compiere un giudizio, ma di porre in essere un atto di volontà, di disposizione in luogo delle parti, avente efficacia meramente negoziale.
(spesso si è assimilato l'arbitrato irrituale alla transazione).
Questa ricostruzione ha consentito di far rientrare sotto la categoria dell'arbitrato irrituale quelle forme di composizione o prevenzione della lite che, seppur espressioni dell'autonomia negoziale delle parti, non rappresentano affatto il conferimento al terzo del potere di decidere una controversia, si tratta di quelle ipotesi in cui viene affidato al terzo arbitro il potere di determinazione dell'oggetto del contratto (arbitraggio) o di disposizione del diritto o di transazione della lite.
- In realtà non v'è diversità, ma identità di funzioni tra arbitri rituali e arbitri irrituali, ai quali viene pur sempre conferto il potere di giudicare e decidere una controversia.
[nel sistema originario del codice del 1940, fino al 1994, il lodo dell'arbitrato rituale era l'unico suscettibile di omologazione ai fini esecutivi e perciò, secondo il sistema di allora suscettibili, di acquisire l'efficacia di sentenza e di impugnazione. Con la riforma del 1994, invece, si sganciano i suddetti effetti dall'omologazione, cade così la differenza tra le due forme di arbitrato]
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- Precedente: Art. 831, La revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo
Dettagli appunto:
- Autore: Federica D'ortenzio
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Prof. Carratta
- Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
- Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli
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