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Art. 503 i modi della vendita forzata

Art. 503 i modi della vendita forzata

- A seguito dell’istanza di vendita il giudice fissa  l’UDIENZA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA O ALL’ASSEGNAZIONE FORZATA DEL BENE, un’udienza finalizzata alla determinazione delle concrete modalità attraverso le quali procedere alla liquidazione del bene pignorato.
ART 530 I. Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
II. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione  e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza  l'assegnazione o la vendita.
IV. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza  e dispone con ordinanza l'assegnazione  o la vendita.
V. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.


ART 503
ART 503 Modi della vendita forzata
La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
VENDITA CON INCANTO: vendita al miglior offerente individuato mediante asta pubblica in un dato luogo e tempo.
VENDITA SENZA INCANTO (o a mezzo di commissionario, secondo la dizione usata nella vendita mobiliare): al termine di un determinato lasso di tempo in cui vengono presentate offerte private si individua il miglior offerente e quindi l’aggiudicatario del bene.
+ ASSEGNAZIONE FORZATA possibilità per il creditore, al ricorrere dei presupposti determinati dal legislatore, di chiedere che, in alternativa alla vendita forzata, il bene gli venga assegnato in sostituzione del credito da egli vantato nella misura in cui sia soddisfatto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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