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Definizione di pignoramento successivo

Definizione di pignoramento successivo


b) il PIGNORAMENTO SUCCESSIVO si può verificare sia nell’espropriazione mobiliare, sia in quella immobliare.
Nell’espropriazione mobiliare è l’ufficiale giudiziario che nella ricerca delle cose da pignorare può accertare che queste siano già state sottoposte a pignoramento. In tal caso egli dà atto del precedente pignoramento e, nell’assoggettare gli stessi beni al successivo pignoramento, deve procedere alla loro descrizione nel processo verbale; se rinviene altri beni può sottoporre anche questi  a pignoramento. Il pignoramento successivo degli stessi beni produce i medesimi effetti di un intervento, il pignoramento di altri beni invece dà luogo a un nuovo e separato processo di espropriazione.
Diversi saranno quindi per il creditore gli effetti del pignoramento successivo, a seconda che venga compiuto anteriormente o successivamente all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita e per l’assegnazione (nella piccola espropriazione mobiliare prima o dopo la presentazione dell’istanza di assegnazione o di vendita). Se esso è compiuto successivamente, produce solo gli effetti dell’intervento tardivo.
Nell’espropriazione immobiliare invece è il conservatore dei registri immobiliari che se, nel trascrivere l’atto di pignoramento, accerta che sui beni oggetto dell’azione esecutiva è stato eseguito altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione. Anche qui gli effetti del pignoramento successivo sono diversificati a seconda che sia stato compiuto prima o dopo l’udienza fissata per la vendita. Se eseguito successivamente si avranno gli stessi effetti di quelli conseguenti all’intervento tardivo sui beni pignorati.
Nell’espropriazione immobiliare e in quella mobiliare se il pignoramento successivo viene eseguito prima dell’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita, l’esecuzione si svolge in un unico processo e il creditore successivamente pignorante ha gli stessi poteri dei creditori che hanno effettuato il primo pignoramento (cioè gli stessi del creditore intervenuto tempestivamente).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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