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Gli effetti della vendita forzata, art. 2919 ss cc


Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata
-La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Sussiste un rapporto di dipendenza del diritto acquisito dall'aggiudicatario nella vendita forzata rispetto al diritto di colui che ha subito l'espropriazione. Tale rapposrto prescinde dalla volontà del debitore esecutato o all'eventuale terzo assoggettato all'esecuzione
-Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
= sono opponibili dai terzi all'acquirente solo quei diritti che sarebbero stati opponibili, ex art 2913, al creditore procedente e ai creditori intervenuti.
Limiti:
a) Ex art 2920 i diritti dei terzi che abbiano ad oggetto una cosa mobile possono essere fatti valere esclusivamente all'interno del processo espropriativo sulla somma ricavata e prima della sua distribuzione. Una volta distribuita tale somma, il terzo non può agire nei confronti dell'acquirente di buona fede, nè può richiedere dai creditori la somma distribuita.
Il terzo potrà solo rivalersi dei danni e delle spese contro il creditore procedente che dimostri fosse in mala fede.
b) art 2923 cc Locazioni.
I Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se: hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.
II Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
= - se si tratta di locazioni aventi ad oggetto cose mobili sono opponibili se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede
 - se si tratta di locazioni aventi ad oggetto cose immobili
    se sono state stipulate per un periodo inferiore ai nove anni è sufficiente che abbiano data certa anteriore al pignoramento
    se sono state stipulate per un periodo superiore ai nove anni è necessario che siano state trascritte prima del pignoramento, altrimenti     saranno opponibili nei limiti di un novennio dall'inizio del rapporto.
III In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
IV Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
V Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'articolo 1603.
+ Art. 2924. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo
-si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento
-si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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