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La deliberazione e la formazione del dolo

La deliberazione e la formazione del dolo

ART 822 La deliberazione del lodo
'Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.'
(la vecchia formulazione prevedeva che gli arbitri avrebbero potuto decidere secondo equità ove fossero a ciò autorizzati con qualsiasi espressione dalle parti. Gli arbitri pertanto ben avrebbero potuto scegliere di decidere secondo diritto, in presenza di tale autorizzazione, senza con ciò esorbitare dai limiti del patto compromissorio).


- LA FORMAZIONE DEL LODO
I FASE: La fase di DELIBERAZIONE è la fase in cui tutti gli arbitri, attraverso il confronto delle proprie opinioni, addivengono alla decisione della controversia loro devoluta.
art. 823
I. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. (le parti quindi non possono esigere una votazione all'unanimità o che al presidente possa essere attrinuito un voto decisivo nelle ipotesi in cui non si riesca a formare una maggioranza, per evitare quest'ultima ipotesi gli arbitri possono utilizzare il meccanismo di cui all'art276IV)
Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale [= arbitri riuniti fisicamente nello stesso luogo].
Di regola pertanto la conferenza personale non è necessaria, è sufficiente che il lodo sia deliberato con la partecipazione di tutti i componenti del collegio arbitrale (es conferenza videofonica, meccanismi a formazione progressiva della decisione). La conferenza personale sarà quinde obbligatoria allorchè siano le parti ad imporlo o sia uno degli arbitri a chiederlo.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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