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Art. 584 Le offerte dopo l'incanto, nella vendita immobiliare

Art. 584 Le offerte dopo l'incanto, nella vendita immobiliare

I. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di 10 giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto.
II. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571(modalità presentazione offerta vendita senza incanto), prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
III. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte (anche una sola), indìce la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
IV. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma .
[nel precedente sistema erano legittimati a partecipare alla nuova gara solo l'aggiudicatario e gli offerenti in aumento, non erano ammessi i soggetti che avessero preso parte al primo incanto con offerte superate da quella dell'aggiudicatario. La Corte di Cassazione è intevenuta precisando che la fase delle offerte in aumento non è il proseguimento dell'incanto ma una fase nuova, con un proprie regole e un diverso sistema di aggiudicazione. Il legislatore del 2005 ha recepito tale orientamento modificando il II comma, si è così garantita una più ampia partecipazione alla gara al fine di garantire una maggiore fruttuosità della vendita.]
Sono pertanto legittimati ad offrire in questa gara:
- tutti coloro che hanno offerto una somma maggiore di 1/5 del prezzo d'aggiudicazione entro 10 gg dall'incanto (art 584 I);
- tutti coloro che hanno offerto una somma maggiore ad 1/5 del prezzo d'aggiudicazione entro l'ulteriore termine perentorio stabilito dal giudice ex art 584 III;
- l'aggiudicatario provvisorio;
- gli offerenti al precedente incanto purchè, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione
+ nonostante non sia espressamente previsto si dovrebbe ammettere l'apertura della gara in aumento anche ai terzi rimasti estranei all'incanto precedente (salvo quanti dopo aver versato la cauzione per la primagara non si siano presentati senza giustificato motivo al precedente incanto). Tale conclusione è in linea con la ratio dell'istituto e dà un senso alla previsione che obbliga il cancelliere ad attuare una nuova pubblicità della gara (art 584 III).
V. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
(si noti che qui la sanzione opera solo quando la gara fallisce perchè disertata da tutti gli offerenti, nel 580 invece opera a carico dell'offerente che non abbia preso parte all'incanto).



Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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