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La fase di materiale e redazione del lodo


II FASE: La fase di materiale REDAZIONE per iscritto è la fase in cui viene predisposto il documento che contiene la decisione degli arbitri. Non è necessario che vi prendano parte tutti i componenti del colegio, ma ciascuno di essi deve essere messo in grado di esaminare il testo del lodo prima della sottoscrizione.
La forma richiesta per il lodo è una forma scritta ad substantiam.
II. Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3) l'indicazione delle parti;
4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l'esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.
(si noti non è previsto debba contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo)

-I vizi che sono deducibili con l'impugnazione per nullità sono quelli dei numeri 5) 6) 7).
-I vizi di cui ai numeri 1) 2) 3) 4) possono essere superati attraverso l'integrazione di cui all'art.826.
 Art 826 Correzione del lodo
I. Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:
a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).
(si ritiene che il requisito mancante si debba poter individuare con certezza sulla base dell'esame della convenzione d'arbitrato e degli altri atti del procedimento arbitrale, l'integrazione deve essere quindi un'attività meramente compilativa).
II. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.
III. Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.
IV. Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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