Art. 548 il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
Art. 548 il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
Secondo l’art. 548 il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo è proposto su istanza di parte, questa può anche essere formulata nel verbale dell’udienza in cui il terzo ha reso la dichiarazione o in quella successiva: in tali casi il creditore provvede a far notificare al terzo il verbale contenente l’istanza.Oltre ai contraddittori legittimi e necessari e ai creditori già intervenuti nel processo esecutivo, possono partecipare al giudizio anche altri creditori che non siano ancora intervenuti in tale processo.
Il processo instaurato è un ordinario giudizio di cognizione, si svolge autonomamente e in via incidentale rispetto al processo esecutivo, si conclude con una sentenza di accertamento idonea al giudicato soggetta ai comuni mezzi di impugnazione. Per la competenza (che è funzionale) si applicano le regole ordinarie. Il processo esecutivo resta sospeso ope legis fino alla decisione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
L’onere di provare la sussistenza del fatto costitutivo dell’obbligo spetta a creditore; il terzo che eccepisce l’estinzione del credito, ha l’onere di provare i fatti estintivi e l’anteriorità di questi rispetto al pignoramento; la prova documentale degli atti dispositivi o estintivi del credito o del diritto pignorato , per essere opponibile al creditore pignorante, deve presentare il requisito della data certa (anteriore al pignoramento) previsto dall’art. 2704 c.c. , si tende a escludere l’ammissibilità della confessione e del giuramento decisorio del terzo pignorato o del debitore esecutato, perché questi in seguito al pignoramento hanno perso la capacità di disporre del diritto oggetto dell’esecuzione.
Se la sentenza che definisce il giudizio ex art. 549 c.p.c. è di accertamento negativo il processo esecutivo si estingue; mentre se è di accertamento positivo il creditore pignorante, gli altri creditori intervenuti, il debitore principale e il terzo devono provvedere alla riassunzione del processo esecutivo rimasto sospeso, entro il termine perentorio stabilito nella sentenza (non minore di 1 mese e non superiore a 6 mesi). Se il giudice omette di fissare il termine si applica l’art 627 c.p.c.
Contestazioni possibili:
- opposizione agli atti esecutivi
- opposizione di terzo all'esecuzione
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Dettagli appunto:
- Autore: Federica D'ortenzio
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Prof. Carratta
- Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
- Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli
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