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La classificazione delle misure cautelari

La classificazione delle misure cautelari

MISURE CAUTELARI TIPICHE

Qui il legislatore mette a disposizione una certa misura cautelare per predeterminati pericula.
-nel codice di procedura civile:
•    sequestri;
•    denuncia di nuova opera o di danno temuto
•    atti di istruzione preventiva.
- misure cautelari tipiche extravaganti, sono espressamente previste dal legislatore nel cc o in leggi speciali:
Es. art 2378 cc colui che propone l'impugnazione di una delibera assembleare può contemporaneamente chiedere la sospensione della delibera stessa.
Per individuarle bisogna andare a verificare, in via interpretativa, che il legislatore abbia previsto nella norma un'esigenza di urgenza dell'intervento, implicitamente così individuando dei pericula.

MISURE CAUTELARI ATIPICHE

cd Provvedimento d'urgenza art.700 cpc.
Si applicano, sulla base di una valutazione rimessa al giudice, in via residuale, ossia per quei pericula per i quali non è stata predisposta un'apposita misura cautelare tipica.
L'art 700 stabilisce infatti espressamente che si può ricorrere a questa disciplina solo quando non c'è una misura cautelare tipica ad hoc.
L'art 700 è pertanto una norma di chiusura del sistema attraverso la quale si garantisce il rispetto dell'obbligo costituzionale di prevedere una tutela cautelare per qualsiasi diritto.

MISURE CAUTELARI ANTE CAUSAM

Sono misure cautelari utilizzate prima dell'inizio del processo a cognizione piena. Di regola il ricorrente, nel momento in cui viene concesso il provvedimento cautelare, avrà l'onere di introdurre un procedimento a cognizione piena, pena la perdita di efficacia del provvedimento cautelare.

MISURE CAUTELARI LITEPENDENTI

Sono misure cautelari utilizzate in pendenza di un procedimento a cognizione piena.

MISURE CAUTELARI CONSERVATIVE

Sono misure cautelari con le quali si cristallizza la situazione nello stato di fatto esistente al momento in cui viene pronunciata la misura stessa.

MISURE CAUTELARI ANTICIPATORIE

Sono misure cautelari che determinano un'anticipazione degli effetti che scaturiranno all'esito della futura pronuncia di accoglimento del procedimento a cognizione piena.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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