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I titoli di formazione giudiziale e stragiudiziale

I titoli di formazione giudiziale e stragiudiziale

Anche in queste ipotesi l'ordinamento predetermina uno strumento ad hoc attraverso il quale far valere ogni doglianza (e fuori del quale è impossibile farle valere) [per i casi in cui non sia previsto uno strumento ad hoc se si tratta di un provvedimento a contenuto decisorio che afferisce ad una situazione di diritto soggettivo sarà ricorrebile ex 111 cost per Cassazione]
- In deroga al principio suddetto, possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione:
- La contestazione dell'idoneità del provvedimento giurisdizionale a costituire titolo esecutivo in presenza di vizi assimilabili all'ipotesi d'inesistenza di cui all'art 161 II;
- la contestazione circa cause sopravvenute che abbiano paralizzato l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- la contestazione circa fatti successivi alla formazione del titolo che non siano preclusi dalla formazione del giudicato (es adempim obbligo portato dal provvedimento successivo alla sua formazione).


•    Se il titolo esecutivo è costituito da un TITOLO DI FORMAZIONE STRAGIUDIZIALE ..
In linea generale l'assenza di un pregresso accertamento giurisdizionale consente al debitore di dedurre attraverso l'opposizione tutto quanto deducibile in un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'esistenza del debito e la condanna all'adempimento
a) non c'è problema se si tratta di contestazioni concernenti il difetto originario (di forma o di contenuto) a costituire titolo esecutivo (es verbali di conciliazione giudiziale non sottoscritti da giudice).
b) se si tratta di contestazioni successive, finalizzate alla rimozione del titolo esecutivo bisogna distinguere:
- i titoli stragiudiziali di formazione privata possono formare oggetto, in sede di opposiz all'esecuz, delle eccezioni che la egge cambiaria ammette espressamente nei giudizi cambiari.
- per i titoli aventi natura di atto pubblico (hanno efficacia di piena prova della provenienza del documento del pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, fino a querela di falso) si pone il problema della proponibilità tramite l'opposizione all'esecuzione della querela di falso. Punzi la ammette.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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