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Gli incidenti di cognizione nel processo esecutivo

Gli incidenti di cognizione nel processo esecutivo


1) Processi destinati all'accertamento dell'obbligo del terzo (548)
2) Risoluzione delle controversie ex art 512
3) Opposizioni
•    Opposizione all'esecuzione art 615;
•    Opposizione agli atti esecutivi art 617;
•    Opposizione di terzo art 619.
Per 'terzo assoggettato all'esecuzione' si deve intenedere il terzo proprietario di un bene gravato di pegno o di ipoteca a garanzia di un debito altrui, o il terzo debitor debitoris o il terzo che abbia acquistato un bene dal debitore esecutato con atto revocato per frode.
Per 'debitore' ci si riferisce al soggetto passivo dell'esecuzione

Sono dovuti al retaggio amministrativo del processo esecutivo. Nonostante il riconoscimento effettuato dal legislatore del diritto del debitore, non solo di contestare il potere di agire in un processo esecutivo, ma anche di essere sentito in ordine alle modalità dell'esecuzione, ancor oggi non è configurabile nel processo esecutivo un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione (le posizioni soggettive rimangono quella di chi agisce per la realizzazione concreta del proprio diritto consacrato nel titolo esecutivo e quella di chi è meramente assoggettato all'azione esecutiva).
Nella struttura non contraddittoria del processo esecutivo, le suddette parentesi cognitive costituiscono giudizi a cognizione piena autonomi dal processo esecutivo seppur a questo funzionalmente collegati mediante i quali si riporta la garanzia del contraddittorio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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