Caratteristiche delle opposizione agli atti esecutivi
Caratteristiche delle opposizione agli atti esecutivi
L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ---> si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ovvero dei singoli atti esecutivi
(qualsiasi divergenza rispetto alla fattispecie legale)
- Carattere incidentale in senso stretto rispetto all'esecuzione, qui non c'è autonomia formale
- - La legittimazione attiva spetta a qualsiasi soggetto che abbia interesse al rispetto della regolarità, della convenienza e della opportunità del singolo atto processuale (creditori intervenuti, terzi che abbiano partecipato alle operazioni di vendita dei beni...).
La legittimazione passiva spetta a tutti i soggetti del processo esecutivo richiamati dall'art 480, tra di essi sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario.
Art. 617,
I. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
- Il legislatore non ha previsto per questa opposizione alcun potere sospensivo
- Ex art 618 III la sentenza che chiude tale procedimento non è impugnabile, tuttavia sarà ricorribile per Cassazione ex 111 cost e sarà proponibile il regolamento di competenza. (art 187 disp att)
II. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione (= dopo l'inizio dell'esecuzione)
-si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
- Art. 618 I. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
- II. All'udienza (la quale segue il procedimento camerale)...
dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili
sospende la procedura (ovviamente previa istanza)
in ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.
[ex art 624 IV si applica il III comma dello stesso: Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.]
-La causa è decisa con sentenza non impugnabile, avverso tale sentenza sono proponibili il regolamento di competenza e il ricorso per cassazione per violazione di legge ex 111 cost.
EFFETTI SENTENZA:
- Sentenza di rigetto dell'opposizione:
Di regola non produce conseguenze sul processo esecutivo in corso. Diversamente, nel caso in cui il giudice abbia adottato ex 618 un provvedimento sospensivo o indilazionabile, sarà necessario riassumere il processo esecutivo sospeso (art 627).
- Sentenza di accoglimento dell'opposizione:
Se il processo è pervenuto alla fase distributiva o di assegnazione, il giudice dell'esecuzione dovrà ritenere ferme l'assegnazione o l'aggiudicazione.
Se il processo esecutivo non è pervenuto alla fase distributiva, proseguirà regolarmente il suo corso, potendo il giudice emettere un provevdimento in sostituzione di quello invalido.
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Dettagli appunto:
- Autore: Federica D'ortenzio
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Prof. Carratta
- Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
- Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli
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