Skip to content

Art. 820, Il termine per la pronuncia del lodo

-Il frazionamento della decisione arbitrale.
Prima della pronuncia del lodo definitivo nel giudizio arbitrale:
-gli arbitri possono decidere con lodo non definitivo le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che si presentano nel corso del procedimento, qualora non ritengano di provvedere sulle stesse con ordinanza revocabile. Tale lodo è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
- gli arbitri possono decidere, su istanza di parte, con lodo parziale di merito le domande per le quali non sia necessaria un'ulteriore istruzione, se ritengono che la loro sollecita definizione sia di interesse apprezzabile per l'istante.Tale lodo è impugnabile solo immediatamente.


- ART 820 Termine per la pronuncia del lodo
 I. Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.
II. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.
[Gli arbitri, pena la loro responsabilità, devono pronunciare il lodo entro il termine convenzionale o legale.]
[L'art 816bis ha previsto il potere dei difensori di fissare il termine per la pronuncia del lodo, fatta salva la possibilità per le parti di escludere pattiziamente tale facoltà.]
[Tale termine decorre dall'accettazione dell'arbitro unico, ovvero, in caso di collegio arbitrale, dall'ultima accettazione.
Il termine si intende rispettato se, prima della sua scadenza, venga redatto e sottoscritto l'intero lodo, completo di tutti i requisiti di cui all'art.823
III. In ogni caso il termine può essere prorogato:
a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri (anche dopo la scadenza e anche più volte);
b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza.
[+ con dichiarazione proveniente dai difensori, ex art 816 bis, salvo le parti abbiamo escluso tale potere.]
IV. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato [di diritto] di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.
Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.