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Art. 587 Inadempienza dell'aggiudicatario nella vendita immobiliare

Art. 587 Inadempienza dell'aggiudicatario nella vendita immobiliare


I. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione  a titolo di multa  e quindi dispone un nuovo incanto.
II. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
[il nuovo incanto è la prosecuzione dell'espropriazione già in corso, no una rivendita del bene di cui l'aggiudicatario è soggetto passivo]

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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