Art. 817, Eccezione d'incompetenza della convenzione d'arbitrato
Art. 817, Eccezione d'incompetenza della convenzione d'arbitrato
I. Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.
II. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.
CMQ
-per l'ipotesi in cui il patto compromissorio venga inficiato da un vizio sopravvenuto (quindi anche dopo l'accettazione degli arbitri), la disposizione deve necessariamente interpretarsi nel senso che l'eccezione debba essere proposta nella prima difesa successiva alla notizia ovvero alla oggettiva conoscibilità del vizio.
- Onere di eccepire tempestivam l'incompetenza grava solo sulla parte che abbia deciso di difendersi in arbitrato. Non sarebbe infatti ragionevole aggravare in tal modo la parte che sia stata convenuta in arbitrato sulla base di un patto compromissorio invalido, inefficace o inesistente.
III. La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato (e quindi non necessariamente nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, come nel precedente comma) che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.
Comunque l'ampliamento del thema decidendum necessita anche dell'accettazione degli arbitri: potrebbero rifiutare di pronunciarsi su questioni esorbitanti dai limiti oggettivi della lite loro devoluta con il contratto d'arbitrato.
- un'ampliamento ai limiti della cognitio arbitrale si deve al nuovo Art. 817 Bis a norma del quale 'Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.'
- QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO
vecchia disciplina: se nel corso del processo fosse sorta una questione pregiudiziale non arbitrale, dalla cui definizione fosse dipeso il giudizio affidato agli arbitri, questi ultimi avrebbero dovuto necessariamente sospendere il procedimento. Al di fuori di questa ipotesi potevano decidere tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Attuale ART 819
a) Gli arbitri risolvono 'senza autorità di giudicato' tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge. (ipotesi di sospensione necessaria).
b) Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con 'efficacia di giudicato' se vertono su materie oggetto di convenzione di arbitrato.
c) Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con 'efficacia di giudicato' è subordinata alla richiesta di tutte le parti.
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- Precedente: Art. 816 Bis Svolgimento del procedimento d'arbitrato
Dettagli appunto:
- Autore: Federica D'ortenzio
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Prof. Carratta
- Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
- Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli
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