La struttura del procedimento camerale puro
La disciplina è particolarmente deformalizzata, per tutti gli aspetti non considerati il legislatore si rimette alla valutazione in concreto del giudice.
- ART 737 L'atto introduttivo ha sempre la forma del RICORSO rivolto al giudice competente, ossia al tribunale (in composizione colegiale se espressamente previsto, altrimenti in formazione monocratica).
Non è obbligatorio il patrocinio di un difensore.
E' difficile, in mancanza di un diritto controverso, individuare delle parti, in ogni caso non c'è una vera contrapposizione tra le parti ed è possibile che ci sia una sola parte che chiede l'adozione di un provvedimento (cd provv camerali unilaterali).
- ART 738
'Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. (spesso è richiesta l'audizione del pm in ragione della natura degli interessi da tutelare)
Il giudice puo' assumere informazioni'.
II giudice può quindi assumere sommare informazioni, la cognizione sommaria sarà funzionale alla formazione del convincimento del giudice circa le misure da adottare più idonee ad attuare l'interesse.
- ART 739 e 740 Il provvedimento assume la forma del DECRETO.
Avverso tale provvedimento è possibile proporre:
- RECLAMO DELLE PARTI o DEL PM da proporre (alla Corte d'Appello o al tribunale in composizione collegiale a seconda che il provvedimento sia stato emesso rispettivamente dal tribunale in composizione collegiale o da quello in composizione monocratica) entro 10 giorni (termine perentorio che decorre dalla comunicazione se è dato nei confronti di una sola parte, o dalla notificazione se è dato neiconfronti di più parti).
Può essere fondato su motivi di opportunità e di merito o su vizi di legittimità.
Non può avere ad oggetto circostanze sopravvenute, in tal caso si ritiene debba essere proposto un nuovo ricorso al Tribunale.
La legittimazione al reclamo è riconosciuta anche ai terzi che abbiamo subito effetti del provvedimento.
- ART 742 ISTANZA DI REVOCA O MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO può essere promossa in ogni momento sia per una diversa valutazione dei presupposti già esaminati sia per la scoperta di fatti nuovi o di vizi del procedimento concluso (non è quindi necessario il sopraggiungere di nuovi motivi di fatto o di diritto).
= il provvedimento non acquista mai natura definitiva
(aldilà di questa previsione espressa sarebbe stato comunque inammissibile prospettare la formazione del giudicato per questi provvedimenti posto che l'oggetto della tutela non è un diritto soggettivo).
L'art 742 tuttavia prevede espressamente che restano salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione e alla revoca.
Il silenzio della legge circa eventuali limiti al prodursi di effetti anche per la parte e per gli atti consequenziali al provvedimento revocato o modificato, non esclude che ci siano: il limite coincide con l'esaurimento degli effetti dello stesso provvedimento ogni volta che esso costituisce presupposto o condizione autorizzativa per il compimento di un atto ulteriore.
- Per i soli vizi di legittimità si riconosce la possibilità dell'impugnazione dei provvedimenti camerali in sede contenziosa, secondo Satta (altri sostengono il contrario) però tale rimedio spetta solo ai soggetti estranei al procedimento camerale, ossia coloro che non dovevano essere destinatari della notificazione del provvedimento camerale (invece le parti potevano far valere queste ragioni con il reclamo).
- ART 741 il conseguimento dell'efficacia del decreto è condizionato al decorso del termine per la proposizione del reclamo delle parti e del pm, tuttavia l'efficacia immediata può essere disposta dal giudice se vi sono ragioni d'urgenza.
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Dettagli appunto:
- Autore: Federica D'ortenzio
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Prof. Carratta
- Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
- Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli
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